CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10162/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624 bis, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata acquisizione del supporto contenente la registrazione delle conversazioni telefoniche intrattenute dall'imputato e dal querelante, da cui deriverebbe l'inutilizzabilità della prova - è privo della necessaria specificità in quanto non argomenta sull'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento di prova sull'iter a sostegno della decisione impugnata (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'erronea configurazione del reato ai sensi dell'art. 624- bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto, «ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione, riferendosi al luogo in cui la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata» (Sez. 4, n. 48767 del 24/10/2019, Topcic, Rv. 277875 - 01) e la Corte di merito - a fronte della prospettazione contenuta nell'atto di appello, che ha dedotto in maniera non specifica che non si fosse accertata la destinazione del container in discorso - ha affermato che la persona offesa vi esplicava atti della vita privata (avendolo adibito pure a propria abitazione diurna), così rendendo una motivazione congrua e conforme al diritto; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., è inammissibile in quanto: «la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01); la stessa prospettazione difensiva contenuta nell'atto di appello (che aveva richiamato una fattura di acquisto al prezzo di euro 500, pur adducendo che la persona offesa non ricordava se si riferisse al piano cottura in discorso, avendone acquistato più d'uno tutti di marca Rex - come chiarito nel ricorso al prezzo minimo di euro 407 - oltre al decorso di sei anni dall'acquisto che ne avrebbe diminuito il valore) non consente di attribuire alla res detto valore irrisorio; la manifesta infondatezza di tale allegazione non consente di annullare in parte qua la pronuncia impugnata in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr. Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01), il che rende superflua ogni altra considerazione;rilevato che nulla muta la memoria presentata nell'interesse dell'imputato, con cui si è ribadita la fondatezza del ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am