CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 gennaio 2024
Cassazione n. 17094/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato \ • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in preambolo, in data 1.1 maggio 2022, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà, proposte da [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che «il titolo per il quale è stata avanzata istanza è stato assorbito nel provvedimento di cumulo 31/3/2021 P.M. Roma». 2. Il condannato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, e - con due motivi - lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nonché il correlato vizio di motivazione. L'istanza - secondo il ricorrente - sarebbe stata presentata in osservanza di tutti i presupposti di legge e, diversamente da quanto motivato dal Tribunale, si riferiva al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti Siep 400/2021, notificatogli il 14 aprile 2021. Errato sarebbe dunque il presupposto in virtù del quale il Presidente del Tribunale ha pronunciato l'inammissibilità, determinato da una confusione sul titolo esecutivo oggetto dell'istanza. Conseguentemente, giusta la tesi del ricorrente, sussistendone in astratto tutti i presupposti di legge, s'imponeva una pronuncia nel contraddittorio delle parti in camera di consiglio. 3. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con conclusioni scritte pervenute il 4 dicembre 2023, ha prospettato l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. La difesa, in data 13 gennaio 2024, ha depositato una memoria, con allegati a conforto, nella quale ha ribadito, dettagliandola, la scansione temporale che ha interessato l'emissione del titolo esecutivo, la sua notifica, quindi l'istanza del condannato di misure alternative alla detenzione, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.I. 2. Giova premettere che la situazione fattuale risultante dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092), è perfettamente rispondente alla descrizione fatta dalla difesa nel ricorso. Risulta, infatti, che - dopo una prima richiesta in data 14 maggio 2019 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del condannato, di affidamento in prova al servizio sociale - a seguito della notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica in data 3:1 marzo 2021, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 21 aprile 2021, depositava una nuova istanza di affidamento in prova al servizio sociale che, tuttavia, non veniva protocollata autonomamente, bensì inserita nel fascicolo relativo alla precedente istanza, ancora pendente. Tanto dal tenore dell'istanza, quanto dal titolo allegato, emerge chiaramente quale fosse il provvedimento cui la richiesta si riferiva, ovverosia il provvedimento di cumulo da ultimo notificato al condannato. 3. Ciò premesso in fatto, nel procedimento di sorveglianza il decreto d'inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo a una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge, laddove la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017). Nella seconda delle indicate ipotesi, il rilievo dell'inammissibilità presuppone che appaiano immediatamente insussistenti i presupposti normativi della richiesta, restando riservati al rito camerale le questioni di diritto di non univoca soluzione e, comunque, la delibazione di fondatezza nel merito dell'istanza (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017; Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013, Piccinno, Rv. 254887). La ratio della decisione in assenza di contraddittorio consiste proprio nella rilevabilità ictu ocu/i di ragioni che rivelino, alla semplice prospettazione e senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell'istanza, sicché, ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, quale che sia la loro complessità, deve essere assicurato all'istante il contraddittorio camerale, previsto nei commi successivi del medesimo art. 666 del codice di rito (Sez. 5, n.34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996). 3. Nella specie, come emerge dagli atti, il Presidente del Tribunale non si è avveduto del reale oggetto della seconda istanza, errando nella valutazione dell'insussistenza delle condizioni di legge per la misura alternativa richiesta e, conseguentemente, nell'adozione del provvedimento d'inammissibilità de plano, a fronte di una situazione fattuale che, invece, imponeva la fissazione dell'udienza camerale. 4. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato. In ordine al disposto rinvio, il Collegio intende dare continuità al più recente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1 n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1 n. 6117 dei 01/12/2020 Selis, Rv. 280524, Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397) che esclude che possa pronunziarsi l'annullamento senza rinvio al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 620 cod. proc. pen., dovendo applicarsi la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b), e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. Nel caso di specie, infatti, non ci si trova al cospetto di un provvedimento non consentito dalla legge (lett. d), in quanto sussiste in astratto il potere del giudice di dichiarare de plano l'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza; potere che, però è stato, in concreto, male esercitato. Il provvedimento impugnato è, piuttosto, affetto da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., poiché, non ricorrendo alcuna ipotesi prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Giudice avrebbe dovuto fissare l'udienza camerale facendone dare avviso all'interessato e al difensore. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.