CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04988/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna in composizione monocratica che dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 76 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, e lo condannava alla pena di mesi dieci di arresto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite, il proprio difensore, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che va esclusa. Si osserva, invero, che secondo la giurisprudenza di questa Corte è illegittima, dopo l'entrata in vigore della I. n. 251 del 2005, l'applicazione dell'aumento di pena per recidiva in caso di condanna per reato contravvenzionale, e ciò anche se il fatto è antecedente all'entrata in vigore della novella, trattandosi di disposizione di natura sostanziale più favorevole (Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010, Rv. 247647). Orbene, nel caso in esame, il primo Giudice muovendo dalla pena base di mesi 5 di arresto la ha aumentata per la recidiva reiterata a mesi 6 e giorni 20 e poi per la continuazione a mesi 10 di arresto. La pena deve essere, quindi, rideterminata in mesi otto e giorni dieci di arresto, escludendo l'aumento per la recidiva, calcolato in mesi 1 e giorni 20 di arresto. 2. Il ricorso è inammissibile, invece, nel resto, invocandosi a fronte di una pronuncia su un appello relativo - oltre che all'applicazione della recidiva - al solo trattamento sanzionatorio, genericamente e impropriamente, un mancato approfondimento circa la sussistenza "di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.". P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che esclude, e ridetermina la pena in mesi otto e giorni dieci di arresto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 14 ot