CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31479/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si censura la sussistenza e la procedibilità (in quanto diversamente qualificati) dei reati contestati - ed in particolare: 1) la sussistenza del delitto di danneggiamento quanto alla contestata aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.; 2) l'integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale quanto all'elemento soggettivo; 3) la presenza delle più persone quanto a elemento oggettivo del delitto di oltraggio; 4) l'idoneità dell'azioni in ordine alle ipotizzate tentate lesioni per mezzo di un bastone, condotta semmai integrante una minaccia punibile a querela, nel caso in esame insussistente - è generico in quanto meramente assertivo e riproduttivo di censure adeguatamente smentite dalla Corte di appello (pagg. da 8 e 11); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07