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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34753/2026

Testo disponibile della fonte

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sorveglianza di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 10 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianzadi Bari ha respinto la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], detenuta inespiazione della pena di cinque anni e nove mesi di reclusione per vari delitticommessi tra il 2015 e il 2021, di sostituzione della detenzione in carcere con lamisura della detenzione domiciliare, ritenendo inidonea qualunque misuraalternativa per la gravità dei reati, la loro prossimità nel tempo, e la presenza diprocedimenti ancora pendenti per delitti analoghi, commessi nel 2022.

Oltre aciò, le informazioni di polizia descrivono la istante come frequentatrice di soggettigravemente pregiudicati e la relazione del carcere di Trani, ove ella ècarcere ove era detenuta in precedenza.

Ella ha peraltro goduto di settepermessi premio, senza alcuna criticità.Sulla base di questi elementi, il Tribunale ha ritenuto non formulabile unavalutazione positiva circa l'idoneità della misura alternativa richiesta a garantireil contenimento della pericolosità della detenuta e la tutela delle esigenze diprevenzione speciale, sussistendo il concreto pericolo di commissione di ulterioridelitti ed apparendo perciò necessario un serio e approfondito percorsotrattamentale di riabilitazione, da svolgere in regime intramurario.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione.L’ordinanza desume la pericolosità sociale della ricorrente dalla sua condottaantecedente alla detenzione, e non valuta l'esito positivo del percorso diosservazione intramuraria, dimostrato dal corretto svolgimento dei settepermessi premio di cui ella ha goduto.

Nella memoria allegata all'istanza ellaaveva evidenziato di non avere commesso alcuna violazione né nel periodo in cuiera stata sottoposta agli arresti domiciliari, né durante i permessi premioconcessi nella forma della detenzione domiciliare, di avere ottenuto la liberazioneanticipata per tutti i semestri di detenzione, tranne uno, ed aveva altresìsegnalato che nella relazione scientifica si è dato atto di avere ella svolto unarevisione autocritica del proprio passato criminale.Il Tribunale ha motivato il diniego della misura alternativa ritenendoconcreto il rischio di recidiva e assente un percorso trattamentale consolidato,ma ha basato la sua decisione solo sulle condotte tenute prima della detenzione,omettendo del tutto di valutare il percorso rieducativo già svolto.2.2.

Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione, per l'omessa valutazione dei permessi premio già goduti.L'ordinanza ha negato la concessione della misura alternativa richiestadefinendo non sufficientemente consolidato il percorso trattamentale sinorasvolto, ma si tratta di una valutazione apodittica, non ancorata su alcunelemento concreto.

Al contrario, l'area educativa del carcere ha formulato unprogramma trattamentale che prevedeva esperienze esterne, da svolgeretramite la concessione di permessi premio, al fine di verificare la capacità direinserimento della detenuta.

Tale programma è stato svolto, e la ricorrente hagoduto di sette permessi premio, durante i quali non è emersa alcuna criticità.Non vi sono ragioni, pertanto, per definire «non consolidato» tale percorso, e lamotivazione dell'ordinanza è, in ogni caso, manifestamente illogica, oltre cheapodittica, perché contrasta con il reale sviluppo del programma trattamentale.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato.2.

La concessione di una misura alternativa alla detenzione carcerariarichiede sempre, da parte del Tribunale di sorveglianza, una attenta valutazionedella idoneità della stessa non solo a contribuire alla rieducazione del reo, maanche a prevenire il pericolo di commissione di altri reati, essendo entrambi talicriteri stabiliti dalle norme.Il Tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza impugnata, ha effettuato talevalutazione, ed ha rilevato che la condotta tenuta dalla ricorrente è statacaratterizzata dalla commissione di una pluralità di gravi reati, per uno dei qualiil procedimento penale è ancora pendente, durante un arco temporaleprolungato e relativamente recente, dimostrativi di una notevole pericolositàsociale.

La valutazione che tale pregressa condotta, stante la sua gravità ereiterazione nel tempo, dimostri una rilevante inclinazione a delinquere cheinduce a formulare, allo stato, una prognosi negativa in merito alla capacità dellaricorrente di astenersi dal commettere altri reati, è pertanto logica e noncontraddittoria, nonché conforme ai principi di questa Corte, secondo cui «Intema di misure alternative alla detenzione, è giustificato il giudizio prognosticonegativo in ordine alle probabilità di esito favorevole della misura allorché ilgiudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere delsoggetto sulla base dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie» (Sez. 1,n. 38953 del 18/06/2021, Rv. 282146).Tale valutazione risulta supportata dalle relazioni comportamentali degliistituti penitenziari in cui la ricorrente è stata ristretta, secondo le quali nelcarcere di Foggia ella ha commesso due violazioni disciplinari, mentre nel carceredi Trani ha mantenuto una condotta corretta e ha mostrato una buona revisionecritica, elementi che non hanno però portato alla formulazione di una propostatrattamentale favorevole alla concessione di misure alternative alla detenzionecarceraria.

L'unica ipotesi trattamentale sino ad oggi formulata, pertanto,prevede solo esperienze esterne temporanee, mediante la concessione dipermessi premio da svolgere in modalità contenitiva.

La pericolosità sociale dellaricorrente ed il pericolo di recidiva, pertanto, sono stati ritenuti ancora sussistentied attuali non solo a causa dei molti precedenti penali, ma anche per la concretacondotta da lei tenuta e per la manifestazione di una revisione critica ancoraparziale e iniziale, tale da indurre gli operatori carcerari a proporre unagradualità nella concessione dei benefici penitenziari.L'ordinanza impugnata, pertanto, non ha omesso di valutare il percorsorieducativo già svolto ed il buon esito dei permessi premio sino ad oggi goduti,che sono stati esplicitamente menzionati, ma li ha ritenuti, allo stato, inidonei aconsentire l'applicazione di una misura alternativa extramuraria, per lasussistenza di un forte pericolo di recidiva.3.

La motivazione dell'ordinanza impugnata appare perciò priva dei vizi dimanifesta illogicità e apoditticità lamentati nei due motivi di ricorso.

Essa,infatti, prende atto dell'evoluzione positiva della ricorrente, ma ritiene il percorsorieducativo non ancora «sufficientemente consolidato», anche alla luce dellavalutazione fornita dagli operatori carcerari.Il Tribunale si è, quindi, conformato al principio ribadito costantemente daquesta Corte, secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alladetenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementipositivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessarioun ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimentipremiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alleprescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una nonirrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità conambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv.276213).La ricorrente, in realtà, di fatto chiede a questa Corte una diversavalutazione circa la sussistenza della sua pericolosità e del pericolo di recidiva, incontrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la Corte di legittimità puòsolo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.,ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se nonviziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.

U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 08 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sorveglianza di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 10 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianzadi Bari ha respinto la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], detenuta inespiazione della pena di cinque anni e nove mesi di reclusione per vari delitticommessi tra il 2015 e il 2021, di sostituzione della detenzione in carcere con lamisura della detenzione domiciliare, ritenendo inidonea qualunque misuraalternativa per la gravità dei reati, la loro prossimità nel tempo, e la presenza diprocedimenti ancora pendenti per delitti analoghi, commessi nel 2022. Oltre aciò, le informazioni di polizia descrivono la istante come frequentatrice di soggettigravemente pregiudicati e la relazione del carcere di Trani, ove ella ècarcere ove era detenuta in precedenza. Ella ha peraltro goduto di settepermessi premio, senza alcuna criticità.Sulla base di questi elementi, il Tribunale ha ritenuto non formulabile unavalutazione positiva circa l'idoneità della misura alternativa richiesta a garantireil contenimento della pericolosità della detenuta e la tutela delle esigenze diprevenzione speciale, sussistendo il concreto pericolo di commissione di ulterioridelitti ed apparendo perciò necessario un serio e approfondito percorsotrattamentale di riabilitazione, da svolgere in regime intramurario.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione.L’ordinanza desume la pericolosità sociale della ricorrente dalla sua condottaantecedente alla detenzione, e non valuta l'esito positivo del percorso diosservazione intramuraria, dimostrato dal corretto svolgimento dei settepermessi premio di cui ella ha goduto. Nella memoria allegata all'istanza ellaaveva evidenziato di non avere commesso alcuna violazione né nel periodo in cuiera stata sottoposta agli arresti domiciliari, né durante i permessi premioconcessi nella forma della detenzione domiciliare, di avere ottenuto la liberazioneanticipata per tutti i semestri di detenzione, tranne uno, ed aveva altresìsegnalato che nella relazione scientifica si è dato atto di avere ella svolto unarevisione autocritica del proprio passato criminale.Il Tribunale ha motivato il diniego della misura alternativa ritenendoconcreto il rischio di recidiva e assente un percorso trattamentale consolidato,ma ha basato la sua decisione solo sulle condotte tenute prima della detenzione,omettendo del tutto di valutare il percorso rieducativo già svolto.2.2. Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione, per l'omessa valutazione dei permessi premio già goduti.L'ordinanza ha negato la concessione della misura alternativa richiestadefinendo non sufficientemente consolidato il percorso trattamentale sinorasvolto, ma si tratta di una valutazione apodittica, non ancorata su alcunelemento concreto. Al contrario, l'area educativa del carcere ha formulato unprogramma trattamentale che prevedeva esperienze esterne, da svolgeretramite la concessione di permessi premio, al fine di verificare la capacità direinserimento della detenuta. Tale programma è stato svolto, e la ricorrente hagoduto di sette permessi premio, durante i quali non è emersa alcuna criticità.Non vi sono ragioni, pertanto, per definire «non consolidato» tale percorso, e lamotivazione dell'ordinanza è, in ogni caso, manifestamente illogica, oltre cheapodittica, perché contrasta con il reale sviluppo del programma trattamentale.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato.2. La concessione di una misura alternativa alla detenzione carcerariarichiede sempre, da parte del Tribunale di sorveglianza, una attenta valutazionedella idoneità della stessa non solo a contribuire alla rieducazione del reo, maanche a prevenire il pericolo di commissione di altri reati, essendo entrambi talicriteri stabiliti dalle norme.Il Tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza impugnata, ha effettuato talevalutazione, ed ha rilevato che la condotta tenuta dalla ricorrente è statacaratterizzata dalla commissione di una pluralità di gravi reati, per uno dei qualiil procedimento penale è ancora pendente, durante un arco temporaleprolungato e relativamente recente, dimostrativi di una notevole pericolositàsociale. La valutazione che tale pregressa condotta, stante la sua gravità ereiterazione nel tempo, dimostri una rilevante inclinazione a delinquere cheinduce a formulare, allo stato, una prognosi negativa in merito alla capacità dellaricorrente di astenersi dal commettere altri reati, è pertanto logica e noncontraddittoria, nonché conforme ai principi di questa Corte, secondo cui «Intema di misure alternative alla detenzione, è giustificato il giudizio prognosticonegativo in ordine alle probabilità di esito favorevole della misura allorché ilgiudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere delsoggetto sulla base dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie» (Sez. 1,n. 38953 del 18/06/2021, Rv. 282146).Tale valutazione risulta supportata dalle relazioni comportamentali degliistituti penitenziari in cui la ricorrente è stata ristretta, secondo le quali nelcarcere di Foggia ella ha commesso due violazioni disciplinari, mentre nel carceredi Trani ha mantenuto una condotta corretta e ha mostrato una buona revisionecritica, elementi che non hanno però portato alla formulazione di una propostatrattamentale favorevole alla concessione di misure alternative alla detenzionecarceraria. L'unica ipotesi trattamentale sino ad oggi formulata, pertanto,prevede solo esperienze esterne temporanee, mediante la concessione dipermessi premio da svolgere in modalità contenitiva. La pericolosità sociale dellaricorrente ed il pericolo di recidiva, pertanto, sono stati ritenuti ancora sussistentied attuali non solo a causa dei molti precedenti penali, ma anche per la concretacondotta da lei tenuta e per la manifestazione di una revisione critica ancoraparziale e iniziale, tale da indurre gli operatori carcerari a proporre unagradualità nella concessione dei benefici penitenziari.L'ordinanza impugnata, pertanto, non ha omesso di valutare il percorsorieducativo già svolto ed il buon esito dei permessi premio sino ad oggi goduti,che sono stati esplicitamente menzionati, ma li ha ritenuti, allo stato, inidonei aconsentire l'applicazione di una misura alternativa extramuraria, per lasussistenza di un forte pericolo di recidiva.3. La motivazione dell'ordinanza impugnata appare perciò priva dei vizi dimanifesta illogicità e apoditticità lamentati nei due motivi di ricorso. Essa,infatti, prende atto dell'evoluzione positiva della ricorrente, ma ritiene il percorsorieducativo non ancora «sufficientemente consolidato», anche alla luce dellavalutazione fornita dagli operatori carcerari.Il Tribunale si è, quindi, conformato al principio ribadito costantemente daquesta Corte, secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alladetenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementipositivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessarioun ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimentipremiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alleprescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una nonirrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità conambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv.276213).La ricorrente, in realtà, di fatto chiede a questa Corte una diversavalutazione circa la sussistenza della sua pericolosità e del pericolo di recidiva, incontrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la Corte di legittimità puòsolo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.,ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se nonviziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 08 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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