CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 06312/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza limitatamente alla durata della prestazione di attività retribuita in favore della collettività, da determinarsi in sei mesi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Genova con la sentenza impugnata, su richiesta dell'imputato cui ha prestato consenso il PM, ha applicato ai MALAMEEGE [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni due di reclusione in relazione al reato di omicidio stradale, disponendo la sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Bogliasco, per un periodo corrispondente alla durata della sanzione penale. 2. Avverso detta ultima statuizione insorge la difesa dell'imputato denunciando violazione di legge in relazione alla durata della prestazione del lavoro di pubblica utilità, cui era stato subordinato il beneficio assumendo che, in base alla disciplina cui al'art.54 comma 2 d.lgs. 274/2000 in relazione all'art.165 cod.pen., la durata della prestazione del lavoro di pubblica utilità non poteva essere superiore a sei mesi, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, e chiedeva l'annullamento senza rinvio della gravata sentenza sul punto, con conseguente rettifica della durata della prestazione del lavoro di pubblica utilità in conformità alla misura massima di mesi sei. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto per un motivo estraneo al novero delle ipotesi previste dall'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen., per la impugnazione della sentenza di applicazione della pena con ricorso per cassazione. Sotto un primo profilo il giudice ha ratificato l'accordo tra le parti concernente la misura della pena da esse concordate in relazione a ipotesi di reato correttamente qualificata ai sensi dell'art.589 bis cod.proc.pen. e, conformemente al contenuto del patto, ha accordato la sospensione condizionale della pena subordinando il beneficio alla prestazione da parte dell'imputato di attività non retribuita in favore del comune di Boglíasco per un periodo corrispondente alla durata della pena, in accordo con quanto prescritto dall'art.165, comma 1, cod.pen. Si tratta pertanto di statuizione del tutto coerente con la volontà legittimamente espressa dalle parti, non determinata da errore o da altri vizi del consenso e, al contempo, relativa ad un titolo di reato di cui non si contesta la errata qualificazione giuridica. 2. Quanto a eventuali profili di illegalità, la pena risulta compresa all'interno della forchetta edittale prevista dall'art.589 bis cod.pen., e la riduzione per la scelta del rito è stata legittimamente determinata nella misura di un terzo. Il ricorrente lamenta peraltro la incongruità della durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, indicata dal giudice del patteggiamento, quale condizione per la subordinazione della sospensione condizionale ai sensi dell'art.165 comma 1 cod.pen., peraltro anch'essa frutto di accordo tra le parti, in quanto superiore al limite di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nonché a quello, se inferiore, stabilito dall'art. 165, comma primo, cod. pen., indicato come limite inderogabile a seguito di interpretazione costituzionalmente orientata fornita dal giudice di legittimità alla suddetta disciplina (sez.U, n.23400 del 27/01/2022, Boccardo). 2.1 Orbene la censura esula dal novero delle questioni deducibili mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen., perché non inerisce alla misura e alla quantità della pena concordata (due anni di reclusione) ma, semmai, alla durata di una prestazione, al cui assolvimento da parte dell'imputato, è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Orbene è stato ripetutamente affermato dal giudice di legittimità che le questioni concernenti il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto non subordinato, ai sensi dell'art. 165, secondo comma, cod. pen., all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma della stessa norma, non può essere dedotta con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di vizio non riconducibile al concetto di illegalità della pena (sez.3, n.35485 del 23/04/2021, P., Rv.281945; sez.6, n.35627 del 13/06/2022, PMT/Lena, Rv.283732; sez.6, n.36772 del 12/09/2022, Rv.283829), in quanto la nozione di illegalità della pena attiene ai casi in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato (sez.U, n.877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv.283886) e non si estende agli aspetti concernenti la sua esecuzione. A fronte di indirizzo giurisprudenziale di segno contrario, il quale ha ritenuto ammissibile il ricorso ex art.448 corna 2 bis cod.proc.pen. avverso la sentenza di patteggiamento in relazione alla mancata previsione della subordinazione del riconosciuto beneficio della sospensione condizionale della pena all'obbligo per l'imputato di seguire il percorso indicato dall'art.165 comma 5 cod.pen. (sez.5, n.27587 del 19/04/2023, Pilla, Rv.284847), le Sezioni Unite, investite del contrasto, hanno ribadito (sez.U, questione n.34946/2022 udienza del 28/09/2023, ricorrente H.M.M. non ancora pubblicata), che l'omessa subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen., non determina l'illegalità della pena che sola consente il ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., di talchè deve riconoscersi la estraneità della presente impugnazione ai casi espressamente previsti dalla suddetta disposizione, in quanto il motivo di ricorso non lamenta la illegalità della pena concordata, ma attiene alla durata della prestazione di attività in favore della collettività che, nella specie, viene in considerazione in sede esecutiva, quale condizione cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale, questione che, pertanto, potrà essere dedotta in sede esecutiva (sez.6, n.29950 del 23/06/2022, PG/Sotgiu, Rv.283723). 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., che si determina come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma nella camera di