CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 maggio 2023
Cassazione n. 27929/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 6316/24 Scarpa OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla pretesa intervenuta prescrizione prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato dovendosi tenere conto di ben 563 giorni di sospensione; in tal senso si ricorda che la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o da riconoscimento di un termine a difesa (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509; Sez. 3, n. 23179 del 16/06/2020, Marcuccio, Rv. 279861); in tal senso il rinvio disposto il 31 maggio 2021 è un rinvio "di cortesia" richiesto dal difensore al fine di munirsi di procura speciale per accedere a eventuali riti alternativi (e non per termine a difesa); il decreto di citazione per il giudizio di appello del 28 aprile 2016, a fronte della sentenza di primo grado emessa il 22 maggio 2023, è pertanto intervenuto quando la prescrizione breve non era affatto compiuta; Ritenuto infine che il termine massimo di prescrizione maturerà il 2 marzo 2025; Ritenuto che le doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così