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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 18745/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], mediante il quale è stata denunciata la carenza e l'illogicità della motivazione nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, a causa della omessa considerazione della estraneità del ricorrente alla amministrazione della Nolo service S.r.l., gestita di fatto dal socio Maiello a causa di una frattura a una gamba subita dal ricorrente, legale rappresentante della società, circostanza che inciderebbe anche sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è inammissibile, essendo volto, tra l'altro riproducendo il corrispondente motivo d'appello, a conseguire una rivisitazione e una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, che sono state valutate in modo adeguato nella sentenza impugnata, disattendendo l'identica prospettazione difensiva attraverso la sottolineatura della irrilevanza di detta circostanza, peraltro solo allegata, a consentire di ravvisare l'estraneità del ricorrente alla amministrazione della società e, con essa, alla omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2014.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata la carenza e l'illogicità della motivazione anche con riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, è volto a censurare la valutazione di non modesta gravità del fatto, giustificata in modo non manifestamente illogico attraverso la sottolineatura dell'entità dell'imposta evasa, pari a euro 61.347,00, come tale non suscettibile di rivisitazioni sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità.

Osservato che il terzo motivo, mediante il quale analogo vizio della motivazione è stato sollevato con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena è manifestamente infondato, essendo stati adeguatamente giustificati il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, tra l'altro pari al minimo edittale, evidenziando la personalità negativa del ricorrente, quale desumibile dai suoi numerosi precedenti penali, con argomenti corretti e non manifestamente illogici, non sindacabili sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], mediante il quale è stata denunciata la carenza e l'illogicità della motivazione nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, a causa della omessa considerazione della estraneità del ricorrente alla amministrazione della Nolo service S.r.l., gestita di fatto dal socio Maiello a causa di una frattura a una gamba subita dal ricorrente, legale rappresentante della società, circostanza che inciderebbe anche sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è inammissibile, essendo volto, tra l'altro riproducendo il corrispondente motivo d'appello, a conseguire una rivisitazione e una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, che sono state valutate in modo adeguato nella sentenza impugnata, disattendendo l'identica prospettazione difensiva attraverso la sottolineatura della irrilevanza di detta circostanza, peraltro solo allegata, a consentire di ravvisare l'estraneità del ricorrente alla amministrazione della società e, con essa, alla omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2014. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata la carenza e l'illogicità della motivazione anche con riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, è volto a censurare la valutazione di non modesta gravità del fatto, giustificata in modo non manifestamente illogico attraverso la sottolineatura dell'entità dell'imposta evasa, pari a euro 61.347,00, come tale non suscettibile di rivisitazioni sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità. Osservato che il terzo motivo, mediante il quale analogo vizio della motivazione è stato sollevato con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena è manifestamente infondato, essendo stati adeguatamente giustificati il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, tra l'altro pari al minimo edittale, evidenziando la personalità negativa del ricorrente, quale desumibile dai suoi numerosi precedenti penali, con argomenti corretti e non manifestamente illogici, non sindacabili sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 18745/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris