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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1907/2021

ECLI:EU:T:2021:404
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0519_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 30 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / ECHA (causa T‑519/18) «REACH – Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Iscrizione dell’ottametilciclotetrasilossano (D4), del decametilciclopentasilossano (D5) e del dodecametilcicloesasilossano (D6) in detto elenco – Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006 – Allegato XIII del regolamento n. 1907/2006 – Metodo basato sulla forza probante – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità»

1. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto, sviamento di potere o superamento manifesto dei limiti del potere discrezionale [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 1, § 1, 57, d) ed e), 59 e allegato XIII] (v. punti 51, 52, 53, 54, 294)

2. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Valutazione dei pericoli inerenti alle proprietà intrinseche di una sostanza – Criteri di valutazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59 e allegati XIII e XV) (v. punti 116, 133)

3. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Classificazione di una sostanza in base alle proprietà dei costituenti – Ammissibilità – Presupposto – Presa in considerazione del livello di presenza dei costituenti interessati e dei loro effetti chimici – Sostanze aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili – Qualificazione in base alle proprietà dei costituenti – Ammissibilità – Applicazione di una soglia di concentrazione ai fini della qualificazione – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 14, § 2, f), 31, § 3, b), 56, § 6 e 57, d) ed e), e allegato XIII] (v. punti 265, 266, 273)

4. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Decisione dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) che identifica il D 4, il D 5 e il D 6 come sostanze estremamente preoccupanti – Atto diretto a produrre effetti giuridici – Inclusione [Art. 263, comma 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57, d) ed e), e 59] (v. punti 277, 278)

5. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Decisione dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) che identifica il D 4, il D 5 e il D 6 come sostanze estremamente preoccupanti – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza/Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 59) (v. punti 293, 295, 296)

6. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Carattere distinto e indipendente rispetto alla procedura di valutazione – Metodo basato sulla forza probante (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando da 19 a 21 e 69 e artt. 57 e 59) (v. punti 297, 298, 301, 303, 307, 308) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento totale o parziale della decisione dell’ECHA del 27 giugno 2018 recante iscrizione dell’ottametilciclotetrasilossano (D4), del decametilciclopentasilossano (D5) e del dodecametilcicloesasilossano (D6) nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU 2006, L 396, pag. 1 , e rettifica GU 2007, L 136, pag. 3 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] e le altre parti ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato alla sentenza sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA). 3) La Repubblica federale di Germania, la Commissione europea e l’[OSCURATO:PERSONA], Inc. (ACC) sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0519_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 30 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / ECHA (causa T‑519/18) «REACH – Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Iscrizione dell’ottametilciclotetrasilossano (D4), del decametilciclopentasilossano (D5) e del dodecametilcicloesasilossano (D6) in detto elenco – Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006 – Allegato XIII del regolamento n. 1907/2006 – Metodo basato sulla forza probante – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità» 1. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto, sviamento di potere o superamento manifesto dei limiti del potere discrezionale [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 1, § 1, 57, d) ed e), 59 e allegato XIII] (v. punti 51, 52, 53, 54, 294) 2. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Valutazione dei pericoli inerenti alle proprietà intrinseche di una sostanza – Criteri di valutazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59 e allegati XIII e XV) (v. punti 116, 133) 3. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Classificazione di una sostanza in base alle proprietà dei costituenti – Ammissibilità – Presupposto – Presa in considerazione del livello di presenza dei costituenti interessati e dei loro effetti chimici – Sostanze aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili – Qualificazione in base alle proprietà dei costituenti – Ammissibilità – Applicazione di una soglia di concentrazione ai fini della qualificazione – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 14, § 2, f), 31, § 3, b), 56, § 6 e 57, d) ed e), e allegato XIII] (v. punti 265, 266, 273) 4. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Decisione dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) che identifica il D 4, il D 5 e il D 6 come sostanze estremamente preoccupanti – Atto diretto a produrre effetti giuridici – Inclusione [Art. 263, comma 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57, d) ed e), e 59] (v. punti 277, 278) 5. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Decisione dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) che identifica il D 4, il D 5 e il D 6 come sostanze estremamente preoccupanti – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza/Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 59) (v. punti 293, 295, 296) 6. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Carattere distinto e indipendente rispetto alla procedura di valutazione – Metodo basato sulla forza probante (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando da 19 a 21 e 69 e artt. 57 e 59) (v. punti 297, 298, 301, 303, 307, 308) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento totale o parziale della decisione dell’ECHA del 27 giugno 2018 recante iscrizione dell’ottametilciclotetrasilossano (D4), del decametilciclopentasilossano (D5) e del dodecametilcicloesasilossano (D6) nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU 2006, L 396, pag. 1 , e rettifica GU 2007, L 136, pag. 3 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] e le altre parti ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato alla sentenza sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA). 3) La Repubblica federale di Germania, la Commissione europea e l’[OSCURATO:PERSONA], Inc. (ACC) sopporteranno ciascuna le proprie spese.
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