CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 11108/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia resa in data 10/01/2023 dal Tribunale di Padova che lo ha dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione; violazione dell'art. 213 cod. proc. pen. e vizio di motivazione; violazione dell'art. 624-bis e vizio di motivazione; violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione, per non essere le circostanze attenuanti generiche state riconosciute nella massima estensione) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici (quanto ai primi tre motivi, si vedano le pp. 4 e 5 sent. app.) dal Giudice di merito. Con riguardo al quarto motivo, giova ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 5), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il P