CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43247/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza, emessa dal Tribunale di Pesaro in data 4 ottobre 2017, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto aggravato di capi di abbigliamento e di generi alimentari per un valore di Euro 172,00, commesso in danno dell'esercizio commerciale Auchan il 4 luglio 2017. 2. Nell'interesse degli imputati ricorrono i difensori e denunciano, con un solo motivo, la violazione dell'art. 62 n. 4 cod.pen. in punto di mancato riconoscimento in loro favore dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. 3. I ricorsi sono inammissibili. Il motivo, cui gli stessi sono affidati, consta dì deduzioni generiche, in quanto prive di effettivo confronto con il tenore della motivazione ostesa a corredo della statuizione impugnata, e, comunque, manifestamente infondate. Il diniego di riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è conforme a diritto, posto che si è fatta applicazione da parte del giudice censurato del principio di diritto secondo il quale la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241). 4, S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore