CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 19804/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];¦ Rilevato che la Corte di Appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di escludere l'aggravante della rilevante gravità del danno e di applicare la diminuente di cui all'art. 219, co. 3, I. fall, nonché in materia di pena accessoria; Rilevato che con i ricorsi, in cinque motivi distinti ma complementari motivi e con la memoria pervenuta il 7 aprile 2026, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 676 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi nelle dovute forme in merito all'istanza proposta in materia di pene accessorie; Rilevato che le doglianze oggetto dei ricorsi sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato contiene uno specifico riferimento alle ragioni per cui la richiesta proposta in materia di pene accessorie era da ritenersi destituita di qualsivoglia fondamento per cui l'istanza era inammissibile anche riguardo a tale punto ("ricordato inoltre che nella sentenza della Corte di appello del 25.1.2023 la durata della pena accessoria è stata parametrata a quella delle pene principali inflitte, in applicazione dei dettami di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018 (cfr. citata sentenza pag. 21)"); Ritenuto pertanto che i ricorsi sono inammissibili in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e c P.Q.MMeitzia Sti t