CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 06814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16670/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 34 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4502/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 dal cons. DANILO SESTINIRilevatoche: pronunciando sul ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] accolse la domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto di affitto agrario concernente terreni e una casa colonica siti in Comune di Qualiano, condannando il detto Picascia al rilascio dei beni e al pagamento di 735,94 euro (oltre accessori) a titolo di canoni insoluti; dichiarò l’inesistenza di un rapporto di affitto agrario in ordine al terreno individuato alla p.lla 456 del foglio 4 del NCT dell’anzidetto Comune e condannò il convenuto all’immediato rilascio e al risarcimento del danno conseguente all’abusiva occupazione(quantificato in 216,76 euro , oltre accessori) ; la Corte di Appello di Napoli, Sezione specializzata Agraria, ha confermato la sentenza di primo grado; ha proposto ricorso per cassazione il Picascia, affidandosi a quattro motivi; ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni, mentre la resistente ha depositato memoria. Consideratoche: colprimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 5 della l. n. 203/1982, dell’art. 11 del D. Lgs. n. 150/2011 e degli artt. 414 e segg. c.p.c. , in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., «per avere il giudice di appello respinto l’eccezione di improponibilità del ricorso introduttivo per mancata prova ed idoneità della preventiva contestazione del grave inadempimento e del tempestivo tentativo di conciliazione»: premesso che la società ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l’avvenuto espletamento di entrambi i preventivi adempimenti mediante la tempestiva produzione, contestualmente al deposito del ricorso introduttivo, tanto della lettera di contestazione del grave inadempimento, quanto della documentazione relativa al procedimento conciliativo, rileva che la lettera di contestazione del 4.7.2014 (che aveva, peraltro , contenuto generico) non e ra stata né indicata né allegata con il ricorso introduttivo e, comunque, non era mai stata ritualmente acquisita al processo,giacché il Tribunale non si era mai pronunciato sulla richiesta del difensore della ricorrente di autorizzazione alla allegazione tardiva (che, in ogni caso, non avrebbe potuto essere concessa); né poteva supplire a tale carenza la lettera di risposta del 26.7.2014, anch’essa inutilizzabile perché prodotta tardivamente dal Picascia, che si era costituito solo in corso di causa;sotto altro profilo, la documentazione prodotta dalla controparte non era idonea a dimostrare la ritualità del tentativo di conciliazione, essendo stato depositato soltanto il verbale di esito negativo; col secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 5 l. n. 203/1982 e dell’art. 11, co. 8 D. Lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. «in ordine alla omessa concessione della possibilità di sanatoria mediante pagamento banco judicis»: il Picascia lamenta che il Tribunale non gli abbia prospettato la possibilità di sanare la morosità in occasione delle prime due udienze (alle quali era comparso personalmente) e non lo abbia ammesso al pagamento banco iudicis dopo che, costituendosi, ne aveva fatto richiesta; il terzo motivo deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 5 l. n. 283/1982 e degli artt. 1455 e 1189 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, nn. 3 e 5 c.p.c., «per avere il giudice d’appello ritenuto sussistere il grave inadempimento senza nessuna valutazione di tutte le altre circostanze e, in particolare, della mancanza di morosità per avvenuto pagamento al creditore apparente»: il ricorrente censura la Corte per non avere riconosciuto rilevanza alla circostanza che il pagamento del canone relativo all’anno 2014 era avvenuto con vaglia postale inviato al precedente proprietario (che l’aveva riscosso) –e ciò in quanto il nuovo proprietario «era rimasto nell’ombra per oltre due anni e mezzo» -, essendosi pertanto verificate «circostanze univoche e concludenti riconducibili anche al creditore, che giustifica[va]no la deroga di cui all’art. 1189 c.c.»; col quarto motivo- che censura la sentenza, sotto il profilo di un generico vizio di «violazione e/o falsa applicazione di legge» - il ricorrente si duole che, in relazione alla domanda concernente la particella 456, il giudice di appello abbia erroneamente valutato gli elementi documentali prodotti, pervenendo a ritenere la insussistenza del contratto verbale risalente all’anno 2007 e registrato il 5.2.2008. Ritenuto che: in relazione a tutti i motivi, deve farsi un preliminare rilievo di inammissibilità per evidente violazione dell’onere di indicazione specifica dei documenti e degli atti processuali sui quali essi si fondano; invero, l a loro indicazione ed i riferimenti al loro contenuto vengono compiuti senza adeguatamente localizzarli in questo giudizio di legittimità, e ciò, alternativamente, indicandoli come prodotti, se del caso in copia per quelli processuali contenuti nel fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado e non costituenti atti di parte (come i verbali di causa) e per la sentenza di primo grado, oppure dichiarando di voler fare riferimento alla loro presenza nel fascicolo d’ufficio del giudizio di appello (incui sia stato acquisito quello di primo grado), come ammette Cass. Sez. Un., n. 22726 del 2011, sottolineando che la mancata produzione può esentare la parte dall’onere di rispettare, tramite la produzione,il requisito di procedibilità di cui al n. 4 del secondo comma dell’art. 369 c.p.c. (se del fascicolo d’ufficio si è chiesta la trasmissione), ma occorrendo l’espressa indicazione della parte circa la presenza dei documenti e degli atti nel fascicolo d’ufficio, al fine del rispetto dell’onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c.; il primo motivo- se ne fosse possibile l’esame senza che la Corte sia messa in grado di controllare quanto ne costituirebbe il fondamento - sarebbe comunque infondato, in relazione ad entrambi i profili, in quanto:sebbene non sia condivisibile l’assunto della Corte circa l’ammissione implicita, da parte del Tribunale, dell’allegazione tardiva della lettera del 4.7.2014 (indicata nel ricorso, ma non effettivamente prodotta al momento del deposito dell’atto), deve tuttavia rilevarsi che la prova della contestazione dell’inadempimento poteva ben essere desunta –come avvenuto –dalla lettera di risposta inviata dal Picascia, ilcui tenore, per quanto correttamente rilevato dalla Corte, era tale da determinare l’irrilevanza dell’eventuale genericità della contestazione; circa l’utilizzabilità di tale secondo atto, va rilevato che la Corte ha attestato che la stessa era stata «ritualmente allegata agli atti» (con ciò evidentemente rimandando al ricorso introduttivo, stante la tardività della costituzione del Picascia) e che la controricorrente ha espressamente dato atto di avere prodotto il documento (come allegato n. 10), senza che l’odierno ricorrente abbia negato che detta lettera fosse stata depositata anche dalla società ricorrente; quanto al tentativo di conciliazione, i rilievi effettuati dalla Corte circa l’avvenuta produzione del verbale di esito negativo (dal quale risultava la data dell’istanza), nonché circa il difetto di contestazioni in merito al ricevimento della raccomandata e circa il rispetto dei termini previsti per l’avvio del giudizio consentono di escludere la fondatezza della censura (peraltro formulata in termini generici); il secondo motivo – sempre se ne fosse possibile l’esame – sarebbein parte, infondato e, per il resto, ulteriormente inammissibile; è infondato là dove assume che il termine per la sanatoria doveva essere concesso a prescindere da una richiesta dell’interessato; invero, la Corte ha correttamente affermato che la disposizione dell’art. 11, co. 8° D. Lgs. n. 150/2011, che riproduce il testo dell’abrogato art. 46, 6° co. l. n. 203/1982, prevede un obbligo del giudice di concedere il termine persanare la morosità che presuppone necessariamente una richiesta espressa dell’affittuario; e ciò in linea con la giurisprudenza consolidatasi in relazione al citato art. 46 (cfr. Cass. n. 259/2005, Cass. Cass. n. 12567/2009, Cass. n. 25053/2013), cui devedarsi seguito in relazione alla norma che lo ha sostituito(come già affermato da questa Corte nell’ordinanza n. 25759 del 2019); quanto all’assunto che la richiesta di sanatoria potesse comunque essere formulata fino al termine dell’istruttoria, la Corte ha correttamente rilevato che l’istanza deve essere formulata alla prima udienza e prima del compimento di ogni altra attività processuale; il che non è avvenuto nel caso di specie, dato che l’offerta banco iudicis (implicante larichiesta di ammissione alla sanatoria) è stata effettuata – per quanto riferito dallo stesso ricorrente - soltanto in un’udienza successiva a quella in cui il Tribunale aveva provveduto sulle istanze istruttorie della società [OSCURATO:PERSONA]; a ciò deve aggiungersi –quale ulteriore rilievo di inammissibilità - che il Picascia non ha censurato la ratio con cui - “ad abundantiam” - la Corte ha comunque escluso la ritualità dell’istanza di sanatoria formulata in corso di istruttoria (rilevando che «l’o fferta, limitata all’annualità 2015, non risultava neppure esaustiva rispetto al dovuto, ovverosia non copriva tutti i canoni scaduti di cui al ricorso, rivalutati e maggiorati di interessi»), di talché – a prescindere dalla rilevata infondatezza – la cens ura sarebbe comunque inidonea a comportare l’accoglimento del motivo; quanto al terzo e al quarto motivo , andrebbe rilevato che non denunciano effettivamente l’error in iudicando sotto il profilo della violazione delle norme richiamate o sotto quello della loro falsa applicazione, ma lo deducono solo come conseguenza di una sollecitazione ad una rivalutazione della quaestio facti; e, peraltro, la deduzione del vizio ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non risulta svolta nei termini indicati dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014; il terzo motivo è ulteriormente inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione con cui la Corte ha respinto il terzo motivo di appello (sul rilevoche il tribunale aveva limitato la morosità rilevante ai fini della risoluzione agli anni 2014 e 2015, successivi all’avvenuta comunicazione della cessione dei fondi, rispetto ai quali «nessuna prova rituale e[ra] stata offerta dell’avvenuto pagamento al precedente concedente», di talché non sussisteva «alcun valido argomento per escludere l’inadempimento colpevole») e sollecita a questa Corte un non consentito nuovo apprezzamento di merito sulla base di (diversi) assunti fattuali non verificabili in sede di legittimità; il quarto motivo è – come de tto - ulteriormente inammissibile in quanto volto, come il precedente, alla rinnovazione dell’accertamento di merito circa la ricorrenza di un titolo contrattuale per l’utilizzo della particella, riguardo al quale la Corte ha ritenuto che – a fronte negazione della circostanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] – il Picascia non avesse fornito «valido riscontro alle sue eccezioni»; alla ritenuta inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al paga