CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 19820/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 4 aprile 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di lesioni personali aggravate (fatto commesso in data 05/02/2014), con la recidiva reiterata specifica; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite, è manifestamente infondato, posto che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, «In tema di delitti contro la vita e l'incolumità individuale, ai fini della configurabilità dell'aggravante del fatto commesso da più persone riunite, introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, nel corpo dell'art. 585, comma primo, cod. pen., è richiesta la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della condotta violenta, pur se questa sia posta in essere da una soltanto di esse.» (Sez. 5, n. 12743 del 20/02/2020, Rv. 279022), come accaduto nel caso di specie, in quanto l'aggressione in danno di [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stata posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], che colpiva al capo la vittima con una grossa pietra, e da [OSCURATO:PERSONA], che la tratteneva per impedirle di difendersi (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale si deduce, sotto l'egida del vizio di violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (cfr. pag. 3), che ha dato conto, con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la condotta delittuosa oggetto di addebito costituisse chiara espressione di una maggiore pericolosità dell'imputato, in tale guisa attenendosi all'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, in ordine all'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito in tema di recidiva; - che il terzo motivo, con il quale si censura, sotto il profilo dei vizio di violazione di legge e di quello del vizio di motivazione, il diniego delle circostanze generiche attenuanti ex art. art. 62 -bis cod. pen., oltre a replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si legge che «Non si ravvisano - né vengono indicati dall'appellante motivi tali da fondare il riconoscimento di attenuanti generiche»), prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità, trattandosi di un giudizio in fatto, e, comunque, manifestamente infondata, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, all'assenza di elementi positivamente valutabili, peraltro neppure dedotte ed allegate con la presente impugnativa; - che il quarto motivo, che eccepisce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, posto che il reato, per effetto della sospensione del corso della prescrizione per 307 giorni, si estinguerà il 7/12/2024; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023