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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 06173/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di L'Aquila ha accolto l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un magi- strato, componente del collegio penale dibattimentale nel proc. n. 535/2019 RGNR, disponendo che tutti gli atti compiuti dal Tribunale di Vasto nel predetto procedimento, sino all'ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA], conservassero efficacia.

2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo un unico, articolato, motivo, di seguito sommariamente indicato.

2.1. Deduce, con tale unico motivo di ricorso, il vizio di mancanza della motivazione in ordine all'indicazione degli atti compiuti dal giudice ricusato che conservano efficacia ex art. 42, co. 2, c.p.p.

In sintesi, la difesa della ricorrente si duole per avere il Giudice d'appello, in accoglimento della ricusazione, omesso di motivare sulle ragioni che hanno in- dotto la Corte territoriale alla dichiarazione di efficacia "in blocco" di tutti gli atti processuali compiuti nel procedimento penale in cui è stata accolta la ricusazione di uno dei componenti del collegio, difformemente da quanto è invece previsto ex lege, essendo infatti la regola normativa quella della inefficacia di tutti gli atti posti in essere dal giudice ricusato una volta emersa ed accertata l'incompatibilità (nella specie, per aver il giudice ricusato, pronunciato sentenza nei confronti della stessa imputata in un separato procedimento penale, quale giudice monocratico).

Richiamata sul punto la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

Un.

Digiacomantonio, n. 13626/2011; Sez.

Un.

Gerbino, n. 37207/2020), la difesa sostiene, anzitutto, che l'analisi "atto per atto" avrebbe dovuto trovare la sede processuale adeguata all'udienza camerale ex art. 127, c.p.p., nella specie non tenutasi avendo deciso de plano la Corte d'appello, e, soprattutto, che i giudici di appello avrebbero abdicato alla funzione di garanzia attribuita dal codice di rito, omettendo di motivare sulle ragioni per le quali tutti gli atti processuali compiuti dal collegio di cui faceva parte il magistrato ricusato dovessero conservare effica- cia, tenuto in particolare conto della circostanza che il predetto collegio aveva svolto attività istruttoria per il cui compimento un ruolo attivo aveva avuto proprio il giudice ricusato (il riferimento è, in particolare, all'assunzione della testimo- nianza di un ufficiale di PG, di cui viene allegato il verbale stenotipico dell'esame, nel corso del quale il magistrato ricusato aveva formulato direttamente e perso- nalmente una serie di domande - conoscendo peraltro i fatti, avendolo già escusso nel separato processo quale giudice monocratico -, finalizzate ad ampliare e spe- cificare l'oggetto dell'esame testimoniale sino a quel momento reso nel corso dell'ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 15.12.2022 la propria requisitoria scritta icon cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.

In sintesi, richiamati i principi fissati dalle Sezioni Unite già oggetto di men- zione da parte della difesa, il PG ricorda che dai predetti deve trarsi la conclusione che il giudice della ricusazione è tenuto ad un esame minuzioso degli atti anche a contenuto probatorio che il giudice ricusato abbia in precedenza compiuto, al fine di esprimere un motivato giudizio circa la loro efficacia o meno nel successivo giudizio dinnanzi al giudice sostituito.

E tale valutazione risulta indispensabile per- ché attiene proprio al "merito della ricusazione" ed è sindacabile solo in sede di legittimità.

Orbene, nel caso di specie la Corte di appello, nell'accogliere la dichia- razione di ricusazione proposta dall'odierna ricorrente, ha disposto che "tutti gli atti compiuti dal Tribunale di Vasto nel proc. n. 535/2019 RGNR sino all'udienza del 21 giugno 2022 conservino efficacia".

Tuttavia, il provvedimento impugnato si limita a tale asserzione, senza argomentare in ordine alle ragioni per cui la pre- sunzione, ex art. 42, comma 2, c.p.p., di inefficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato debba superarsi in relazione a ciascun atto.

E la carenza motivazionale risulta ancor più evidente alla luce dei rilievi svolti dalla ricorrente, che ha eviden- ziato l'attiva partecipazione del giudice a latere ricusato nell'espletamento degli atti a contenuto probatorio (cfr. verbale di udienza del 21 dicembre 2021 conte- nente la trascrizione dell'esame del teste Deiana, allegato al ricorso).

Dunque, secondo il PG, il ricorso merita accoglimento e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame, da svolgersi nel contrad- dittorio tra le parti, in ordine all'efficacia degli atti compiuti dinnanzi al collegio composto anche dal giudice ricusato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, trattato a norma dell'art. 611, c.p.p., è fondato.

2. Per migliore intelligibilità dell'impugnazione proposta in questa sede, an- che al fine di meglio chiarire l'approdo cui è pervenuta questa Corte, è utile, una, sia pur sintetica, ricostruzione dei fatti processuali che hanno condotto la Corte territoriale all'accoglimento dell'istanza di ricusazione.2.1.

Con decreto emesso in data 24.09.2019, [OSCURATO:PERSONA] veniva rin- viata a giudizio, dinanzi al Tribunale di Vasto in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], per rispondere del reato p. e p. dall'art. 2 del D. Lgs. n. 74 del 2000, perché nella qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, indicava nella dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2011, elementi fittizi per complessivi C 2.442.197,90 ed IVA per C 499.200,65, avvalendosi di fatture oggettivamente inesistenti.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva dichiarato aperto il dibattimento e venivano ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si procedeva all'escussione dei testi Salardi e Gargioli.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] venivano esaminati i testi Piermarioli e Calcopietro.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Vasto in composizione monocratica, di- chiarava sentenza di non doversi procedere in ordine al reato all'imputata ascritto perché estinto per prescrizione.

Il giudice di prime cure evidenziava la natura di reato istantaneo del delitto di cui all'art. 2 del D.Igs. n. 74 del 2000, che si consuma al momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

Ne conseguiva che, considerato il periodo di sospensione dal 16.09.2020 al 14.10.2020 per impedi- mento del difensore dell'imputato, il termine di prescrizione doveva ritenersi ma- turato in data 26.04.2022.

Inoltre, il giudice di prime cure, richiamando il disposto di cui all'art. 129, comma 1, c.p.p. evidenziava come in presenza di una causa estintiva del reato sussiste l'obbligo per il giudice di dichiararla d'ufficio con sen- tenza, qualora dagli atti non risulti evidente una causa di proscioglimento nel me- rito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.

Nel caso di specie, si riteneva non sussistente una simile evidenza.

2.2. Nel corso di trattazione del giudizio sopra citato, apertosi il 18 novem- bre 2020, con decreto depositato in data 15.04.2021, l'imputata veniva rinviata a giudizio nell'ambito di un altro procedimento penale recante n. 535/2019 RGNR, per i reati ascritti in epigrafe.

In data 4.06.2022, l'imputata, rappresentata dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], interponeva dichiarazione di ricusazione nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], quale componente del Collegio penale dibattimentale nel procedimento n. 535/2019 RGNR.

A dire della difesa, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] doveva essere ricusata ai sensi dell'art. 37, comma 1, c.p.p., così come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 283/2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzio- nale della disposizione de qua nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.

Nel caso di specie, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che nel procedimento n. 535/2019 RGNR oggetto di ricusazione era compo- nente del Collegio penale costituito per giudicare l'imputata per fatti di bancarotta commessi quale legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA], aveva già pro- nunciato in data 01.06.2022, sentenza dichiarativa di prescrizione nell'ambito del procedimento n. 114/2019 RGNR, in cui [OSCURATO:PERSONA] era imputata del reato p. e p. dall'art. 2 D.Igs. 74/2000, per aver indicato, in qualità di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA], elementi fittizi nella dichiarazione annuale IVA per l'anno di imposta 2011, per un importo complessivo di €2.442.197,90 avvalendosi di una serie di fatture emesse dalle società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]..

In particolare, secondo la difesa, nel decreto che dispone il giudizio nel procedimento n. 535/2019 RGNR al numero 2 lettera A) del capo di imputazione sono indicate, quali passività inesistenti esposte in cantabilità, anche le fatture emesse nell'anno 2011, per l'importo complessivo di C 2.422.198,00, dalle società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].

La ricorrente, lamentava, pertanto, la circostanza che un componente del Collegio penale chiamato a giudicare i fatti di bancarotta avesse in un precedente giudizio già escusso testimoni, conosciuto documenti, acquisito il verbale di con- testazione della Guardia di Finanza del 09.06.2016, ed emesso una sentenza nella quale non si era limitata ad escludere la sussistenza della prova evidente dell'in- nocenza dell'imputata, ma aveva espresso un vero e proprio giudizio di colpevo- lezza per il reato contestato, non sfociato in sentenza di condanna soltanto per via dell'esistenza di una causa di estinzione del reato.

In particolare, nell'ambito del procedimento collegiale la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] aveva escusso il teste Deiana, già prece- dentemente sentito nelle more del processo monocratico sui medesimi fatti.

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, c.p.p., pertanto, si chiedeva la sostituzione della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento de quo.

2.3. In data 4.08.2022, la Corte di Appello di L'Aquila accoglieva l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], quale componente del Collegio penale dibattimentale nel procedimento n. 535/2019 RGNR.

In particolare, si osservava come il giudice in composizione mo- nocratica avesse operato un'approfondita valutazione delle risultanze probatorie nell'ambito del procedimento n. 114/2019 RGNR, manifestando il proprio convin- cimento circa l'inesistenza delle fatture emesse dalle predette società nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

Emergeva con chiarezza, dunque, come il giudice di prime cure avesse compiuto una valutazione nel merito, tale da poter condizionare 5 n il giudizio in corso relativo ai fatti di bancarotta, in violazione dei canoni del giusto processo.

Ciononostante, contestualmente si disponeva la conservazione dell'effi- cacia di tutti gli atti compiuti dal Tribunale di Vasto sino all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2.4. In data 14.09.2022, veniva infine proposto il ricorso per cassazione prospettando l'unico motivo già dianzi illustrato.

3. Tanto premesso in fatto, il ricorso merita accoglimento, pur dovendosi peraltro rilevare che i motivi che hanno determinato la Corte territoriale all'acco- glimento del ricorso (non essendovi alcun dubbio sulla tempestività della presen- tazione dell'istanza, proposta entro 3 gg. dalla sentenza 1.06.2022 che vi aveva dato causa, essendo stata depositata in data 4.06.2022, cui era seguito il deposito anche in copia al Tribunale in data 20.06.2022, prima dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove l'ordinanza interlocutoria [OSCURATO:DATA_NASCITA] chiedeva alla cancelleria proprio di verificarne la tempestività e l'osservanza delle forme di cui all'art. 38, co. 3, c.p.p.), ben avrebbero potuto essere sollevati dalla difesa della ricorrente sin dall'apertura del giudizio, posto che il separato procedimento davanti la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e le relative attività istruttorie erano ben note all'imputato ed alla sua difesa.

L'omessa proposizione di istanza di ricusazione non può che essere intesa, alla luce dell'intero iter processuale, come frutto di valutazione difensiva della non di- retta rilevanza, nel giudizio in corso, delle attività svolte dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] quale giudice monocratico nel giudizio sul reato tributario.

In ogni caso, la questione avrebbe ben potuto essere proposta quanto meno con l'audizione del teste Deiana all'udienza collegiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Non potendo questa Corte, in assenza di specifica impugnazione sul punto - attesa la natura di giudizio a critica vincolata del giudizio di legittimità -, pronun- ciarsi sulla tempestività dell'istanza, né ricorrendo nella specie alcune delle ipotesi per le quali le è consentito attivarsi officiosamente ex art. 609, c.p.p., ne discende che, per come prospettata la questione in questa sede, inesorabile se ne prospetta l'accoglimento.

Di quanto ora detto circa la tempistica della proposizione dell'istanza ex art. 37, cod. proc. pen., la Corte d'appello potrà tenere conto allorché, come di seguito specificato, dovrà esaminare l'efficacia degli atti compiuti dal giudice collegiale.

4. Ed invero, va premesso che l'istituto della ricusazione trova fondamento costituzionale nell'art. 111, comma 2, Cost., ed è preordinato a tutelare i principi di terzietà ed imparzialità del giudice, i quali implicano l'assenza di soggezione a condizionamenti di ogni genere che possano prevalere sulla necessità di accerta- menti e valutazioni serene ed esclusivamente ispirate dallo scopo di decidere se- condo diritto e giustizia.

Infatti, la disciplina della ricusazione è preordinata alla tutela del principio di imparzialità del giudice, coessenziale all'attuazione del giusto processo, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 20 mag- gio 1996, n. 155), la quale ha precisato che "tra i principi del "giusto processo", posto centrale occupa l'imparzialità del giudice, in carenza della quale le regole e le garanzie processuali si svuoterebbero di significato e che l'imparzialità è perciò connaturata all'essenza della giurisdizione".

Proprio in tale prospettiva si inserisce la disciplina codicistica, la quale pre- vede da un lato, ai sensi dell'art. 37, comma 2, c.p.p. che "il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia interve- nuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione"; dall'altro, ai sensi dell'art. 42, comma 2, c.p.p. che "Il provvedimento che accoglie la dichiara- zione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia".

Proprio tale ultima disposizione, che assume particolare rilievo nel caso di specie, è stata oggetto di differenti ricostruzioni esegetiche.

In particolare, se- condo un primo indirizzo interpretativo, l'ambito di applicazione dell'enunciato nor- mativo di cui all'art. 42, comma 2, c.p.p., sarebbe circoscritto ai soli atti giurisdi- zionali aventi natura probatoria.

Soltanto in relazione a questi ultimi, pertanto, sarebbe possibile affermare una presunzione di inefficacia, rimanendo invece do- tati di efficacia tutti gli altri atti posti in essere dal giudice ricusato (Sez. 5, n. 34811 del 15/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267742; Sez

5. n. 44120 del 09/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277848; Sez. 3, n. 35205 del 16/07/2019, Mandalà, Rv. 277501).

Al contrario, secondo un diverso orientamento, in assenza di una espressa dichiara- zione di conservazione dell'efficacia degli atti nel provvedimento di accoglimento dell'istanza di ricusazione, tutti gli atti compiuti in precedenza dal giudice ricusato devono considerarsi inefficaci (Sez. 6 n. 10160 del 18/02/2015, Boschetti, Rv. 262804).

5. Sul punto si è reso necessario un intervento nomofilattico da parte delle Sezioni Unite di questa Corte.

Si tratta delle Sezioni Unite Gerbino, che, muovendo dal pacifico presupposto che l'enunciato normativo di cui all'art. 42, comma 2, c.p.p., in assenza di una specifica declaratoria di efficacia, postula una generale presunzione di inefficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato, proseguono nel rilevare come la costruzione lessicale dell'art. 42, comma 2, cit., la cui formula- zione, esaminata assieme al primo comma della medesima disposizione, contiene un riferimento solo generico ad atti precedentemente compiuti dal giudice ricusato o astenutosi, è espressione idonea a ricomprendere qualsiasi tipologia di atto.

Le medesime Sezioni Unite Gerbino hanno inoltre enucleato il principio di diritto se- condo il quale "L'ordinanza che decide sul merito della ricusazione ai sensi dell'art. 41, comma 3, cod. proc. pen. provvede contestualmente a dichiarare, in caso di accoglimento della dichiarazione di ricusazione, se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci".

Invero, il controllo sugli atti compiuti dal giudice "sospetto" e, dunque, l'in- dividuazione degli atti che conservano o meno efficacia, deve essere interamente rimesso all'organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi sulla ricusazione stessa.

Sotto tale profilo deve evidenziarsi la natura incidentale ed autonoma del procedimento di ricusazione, il quale, risultando preordinato a salvaguardare i pro- fili di terzietà ed imparzialità, non può prescindere da un vaglio degli atti posti in essere dal giudice ricusato.

Come evidenziato dalle Sezioni Unite "dalla trama nor- mativa delineata dal legislatore emerge con chiarezza che il provvedimento richia- mato nell'enunciato della disposizione di cui all'art. 42, comma 2, c.p.p. pertiene logicamente alla pronuncia sul merito della ricusazione ex art 41, comma 3, c.p.p., nel senso che ne forma parte necessaria ed integrante.

Nel disegno del codice, infatti, il provvedimento dichiarativo che ne costituisce l'oggetto è il risultato di un'attività doverosa e necessaria da parte del giudice che pronuncia sul merito della ricusazione: finanche nell'ipotesi in cui vi appaia temporalmente scissa e non contestualmente adottata, come di regola dovrebbe accadere in seno all'ordinanza che decide sul merito della ricusazione, la declaratoria in ordine alla conservazione dell'efficacia degli atti non si traduce in un provvedimento autonomo, ma nel ne- cessario epilogo della decisione sull'oggetto del giudizio incidentale (par. 8.4.)".

Pertanto, in caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione, sarà necessa- rio operare un controllo selettivo sugli atti che conservano efficacia ex art. 42, comma 2, c.p.p., il quale come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, non potrà risolversi in un'attività meramente ricognitiva, bensì dovrà essere operata "una puntuale verifica incentrata su ogni singolo atto, al fine di stabilire se ne sia possibile il recupero, accertando se la sua formazione sia avvenuta in situazioni e condizioni tali da escludere qualsiasi rischio di compromissione delle richiamate i garanzie costituzionali" (Sez.

U n. 37207 del 16.07.2020, Gerbino, Rv. 280116; Sez. 1, n. 4533 del 11/12/1990, dep. 1991, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 186848).

In altre parole, l'obbligo motivazionale ex art. 42, comma 2, c.p.p., neces- sario ai fini del superamento della presunzione di inefficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato, risulta essere parte integrante della pronuncia sul merito della ricusazione di cui all'art. 43, comma 1, c.p.p.

Infatti, "il merito della ricusazione, a voler utilizzare la formula lessicale impiegata dal legislatore nella disposizione di cui all'art. 41, comma 3, cit., costi- tuisce l'oggetto dell'attività demandata al giudice funzionalmente competente a decidere nell'ambito della relativa procedura incidentale e ricomprende nel suo ampio raggio di applicazione, qualora la relativa dichiarazione venga accolta, an- che l'operazione di controllo selettivo sugli atti che conservano efficacia ai sensi dell'art. 42, comma 2, c.p.p.

Se dunque si ammette la ricorribilità del provvedi- mento reso sul merito della ricusazione ex art. 41, comma 3, c.p.p., non è possibile escludere al contempo l'impugnabilità del provvedimento ad esso direttamente collegato ex art. 42, comma 2, c.p.p.".

6. Al contrario, nel caso di specie, la Corte d'Appello di L'Aquila, pur acco- gliendo la dichiarazione di ricusazione, ha disposto la conservazione "in blocco" dell'efficacia degli atti posti in essere dal collegio penale del Tribunale di Vasto, sino all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Tuttavia, il Giudice della ricusazione ha omesso di argomentare in ordine alle ragioni alla luce delle quali dovesse ritenersi superata la generale previsione di inefficacia di cui all'art. 42, comma 2, c.p.p.

Tale carenza motivazionale assume ancora maggior rilievo alla luce dell'at- tiva partecipazione da parte della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nell'espletamento di atti a conte- nuto probatorio e, in particolare, nell'escussione del teste Deiana, già preceden- temente sentito nell'ambito del procedimento monocratico, in relazione al mede- simo fatto (e che, come detto, ben avrebbe giustificato sin dal momento della sua audizione, la proposizione dell'istanza).

7. La difesa ha quindi correttamente denunciato (in disparte l'evidente vizio procedurale, in quanto il giudizio avrebbe dovuto svolgersi in udienza camerale partecipata ex art. 127 c.p.p., che nel caso di specie non ha avuto luogo, avendo deciso la Corte territoriale de plano: Sez. 6, n. 218 del 24/02/1992 - dep. 26/06/1992, Rv. 190875 - 01), il vizio motivazionale in relazione all'indicazione degli atti compiuti dal giudice ricusato che conservano efficacia ai sensi dell'art. 42, comma 2, c.p.p.

In sostanza, pur avendo accolto l'istanza di ricusazione, la Corte territoriale ha omesso di motivare sulle ragioni in virtù delle quali ha disposto la dichiarazione di efficacia di tutti gli atti processuali posti in essere dal giudice ricusato.

Al con- trario, secondo quanto correttamente prospettato dalla difesa, in caso di accogli- mento della dichiarazione di ricusazione, sussiste una presunzione di inefficacia di tutti gli atti compiuti dal giudice ricusato, prevista ex lege, e conseguentemente l'obbligo di motivare, in relazione ad ogni singolo atto, la volontà di superare la presunzione de qua.

Tale circostanza risulta effettivamente lesiva del diritto di difesa, soprat- tutto, come più volte sottolineato, ove si consideri che nell'ambito del procedi- mento collegiale veniva svolta un'ampia attività istruttoria alla quale partecipava attivamente anche la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ve- niva assunta la testimonianza del maresciallo della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], già escusso nel procedimento monocratico da parte della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai medesimi fatti.

Dunque va ribadito che regola generale prevista dalla legge è quella dell'inefficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato, prevedendosi in caso con- trarío l'obbligo di esporre le ragioni per le quali gli atti processuali compiuti dal collegio di cui faceva parte il magistrato ricusato devono conservare efficacia.

8. L'impugnata ordinanza dev'essere, conclusivamente, annullata con rin- vio alla Corte d'appello di L'Aquila per nuovo esame, la quale dovrà tenere conto del fatto che la causa della ricusazione era conosciuta dalla difesa quantomeno già alla data del 21.12.2021, data di audizione del teste Deiana, con la conseguenza che, avendo la difesa proseguito nell'istruttoria senza rilevarla e tenuto conto che la causa di ricusazione dedotta era rappresentata dalla sentenza 1.06.2022, oc-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di L'Aquila ha accolto l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un magi- strato, componente del collegio penale dibattimentale nel proc. n. 535/2019 RGNR, disponendo che tutti gli atti compiuti dal Tribunale di Vasto nel predetto procedimento, sino all'ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA], conservassero efficacia. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo un unico, articolato, motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo di ricorso, il vizio di mancanza della motivazione in ordine all'indicazione degli atti compiuti dal giudice ricusato che conservano efficacia ex art. 42, co. 2, c.p.p. In sintesi, la difesa della ricorrente si duole per avere il Giudice d'appello, in accoglimento della ricusazione, omesso di motivare sulle ragioni che hanno in- dotto la Corte territoriale alla dichiarazione di efficacia "in blocco" di tutti gli atti processuali compiuti nel procedimento penale in cui è stata accolta la ricusazione di uno dei componenti del collegio, difformemente da quanto è invece previsto ex lege, essendo infatti la regola normativa quella della inefficacia di tutti gli atti posti in essere dal giudice ricusato una volta emersa ed accertata l'incompatibilità (nella specie, per aver il giudice ricusato, pronunciato sentenza nei confronti della stessa imputata in un separato procedimento penale, quale giudice monocratico). Richiamata sul punto la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. Digiacomantonio, n. 13626/2011; Sez. Un. Gerbino, n. 37207/2020), la difesa sostiene, anzitutto, che l'analisi "atto per atto" avrebbe dovuto trovare la sede processuale adeguata all'udienza camerale ex art. 127, c.p.p., nella specie non tenutasi avendo deciso de plano la Corte d'appello, e, soprattutto, che i giudici di appello avrebbero abdicato alla funzione di garanzia attribuita dal codice di rito, omettendo di motivare sulle ragioni per le quali tutti gli atti processuali compiuti dal collegio di cui faceva parte il magistrato ricusato dovessero conservare effica- cia, tenuto in particolare conto della circostanza che il predetto collegio aveva svolto attività istruttoria per il cui compimento un ruolo attivo aveva avuto proprio il giudice ricusato (il riferimento è, in particolare, all'assunzione della testimo- nianza di un ufficiale di PG, di cui viene allegato il verbale stenotipico dell'esame, nel corso del quale il magistrato ricusato aveva formulato direttamente e perso- nalmente una serie di domande - conoscendo peraltro i fatti, avendolo già escusso nel separato processo quale giudice monocratico -, finalizzate ad ampliare e spe- cificare l'oggetto dell'esame testimoniale sino a quel momento reso nel corso dell'ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 15.12.2022 la propria requisitoria scritta icon cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. In sintesi, richiamati i principi fissati dalle Sezioni Unite già oggetto di men- zione da parte della difesa, il PG ricorda che dai predetti deve trarsi la conclusione che il giudice della ricusazione è tenuto ad un esame minuzioso degli atti anche a contenuto probatorio che il giudice ricusato abbia in precedenza compiuto, al fine di esprimere un motivato giudizio circa la loro efficacia o meno nel successivo giudizio dinnanzi al giudice sostituito. E tale valutazione risulta indispensabile per- ché attiene proprio al "merito della ricusazione" ed è sindacabile solo in sede di legittimità. Orbene, nel caso di specie la Corte di appello, nell'accogliere la dichia- razione di ricusazione proposta dall'odierna ricorrente, ha disposto che "tutti gli atti compiuti dal Tribunale di Vasto nel proc. n. 535/2019 RGNR sino all'udienza del 21 giugno 2022 conservino efficacia". Tuttavia, il provvedimento impugnato si limita a tale asserzione, senza argomentare in ordine alle ragioni per cui la pre- sunzione, ex art. 42, comma 2, c.p.p., di inefficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato debba superarsi in relazione a ciascun atto. E la carenza motivazionale risulta ancor più evidente alla luce dei rilievi svolti dalla ricorrente, che ha eviden- ziato l'attiva partecipazione del giudice a latere ricusato nell'espletamento degli atti a contenuto probatorio (cfr. verbale di udienza del 21 dicembre 2021 conte- nente la trascrizione dell'esame del teste Deiana, allegato al ricorso). Dunque, secondo il PG, il ricorso merita accoglimento e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame, da svolgersi nel contrad- dittorio tra le parti, in ordine all'efficacia degli atti compiuti dinnanzi al collegio composto anche dal giudice ricusato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato a norma dell'art. 611, c.p.p., è fondato. 2. Per migliore intelligibilità dell'impugnazione proposta in questa sede, an- che al fine di meglio chiarire l'approdo cui è pervenuta questa Corte, è utile, una, sia pur sintetica, ricostruzione dei fatti processuali che hanno condotto la Corte territoriale all'accoglimento dell'istanza di ricusazione.2.1. Con decreto emesso in data 24.09.2019, [OSCURATO:PERSONA] veniva rin- viata a giudizio, dinanzi al Tribunale di Vasto in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], per rispondere del reato p. e p. dall'art. 2 del D. Lgs. n. 74 del 2000, perché nella qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, indicava nella dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2011, elementi fittizi per complessivi C 2.442.197,90 ed IVA per C 499.200,65, avvalendosi di fatture oggettivamente inesistenti. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva dichiarato aperto il dibattimento e venivano ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si procedeva all'escussione dei testi Salardi e Gargioli. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] venivano esaminati i testi Piermarioli e Calcopietro. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Vasto in composizione monocratica, di- chiarava sentenza di non doversi procedere in ordine al reato all'imputata ascritto perché estinto per prescrizione. Il giudice di prime cure evidenziava la natura di reato istantaneo del delitto di cui all'art. 2 del D.Igs. n. 74 del 2000, che si consuma al momento della presentazione della dichiarazione fiscale. Ne conseguiva che, considerato il periodo di sospensione dal 16.09.2020 al 14.10.2020 per impedi- mento del difensore dell'imputato, il termine di prescrizione doveva ritenersi ma- turato in data 26.04.2022. Inoltre, il giudice di prime cure, richiamando il disposto di cui all'art. 129, comma 1, c.p.p. evidenziava come in presenza di una causa estintiva del reato sussiste l'obbligo per il giudice di dichiararla d'ufficio con sen- tenza, qualora dagli atti non risulti evidente una causa di proscioglimento nel me- rito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. Nel caso di specie, si riteneva non sussistente una simile evidenza. 2.2. Nel corso di trattazione del giudizio sopra citato, apertosi il 18 novem- bre 2020, con decreto depositato in data 15.04.2021, l'imputata veniva rinviata a giudizio nell'ambito di un altro procedimento penale recante n. 535/2019 RGNR, per i reati ascritti in epigrafe. In data 4.06.2022, l'imputata, rappresentata dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], interponeva dichiarazione di ricusazione nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], quale componente del Collegio penale dibattimentale nel procedimento n. 535/2019 RGNR. A dire della difesa, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] doveva essere ricusata ai sensi dell'art. 37, comma 1, c.p.p., così come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 283/2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzio- nale della disposizione de qua nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Nel caso di specie, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che nel procedimento n. 535/2019 RGNR oggetto di ricusazione era compo- nente del Collegio penale costituito per giudicare l'imputata per fatti di bancarotta commessi quale legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA], aveva già pro- nunciato in data 01.06.2022, sentenza dichiarativa di prescrizione nell'ambito del procedimento n. 114/2019 RGNR, in cui [OSCURATO:PERSONA] era imputata del reato p. e p. dall'art. 2 D.Igs. 74/2000, per aver indicato, in qualità di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA], elementi fittizi nella dichiarazione annuale IVA per l'anno di imposta 2011, per un importo complessivo di €2.442.197,90 avvalendosi di una serie di fatture emesse dalle società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].. In particolare, secondo la difesa, nel decreto che dispone il giudizio nel procedimento n. 535/2019 RGNR al numero 2 lettera A) del capo di imputazione sono indicate, quali passività inesistenti esposte in cantabilità, anche le fatture emesse nell'anno 2011, per l'importo complessivo di C 2.422.198,00, dalle società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente, lamentava, pertanto, la circostanza che un componente del Collegio penale chiamato a giudicare i fatti di bancarotta avesse in un precedente giudizio già escusso testimoni, conosciuto documenti, acquisito il verbale di con- testazione della Guardia di Finanza del 09.06.2016, ed emesso una sentenza nella quale non si era limitata ad escludere la sussistenza della prova evidente dell'in- nocenza dell'imputata, ma aveva espresso un vero e proprio giudizio di colpevo- lezza per il reato contestato, non sfociato in sentenza di condanna soltanto per via dell'esistenza di una causa di estinzione del reato. In particolare, nell'ambito del procedimento collegiale la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] aveva escusso il teste Deiana, già prece- dentemente sentito nelle more del processo monocratico sui medesimi fatti. Ai sensi dell'art. 37, comma 1, c.p.p., pertanto, si chiedeva la sostituzione della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento de quo. 2.3. In data 4.08.2022, la Corte di Appello di L'Aquila accoglieva l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], quale componente del Collegio penale dibattimentale nel procedimento n. 535/2019 RGNR. In particolare, si osservava come il giudice in composizione mo- nocratica avesse operato un'approfondita valutazione delle risultanze probatorie nell'ambito del procedimento n. 114/2019 RGNR, manifestando il proprio convin- cimento circa l'inesistenza delle fatture emesse dalle predette società nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Emergeva con chiarezza, dunque, come il giudice di prime cure avesse compiuto una valutazione nel merito, tale da poter condizionare 5 n il giudizio in corso relativo ai fatti di bancarotta, in violazione dei canoni del giusto processo. Ciononostante, contestualmente si disponeva la conservazione dell'effi- cacia di tutti gli atti compiuti dal Tribunale di Vasto sino all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.4. In data 14.09.2022, veniva infine proposto il ricorso per cassazione prospettando l'unico motivo già dianzi illustrato. 3. Tanto premesso in fatto, il ricorso merita accoglimento, pur dovendosi peraltro rilevare che i motivi che hanno determinato la Corte territoriale all'acco- glimento del ricorso (non essendovi alcun dubbio sulla tempestività della presen- tazione dell'istanza, proposta entro 3 gg. dalla sentenza 1.06.2022 che vi aveva dato causa, essendo stata depositata in data 4.06.2022, cui era seguito il deposito anche in copia al Tribunale in data 20.06.2022, prima dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove l'ordinanza interlocutoria [OSCURATO:DATA_NASCITA] chiedeva alla cancelleria proprio di verificarne la tempestività e l'osservanza delle forme di cui all'art. 38, co. 3, c.p.p.), ben avrebbero potuto essere sollevati dalla difesa della ricorrente sin dall'apertura del giudizio, posto che il separato procedimento davanti la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e le relative attività istruttorie erano ben note all'imputato ed alla sua difesa. L'omessa proposizione di istanza di ricusazione non può che essere intesa, alla luce dell'intero iter processuale, come frutto di valutazione difensiva della non di- retta rilevanza, nel giudizio in corso, delle attività svolte dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] quale giudice monocratico nel giudizio sul reato tributario. In ogni caso, la questione avrebbe ben potuto essere proposta quanto meno con l'audizione del teste Deiana all'udienza collegiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Non potendo questa Corte, in assenza di specifica impugnazione sul punto - attesa la natura di giudizio a critica vincolata del giudizio di legittimità -, pronun- ciarsi sulla tempestività dell'istanza, né ricorrendo nella specie alcune delle ipotesi per le quali le è consentito attivarsi officiosamente ex art. 609, c.p.p., ne discende che, per come prospettata la questione in questa sede, inesorabile se ne prospetta l'accoglimento. Di quanto ora detto circa la tempistica della proposizione dell'istanza ex art. 37, cod. proc. pen., la Corte d'appello potrà tenere conto allorché, come di seguito specificato, dovrà esaminare l'efficacia degli atti compiuti dal giudice collegiale. 4. Ed invero, va premesso che l'istituto della ricusazione trova fondamento costituzionale nell'art. 111, comma 2, Cost., ed è preordinato a tutelare i principi di terzietà ed imparzialità del giudice, i quali implicano l'assenza di soggezione a condizionamenti di ogni genere che possano prevalere sulla necessità di accerta- menti e valutazioni serene ed esclusivamente ispirate dallo scopo di decidere se- condo diritto e giustizia. Infatti, la disciplina della ricusazione è preordinata alla tutela del principio di imparzialità del giudice, coessenziale all'attuazione del giusto processo, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 20 mag- gio 1996, n. 155), la quale ha precisato che "tra i principi del "giusto processo", posto centrale occupa l'imparzialità del giudice, in carenza della quale le regole e le garanzie processuali si svuoterebbero di significato e che l'imparzialità è perciò connaturata all'essenza della giurisdizione". Proprio in tale prospettiva si inserisce la disciplina codicistica, la quale pre- vede da un lato, ai sensi dell'art. 37, comma 2, c.p.p. che "il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia interve- nuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione"; dall'altro, ai sensi dell'art. 42, comma 2, c.p.p. che "Il provvedimento che accoglie la dichiara- zione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia". Proprio tale ultima disposizione, che assume particolare rilievo nel caso di specie, è stata oggetto di differenti ricostruzioni esegetiche. In particolare, se- condo un primo indirizzo interpretativo, l'ambito di applicazione dell'enunciato nor- mativo di cui all'art. 42, comma 2, c.p.p., sarebbe circoscritto ai soli atti giurisdi- zionali aventi natura probatoria. Soltanto in relazione a questi ultimi, pertanto, sarebbe possibile affermare una presunzione di inefficacia, rimanendo invece do- tati di efficacia tutti gli altri atti posti in essere dal giudice ricusato (Sez. 5, n. 34811 del 15/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267742; Sez 5. n. 44120 del 09/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277848; Sez. 3, n. 35205 del 16/07/2019, Mandalà, Rv. 277501). Al contrario, secondo un diverso orientamento, in assenza di una espressa dichiara- zione di conservazione dell'efficacia degli atti nel provvedimento di accoglimento dell'istanza di ricusazione, tutti gli atti compiuti in precedenza dal giudice ricusato devono considerarsi inefficaci (Sez. 6 n. 10160 del 18/02/2015, Boschetti, Rv. 262804). 5. Sul punto si è reso necessario un intervento nomofilattico da parte delle Sezioni Unite di questa Corte. Si tratta delle Sezioni Unite Gerbino, che, muovendo dal pacifico presupposto che l'enunciato normativo di cui all'art. 42, comma 2, c.p.p., in assenza di una specifica declaratoria di efficacia, postula una generale presunzione di inefficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato, proseguono nel rilevare come la costruzione lessicale dell'art. 42, comma 2, cit., la cui formula- zione, esaminata assieme al primo comma della medesima disposizione, contiene un riferimento solo generico ad atti precedentemente compiuti dal giudice ricusato o astenutosi, è espressione idonea a ricomprendere qualsiasi tipologia di atto. Le medesime Sezioni Unite Gerbino hanno inoltre enucleato il principio di diritto se- condo il quale "L'ordinanza che decide sul merito della ricusazione ai sensi dell'art. 41, comma 3, cod. proc. pen. provvede contestualmente a dichiarare, in caso di accoglimento della dichiarazione di ricusazione, se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci". Invero, il controllo sugli atti compiuti dal giudice "sospetto" e, dunque, l'in- dividuazione degli atti che conservano o meno efficacia, deve essere interamente rimesso all'organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi sulla ricusazione stessa. Sotto tale profilo deve evidenziarsi la natura incidentale ed autonoma del procedimento di ricusazione, il quale, risultando preordinato a salvaguardare i pro- fili di terzietà ed imparzialità, non può prescindere da un vaglio degli atti posti in essere dal giudice ricusato. Come evidenziato dalle Sezioni Unite "dalla trama nor- mativa delineata dal legislatore emerge con chiarezza che il provvedimento richia- mato nell'enunciato della disposizione di cui all'art. 42, comma 2, c.p.p. pertiene logicamente alla pronuncia sul merito della ricusazione ex art 41, comma 3, c.p.p., nel senso che ne forma parte necessaria ed integrante. Nel disegno del codice, infatti, il provvedimento dichiarativo che ne costituisce l'oggetto è il risultato di un'attività doverosa e necessaria da parte del giudice che pronuncia sul merito della ricusazione: finanche nell'ipotesi in cui vi appaia temporalmente scissa e non contestualmente adottata, come di regola dovrebbe accadere in seno all'ordinanza che decide sul merito della ricusazione, la declaratoria in ordine alla conservazione dell'efficacia degli atti non si traduce in un provvedimento autonomo, ma nel ne- cessario epilogo della decisione sull'oggetto del giudizio incidentale (par. 8.4.)". Pertanto, in caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione, sarà necessa- rio operare un controllo selettivo sugli atti che conservano efficacia ex art. 42, comma 2, c.p.p., il quale come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, non potrà risolversi in un'attività meramente ricognitiva, bensì dovrà essere operata "una puntuale verifica incentrata su ogni singolo atto, al fine di stabilire se ne sia possibile il recupero, accertando se la sua formazione sia avvenuta in situazioni e condizioni tali da escludere qualsiasi rischio di compromissione delle richiamate i garanzie costituzionali" (Sez. U n. 37207 del 16.07.2020, Gerbino, Rv. 280116; Sez. 1, n. 4533 del 11/12/1990, dep. 1991, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 186848). In altre parole, l'obbligo motivazionale ex art. 42, comma 2, c.p.p., neces- sario ai fini del superamento della presunzione di inefficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato, risulta essere parte integrante della pronuncia sul merito della ricusazione di cui all'art. 43, comma 1, c.p.p. Infatti, "il merito della ricusazione, a voler utilizzare la formula lessicale impiegata dal legislatore nella disposizione di cui all'art. 41, comma 3, cit., costi- tuisce l'oggetto dell'attività demandata al giudice funzionalmente competente a decidere nell'ambito della relativa procedura incidentale e ricomprende nel suo ampio raggio di applicazione, qualora la relativa dichiarazione venga accolta, an- che l'operazione di controllo selettivo sugli atti che conservano efficacia ai sensi dell'art. 42, comma 2, c.p.p. Se dunque si ammette la ricorribilità del provvedi- mento reso sul merito della ricusazione ex art. 41, comma 3, c.p.p., non è possibile escludere al contempo l'impugnabilità del provvedimento ad esso direttamente collegato ex art. 42, comma 2, c.p.p.". 6. Al contrario, nel caso di specie, la Corte d'Appello di L'Aquila, pur acco- gliendo la dichiarazione di ricusazione, ha disposto la conservazione "in blocco" dell'efficacia degli atti posti in essere dal collegio penale del Tribunale di Vasto, sino all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tuttavia, il Giudice della ricusazione ha omesso di argomentare in ordine alle ragioni alla luce delle quali dovesse ritenersi superata la generale previsione di inefficacia di cui all'art. 42, comma 2, c.p.p. Tale carenza motivazionale assume ancora maggior rilievo alla luce dell'at- tiva partecipazione da parte della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nell'espletamento di atti a conte- nuto probatorio e, in particolare, nell'escussione del teste Deiana, già preceden- temente sentito nell'ambito del procedimento monocratico, in relazione al mede- simo fatto (e che, come detto, ben avrebbe giustificato sin dal momento della sua audizione, la proposizione dell'istanza). 7. La difesa ha quindi correttamente denunciato (in disparte l'evidente vizio procedurale, in quanto il giudizio avrebbe dovuto svolgersi in udienza camerale partecipata ex art. 127 c.p.p., che nel caso di specie non ha avuto luogo, avendo deciso la Corte territoriale de plano: Sez. 6, n. 218 del 24/02/1992 - dep. 26/06/1992, Rv. 190875 - 01), il vizio motivazionale in relazione all'indicazione degli atti compiuti dal giudice ricusato che conservano efficacia ai sensi dell'art. 42, comma 2, c.p.p. In sostanza, pur avendo accolto l'istanza di ricusazione, la Corte territoriale ha omesso di motivare sulle ragioni in virtù delle quali ha disposto la dichiarazione di efficacia di tutti gli atti processuali posti in essere dal giudice ricusato. Al con- trario, secondo quanto correttamente prospettato dalla difesa, in caso di accogli- mento della dichiarazione di ricusazione, sussiste una presunzione di inefficacia di tutti gli atti compiuti dal giudice ricusato, prevista ex lege, e conseguentemente l'obbligo di motivare, in relazione ad ogni singolo atto, la volontà di superare la presunzione de qua. Tale circostanza risulta effettivamente lesiva del diritto di difesa, soprat- tutto, come più volte sottolineato, ove si consideri che nell'ambito del procedi- mento collegiale veniva svolta un'ampia attività istruttoria alla quale partecipava attivamente anche la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ve- niva assunta la testimonianza del maresciallo della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], già escusso nel procedimento monocratico da parte della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai medesimi fatti. Dunque va ribadito che regola generale prevista dalla legge è quella dell'inefficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato, prevedendosi in caso con- trarío l'obbligo di esporre le ragioni per le quali gli atti processuali compiuti dal collegio di cui faceva parte il magistrato ricusato devono conservare efficacia. 8. L'impugnata ordinanza dev'essere, conclusivamente, annullata con rin- vio alla Corte d'appello di L'Aquila per nuovo esame, la quale dovrà tenere conto del fatto che la causa della ricusazione era conosciuta dalla difesa quantomeno già alla data del 21.12.2021, data di audizione del teste Deiana, con la conseguenza che, avendo la difesa proseguito nell'istruttoria senza rilevarla e tenuto conto che la causa di ricusazione dedotta era rappresentata dalla sentenza 1.06.2022, oc-
Sentenza Cassazione n. 06173/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris