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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23172/2026

Testo disponibile della fonte

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n.6239/2024, depositata il 21/10/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9437/2025Numero sezionale 5265/2026Numero di raccolta generale 23172/2026Data pubblicazione 14/07/20261.

L’Agenzia delle entrate, a seguito di controllo formale, notificavaa [OSCURATO:PERSONA] comunicazione n. 04025061781,relativa alla dichiarazione di cui al [OSCURATO:PERSONA] 2017, con la qualerichiedeva la produzione di documenti ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. n.600 del 1973; di seguito l’Ufficio, notificava la cartella (n.09720220054976400/000) con la quale gli intimava il pagamento dellasomma di euro 2.683,50 e nella quale si affermava che gli esiti delcontrollo formale erano stati notificati con atto n. 04913261782.2.

Il ricorrente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Roma lamentando l’omessanotifica del provvedimento relativo all’esito del controllo formalerichiamato nella cartella notificata (atto n. 04913261782).

Resisteval’Agenzia delle entrate ribadendo che l’avviso di irregolarità, codice atto04913261782, sotteso alla cartella impugnata era stato regolarmentenotificato con raccomandata n. 572966935072 in data 24 luglio 2021e che il contribuente ne era venuto a conoscenza, come dimostratodall’istanza di autotutela e dalla documentazione prodotta a supporto.La Corte di primo grado rigettava il ricorso rilevando che dalladocumentazione in atti, risultava che l’avviso di irregolarità, sottesoalla cartella impugnata, era stato regolarmente notificato conraccomandata n. 572966935072 in data 24 luglio 2021.Il contribuente proponeva appello che veniva rigettato.La Corte di secondo grado ribadiva che la comunicazione diirregolarità n. 04913261782 sottesa alla cartella era stata ritualmentenotificata il 24 luglio 2021; che le eccezioni di parte relative ai vizi didetto atto erano tardive in quanto proposte oltre il temine di sessantagiorni di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992; che il contribuente indata 28 luglio 2021 aveva depositato istanza di autotutela edocumentazione a supporto, così dimostrando di essere a conoscenzadegli esiti del controllo.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 9437/2025Numero sezionale 5265/2026Numero di raccolta generale 23172/2026Data pubblicazione 14/07/20263.

Avverso detta ultima sentenza il contribuente ha propostoricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate che si èdifesa a mezzo controricorso; a seguito della comunicazione dellaproposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. il ricorrente hainsistito per la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo il contribuente denuncia la violazione dell’art.36-ter, d.P.R. n. 600 del 1973.Premette che l’art. 36-ter cit. distingue due momentiprocedimentali:1) il procedimento avviato ai sensi del terzo comma 3,che si concretizza nell’invito a fornire chiarimenti in ordine ai daticontenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute diversamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformidei dati forniti dai terzi; 2) il procedimento avviato ai sensi del comma4, che statuisce che, dopo tale invito ed all'esito degli eventualichiarimenti o allegazioni forniti dal contribuente, l'esito del controlloformale è comunicato al contribuente con l'indicazione dei motivi chehanno dato luogo alla rettifica degli imponibili.Ciò posto, osserva che con una prima comunicazione del 9 luglio2021 notificata il 24 luglio 2021 (ai sensi del comma 3 dell’art. 36-tercit.), contenente l’atto n. 04025061781, l’Ufficio aveva richiesto«idonea ed esaustiva documentazione giustificativa»; con una secondacomunicazione, n. 04913261782, l’Ufficio aveva adottato ilprovvedimento di esito del controllo formale, mai notificato,diversamente da quanto indicato in cartella.

Per l’effetto, assume chela Corte ha errato nel ritenere che la prima comunicazione, prevista dalterzo comma dell’art. 36-ter, cit. potesse equivalere a quella di cui alquarto comma e osserva che la mancanza di quest’ultima rendeva nullala successiva cartella.2.

Il motivo è inammissibile.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 9437/2025Numero sezionale 5265/2026Numero di raccolta generale 23172/2026Data pubblicazione 14/07/20262.1.

Il giudice del secondo grado, in primo luogo, ha affermato chel’avviso di irregolarità n. 04913261782 – che il contribuente assumevadi non aver mai ricevuto – risultava notificato in data 24 luglio 2021 eche le censure relative a detto ultimo erano tardive.

Ha aggiunto che ilcontribuente aveva presentato istanza in autotutela, depositandoanche documentazione, così dimostrando di essere a conoscenza degliesiti del controlloLa sentenza, pertanto, è espressione di una doppia ratio decidendi:con la prima, la Corte ha ritenuto in fatto che la comunicazione diirregolarità richiamata nella cartella fosse stata ritualmente notificataed ha pure aggiunto che i vizi della medesima erano stati denunciatitardivamente; con la seconda ha evidenziato che l’atto era statovalidamente contestato, così apparendo chiaro ed univoco che ilcontribuente fosse in possesso di tutti gli elementi per attivarsitempestivamente.Detta ultima statuizione va inquadrata nel principio c.d. delraggiungimento dello scopo per il quale non può dichiararsi la nullità diun atto che abbia raggiunto il risultato cui è destinato e la cuiapplicazione non è impedita dalla natura sostanziale e non processualedel medesimo (Cass. n. 677/2025).2.2.

La seconda ratio decidendi non risulta attinta da alcunacensura.Per giurisprudenza costante di questa Corte, ove la sentenza siasorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascunadelle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare ladecisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rendeinammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, laquale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione nonimpugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento dellaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 9437/2025Numero sezionale 5265/2026Numero di raccolta generale 23172/2026Data pubblicazione 14/07/2026sentenza (Cass. n. 17182/2020, Cass. n. 10815/2019, Cass. n.7499/2019, Cass. n. 15399/2018, Cass. n. 9752/2018).2.3.

Anche l’ulteriore ratio decidendi non risulta validamenteLa Corte di secondo grado, come visto, con accertamento in fattonon censurabile in sede di legittimità, ha rilevato che la comunicazionedi irregolarità n. 04913261782 – ovvero proprio l’atto che ilcontribuente assume di non aver ricevuto – era stato notificato il 24luglio 2021.

L’assunto secondo cui il Collegio avrebbe erroneamenteritenuto la comunicazione di cui al terzo comma dell’art. 36-ter cit.equivalente a quella di cui al quarto comma non trova riscontro insentenza.Piuttosto, il ricorrente, ribadendo che detto ultimo atto non era maistato notificato, pur deducendo una violazione di norme di legge, perun verso mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito,così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito e, peraltro verso, propone una censura astrattamente riconducibileall’omesso esame di fatti decisivi, preclusa, in caso di conformità delledecisioni di merito (c.d. doppia conforme), dalla disposizione di cuiall’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.3.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione, la partericorrente va condannata, al pagamento ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c. di una somma in favore del controricorrente, liquidatain dispositivo, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo in favore dellacassa delle ammende, in virtù del richiamo a tali disposizioni operatodall’art. 380-bis c.p.c.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 9437/2025Numero sezionale 5265/2026Numero di raccolta generale 23172/2026Data pubblicazione 14/07/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondereall’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 1.500,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito; oltre ad euro 1.500,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma,c.p.c.; condanna il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00, ai sensidell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 1° luglio 2026.Il PresidenteAndreina GiudicepietroCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n.6239/2024, depositata il 21/10/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9437/2025Numero sezionale 5265/2026Numero di raccolta generale 23172/2026Data pubblicazione 14/07/20261. L’Agenzia delle entrate, a seguito di controllo formale, notificavaa [OSCURATO:PERSONA] comunicazione n. 04025061781,relativa alla dichiarazione di cui al [OSCURATO:PERSONA] 2017, con la qualerichiedeva la produzione di documenti ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. n.600 del 1973; di seguito l’Ufficio, notificava la cartella (n.09720220054976400/000) con la quale gli intimava il pagamento dellasomma di euro 2.683,50 e nella quale si affermava che gli esiti delcontrollo formale erano stati notificati con atto n. 04913261782.2. Il ricorrente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Roma lamentando l’omessanotifica del provvedimento relativo all’esito del controllo formalerichiamato nella cartella notificata (atto n. 04913261782). Resisteval’Agenzia delle entrate ribadendo che l’avviso di irregolarità, codice atto04913261782, sotteso alla cartella impugnata era stato regolarmentenotificato con raccomandata n. 572966935072 in data 24 luglio 2021e che il contribuente ne era venuto a conoscenza, come dimostratodall’istanza di autotutela e dalla documentazione prodotta a supporto.La Corte di primo grado rigettava il ricorso rilevando che dalladocumentazione in atti, risultava che l’avviso di irregolarità, sottesoalla cartella impugnata, era stato regolarmente notificato conraccomandata n. 572966935072 in data 24 luglio 2021.Il contribuente proponeva appello che veniva rigettato.La Corte di secondo grado ribadiva che la comunicazione diirregolarità n. 04913261782 sottesa alla cartella era stata ritualmentenotificata il 24 luglio 2021; che le eccezioni di parte relative ai vizi didetto atto erano tardive in quanto proposte oltre il temine di sessantagiorni di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992; che il contribuente indata 28 luglio 2021 aveva depositato istanza di autotutela edocumentazione a supporto, così dimostrando di essere a conoscenzadegli esiti del controllo.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 9437/2025Numero sezionale 5265/2026Numero di raccolta generale 23172/2026Data pubblicazione 14/07/20263. Avverso detta ultima sentenza il contribuente ha propostoricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate che si èdifesa a mezzo controricorso; a seguito della comunicazione dellaproposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. il ricorrente hainsistito per la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il contribuente denuncia la violazione dell’art.36-ter, d.P.R. n. 600 del 1973.Premette che l’art. 36-ter cit. distingue due momentiprocedimentali:1) il procedimento avviato ai sensi del terzo comma 3,che si concretizza nell’invito a fornire chiarimenti in ordine ai daticontenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute diversamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformidei dati forniti dai terzi; 2) il procedimento avviato ai sensi del comma4, che statuisce che, dopo tale invito ed all'esito degli eventualichiarimenti o allegazioni forniti dal contribuente, l'esito del controlloformale è comunicato al contribuente con l'indicazione dei motivi chehanno dato luogo alla rettifica degli imponibili.Ciò posto, osserva che con una prima comunicazione del 9 luglio2021 notificata il 24 luglio 2021 (ai sensi del comma 3 dell’art. 36-tercit.), contenente l’atto n. 04025061781, l’Ufficio aveva richiesto«idonea ed esaustiva documentazione giustificativa»; con una secondacomunicazione, n. 04913261782, l’Ufficio aveva adottato ilprovvedimento di esito del controllo formale, mai notificato,diversamente da quanto indicato in cartella. Per l’effetto, assume chela Corte ha errato nel ritenere che la prima comunicazione, prevista dalterzo comma dell’art. 36-ter, cit. potesse equivalere a quella di cui alquarto comma e osserva che la mancanza di quest’ultima rendeva nullala successiva cartella.2. Il motivo è inammissibile.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 9437/2025Numero sezionale 5265/2026Numero di raccolta generale 23172/2026Data pubblicazione 14/07/20262.1. Il giudice del secondo grado, in primo luogo, ha affermato chel’avviso di irregolarità n. 04913261782 – che il contribuente assumevadi non aver mai ricevuto – risultava notificato in data 24 luglio 2021 eche le censure relative a detto ultimo erano tardive. Ha aggiunto che ilcontribuente aveva presentato istanza in autotutela, depositandoanche documentazione, così dimostrando di essere a conoscenza degliesiti del controlloLa sentenza, pertanto, è espressione di una doppia ratio decidendi:con la prima, la Corte ha ritenuto in fatto che la comunicazione diirregolarità richiamata nella cartella fosse stata ritualmente notificataed ha pure aggiunto che i vizi della medesima erano stati denunciatitardivamente; con la seconda ha evidenziato che l’atto era statovalidamente contestato, così apparendo chiaro ed univoco che ilcontribuente fosse in possesso di tutti gli elementi per attivarsitempestivamente.Detta ultima statuizione va inquadrata nel principio c.d. delraggiungimento dello scopo per il quale non può dichiararsi la nullità diun atto che abbia raggiunto il risultato cui è destinato e la cuiapplicazione non è impedita dalla natura sostanziale e non processualedel medesimo (Cass. n. 677/2025).2.2. La seconda ratio decidendi non risulta attinta da alcunacensura.Per giurisprudenza costante di questa Corte, ove la sentenza siasorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascunadelle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare ladecisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rendeinammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, laquale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione nonimpugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento dellaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 9437/2025Numero sezionale 5265/2026Numero di raccolta generale 23172/2026Data pubblicazione 14/07/2026sentenza (Cass. n. 17182/2020, Cass. n. 10815/2019, Cass. n.7499/2019, Cass. n. 15399/2018, Cass. n. 9752/2018).2.3. Anche l’ulteriore ratio decidendi non risulta validamenteLa Corte di secondo grado, come visto, con accertamento in fattonon censurabile in sede di legittimità, ha rilevato che la comunicazionedi irregolarità n. 04913261782 – ovvero proprio l’atto che ilcontribuente assume di non aver ricevuto – era stato notificato il 24luglio 2021. L’assunto secondo cui il Collegio avrebbe erroneamenteritenuto la comunicazione di cui al terzo comma dell’art. 36-ter cit.equivalente a quella di cui al quarto comma non trova riscontro insentenza.Piuttosto, il ricorrente, ribadendo che detto ultimo atto non era maistato notificato, pur deducendo una violazione di norme di legge, perun verso mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito,così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito e, peraltro verso, propone una censura astrattamente riconducibileall’omesso esame di fatti decisivi, preclusa, in caso di conformità delledecisioni di merito (c.d. doppia conforme), dalla disposizione di cuiall’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione, la partericorrente va condannata, al pagamento ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c. di una somma in favore del controricorrente, liquidatain dispositivo, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo in favore dellacassa delle ammende, in virtù del richiamo a tali disposizioni operatodall’art. 380-bis c.p.c.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 9437/2025Numero sezionale 5265/2026Numero di raccolta generale 23172/2026Data pubblicazione 14/07/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondereall’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 1.500,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito; oltre ad euro 1.500,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma,c.p.c.; condanna il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00, ai sensidell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 1° luglio 2026.Il PresidenteAndreina GiudicepietroCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6
Sentenza Cassazione n. 23172/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris