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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24598/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all'art. 336 cod. pen., risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, essendo riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, con congrua motivazione e richiamando opportunamente i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha indicato le ragioni per cui nel caso di specie deve ritenersi la chiara volontà della persona offesa di querelare l'odierno ricorrente (si veda la pag. 5 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen., sono avulsi dal sindacato di legittimità, perché volti a prospettare una diversa alternativa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle risultanze processuali, riproponendo rilievi già sottoposti all'attenzione dei giudici di appello e da questi adeguatamente respinti, con congrua e logica motivazione, evidenziando come gli assunti difensivi non siano supportati da alcun concreto riscontro (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza); che, infatti, la Corte territoriale ha correttamente confermato il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente, in linea con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), secondo cui è ravvisabile una chiara ed evidente ipotesi di condotta di concorso nel delitto di truffa nel contegno di chi, come accertato nel caso di specie, si sia impossessato del profitto illecito, essendo questo confluito su carta di credito a sé intestata e attivata mediante suo documento personale, di cui non vi sia stata alcuna denuncia di smarrimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.MLt.' rt,Atein—., ;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all'art. 336 cod. pen., risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, essendo riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, con congrua motivazione e richiamando opportunamente i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha indicato le ragioni per cui nel caso di specie deve ritenersi la chiara volontà della persona offesa di querelare l'odierno ricorrente (si veda la pag. 5 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen., sono avulsi dal sindacato di legittimità, perché volti a prospettare una diversa alternativa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle risultanze processuali, riproponendo rilievi già sottoposti all'attenzione dei giudici di appello e da questi adeguatamente respinti, con congrua e logica motivazione, evidenziando come gli assunti difensivi non siano supportati da alcun concreto riscontro (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza); che, infatti, la Corte territoriale ha correttamente confermato il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente, in linea con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), secondo cui è ravvisabile una chiara ed evidente ipotesi di condotta di concorso nel delitto di truffa nel contegno di chi, come accertato nel caso di specie, si sia impossessato del profitto illecito, essendo questo confluito su carta di credito a sé intestata e attivata mediante suo documento personale, di cui non vi sia stata alcuna denuncia di smarrimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. D P.Q.MLt.' rt,Atein—., ;
Sentenza Cassazione n. 24598/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris