CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12567/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 101/RG. 37302 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di cui in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 3, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato con puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive, e pag. 4 circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); ritenuto che anche i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione lì dove menziona i gravi e reiterati precedenti dell'imputato, con applicazione della recidiva reiterata specifica, di cui il delitto contestato costituisce espressione di maggiore pericolosità (cfr. pag. 4); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i, 3 marz