Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 29803/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per motivi non riferibili alla vicenda oggetto del giudizio; considerato, infatti, che il primo motivo denuncia la violazione del contraddittorio in relazione alla diversa qualificazione del fatto in fattispecie più grave - da ricettazione a furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 e 5 cod. pen. - e contesta la sussistenza di detta ultima aggravante, laddove l'affermazione di responsabilità è relativa al reato contestato di resistenza a pubblico ufficiale; ritenuto che anche il secondo motivo non è correlabile alla decisione assunta, atteso che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invece, riconosciute dal Tribunale con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva qualificata contestata, la cui sussistenza è ampiamente giustificata sia dai precedenti che dalle modalità dell'azione (pag. 7- 8); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere le nsore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per motivi non riferibili alla vicenda oggetto del giudizio; considerato, infatti, che il primo motivo denuncia la violazione del contraddittorio in relazione alla diversa qualificazione del fatto in fattispecie più grave - da ricettazione a furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 e 5 cod. pen. - e contesta la sussistenza di detta ultima aggravante, laddove l'affermazione di responsabilità è relativa al reato contestato di resistenza a pubblico ufficiale; ritenuto che anche il secondo motivo non è correlabile alla decisione assunta, atteso che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invece, riconosciute dal Tribunale con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva qualificata contestata, la cui sussistenza è ampiamente giustificata sia dai precedenti che dalle modalità dell'azione (pag. 7- 8); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere le nsore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29803/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris