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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 243/1992

ECLI:IT:COST:1992:243
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Nel corso di un giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione di vecchiaia a carico della Cassa nazionale di previdenza a favore dei geometri, il quale lamenta che la prestazione è stata liquidata in base al criterio del c.d.

"sottominimo", la Corte di cassazione, con ordinanza del 10 maggio 1991, pervenuta alla Corte costituzionale il 29 gennaio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, a norma del quale la misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale degli ultimi dieci anni dichiarato dall'iscritto ai fini dell'IRPEF, rivalutato nella misura del 100%.

Secondo il giudice remittente, la norma impugnata viola gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione per le medesime ragioni per cui sono state dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni della legge n. 773 del 1982 che ad essa rinviavano ai fini della liquidazione delle pensioni di inabilità e di invalidità (sent. n. 243 del 1990).

2. - La medesima questione è stata sollevata dal Pretore di Rovigo con ordinanza del 17 dicembre 1991, nel corso di un giudizio civile promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro la Cassa predetta.

Il giudice a quo svolge argomenti analoghi a quelli della Corte di cassazione, facendo rilevare in particolare che, "se l'iscritto non avesse percepito alcun reddito negli ultimi dieci anni, contribuendo ciononostante alla Cassa (è infatti obbligato a versare il contributo minimo), egli non avrebbe diritto ad alcun sostentamento, in contrasto con le finalità solidaristiche della contribuzione e con il principio del minimo vitale garantito dall'art. 38 della Costituzione".

1. - La Corte di cassazione e il Pretore di Rovigo ritengono contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione l'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla previdenza per i geometri, che applica il criterio c.d. del sottominimo per la liquidazione della pensione minima di vecchiaia.

2. - Le due ordinanze hanno per oggetto la stessa questione; pertanto va disposta la riunione dei giudizi perché siano decisi con unica sentenza.

3. - La questione è fondata.

Con sentenza n. 243 del 1990 questa Corte ha già dichiarato costituzionalmente illegittimi, in riferimento ai medesimi parametri, gli artt. 4 e 5 della legge n. 773 del 1982, nella parte in cui rinviavano all'art. 2, quinto comma, per la liquidazione delle pensioni di inabilità e di vecchiaia.

Per analoghe ragioni deve essere dichiarata l'illegittimità dello stesso art. 2, quinto comma, ora direttamente impugnato in relazione alla pensione di vecchiaia.

Il ricorso alla misura del sottominimo per la liquidazione della pensione di vecchiaia, in deroga al principio solidaristico su cui si fonda l'istituto della pensione minima, sarebbe giustificato solo come misura indispensabile per la salvaguardia dell'equilibrio della gestione.

Ma la legge si preoccupa di impedire il verificarsi di tale condizione prevedendo, oltre al contributo soggettivo del dieci per cento sul reddito fino a 40 milioni, obblighi aggiuntivi di contribuzione a titolo di solidarietà, destinati a finanziare l'integrazione al minimo delle pensioni.

La disposizione impugnata si pone perciò in contraddizione con la finalità di tali flussi finanziari e contrasta col requisito di adeguatezza della pensione alle esigenze di vita, sancito dall'art. 38, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] ricordare che la norma corrispondente nelle leggi sulla previdenza forense e sulla previdenza degli ingegneri e architetti è stata abrogata rispettivamente dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (art. 1, comma 3) e dalla legge 11 ottobre 1990, n. 290 (art. 2, comma 5).

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel corso di un giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione di vecchiaia a carico della Cassa nazionale di previdenza a favore dei geometri, il quale lamenta che la prestazione è stata liquidata in base al criterio del c.d. "sottominimo", la Corte di cassazione, con ordinanza del 10 maggio 1991, pervenuta alla Corte costituzionale il 29 gennaio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, a norma del quale la misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale degli ultimi dieci anni dichiarato dall'iscritto ai fini dell'IRPEF, rivalutato nella misura del 100%. Secondo il giudice remittente, la norma impugnata viola gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione per le medesime ragioni per cui sono state dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni della legge n. 773 del 1982 che ad essa rinviavano ai fini della liquidazione delle pensioni di inabilità e di invalidità (sent. n. 243 del 1990). 2. - La medesima questione è stata sollevata dal Pretore di Rovigo con ordinanza del 17 dicembre 1991, nel corso di un giudizio civile promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro la Cassa predetta. Il giudice a quo svolge argomenti analoghi a quelli della Corte di cassazione, facendo rilevare in particolare che, "se l'iscritto non avesse percepito alcun reddito negli ultimi dieci anni, contribuendo ciononostante alla Cassa (è infatti obbligato a versare il contributo minimo), egli non avrebbe diritto ad alcun sostentamento, in contrasto con le finalità solidaristiche della contribuzione e con il principio del minimo vitale garantito dall'art. 38 della Costituzione". 1. - La Corte di cassazione e il Pretore di Rovigo ritengono contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione l'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla previdenza per i geometri, che applica il criterio c.d. del sottominimo per la liquidazione della pensione minima di vecchiaia. 2. - Le due ordinanze hanno per oggetto la stessa questione; pertanto va disposta la riunione dei giudizi perché siano decisi con unica sentenza. 3. - La questione è fondata. Con sentenza n. 243 del 1990 questa Corte ha già dichiarato costituzionalmente illegittimi, in riferimento ai medesimi parametri, gli artt. 4 e 5 della legge n. 773 del 1982, nella parte in cui rinviavano all'art. 2, quinto comma, per la liquidazione delle pensioni di inabilità e di vecchiaia. Per analoghe ragioni deve essere dichiarata l'illegittimità dello stesso art. 2, quinto comma, ora direttamente impugnato in relazione alla pensione di vecchiaia. Il ricorso alla misura del sottominimo per la liquidazione della pensione di vecchiaia, in deroga al principio solidaristico su cui si fonda l'istituto della pensione minima, sarebbe giustificato solo come misura indispensabile per la salvaguardia dell'equilibrio della gestione. Ma la legge si preoccupa di impedire il verificarsi di tale condizione prevedendo, oltre al contributo soggettivo del dieci per cento sul reddito fino a 40 milioni, obblighi aggiuntivi di contribuzione a titolo di solidarietà, destinati a finanziare l'integrazione al minimo delle pensioni. La disposizione impugnata si pone perciò in contraddizione con la finalità di tali flussi finanziari e contrasta col requisito di adeguatezza della pensione alle esigenze di vita, sancito dall'art. 38, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] ricordare che la norma corrispondente nelle leggi sulla previdenza forense e sulla previdenza degli ingegneri e architetti è stata abrogata rispettivamente dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (art. 1, comma 3) e dalla legge 11 ottobre 1990, n. 290 (art. 2, comma 5). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Corte costituzionale n. 243/1992 — Fons Iuris — Fons Iuris