Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1907/2021
ECLI:EU:T:2021:404
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0519_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 30 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / ECHA
(causa T‑519/18)
«REACH – Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Iscrizione dell’ottametilciclotetrasilossano (D4), del decametilciclopentasilossano (D5) e del dodecametilcicloesasilossano (D6) in detto elenco – Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006 – Allegato XIII del regolamento n. 1907/2006 – Metodo basato sulla forza probante – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità»
1.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto, sviamento di potere o superamento manifesto dei limiti del potere discrezionale
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 1, § 1, 57, d) ed e), 59 e allegato XIII]
(v. punti 51, 52, 53, 54, 294)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Valutazione dei pericoli inerenti alle proprietà intrinseche di una sostanza – Criteri di valutazione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59 e allegati XIII e XV)
(v. punti 116, 133)
3.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Classificazione di una sostanza in base alle proprietà dei costituenti – Ammissibilità – Presupposto – Presa in considerazione del livello di presenza dei costituenti interessati e dei loro effetti chimici – Sostanze aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili – Qualificazione in base alle proprietà dei costituenti – Ammissibilità – Applicazione di una soglia di concentrazione ai fini della qualificazione – Ammissibilità
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 14, § 2, f), 31, § 3, b), 56, § 6 e 57, d) ed e), e allegato XIII]
(v. punti 265, 266, 273)
4.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Decisione dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) che identifica il D 4, il D 5 e il D 6 come sostanze estremamente preoccupanti – Atto diretto a produrre effetti giuridici – Inclusione
[Art. 263, comma 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57, d) ed e), e 59]
(v. punti 277, 278)
5.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Decisione dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) che identifica il D 4, il D 5 e il D 6 come sostanze estremamente preoccupanti – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza/Assenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 59)
(v. punti 293, 295, 296)
6.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Carattere distinto e indipendente rispetto alla procedura di valutazione – Metodo basato sulla forza probante
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando da 19 a 21 e 69 e artt. 57 e 59)
(v. punti 297, 298, 301, 303, 307, 308)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento totale o parziale della decisione dell’ECHA del 27 giugno 2018 recante iscrizione dell’ottametilciclotetrasilossano (D4), del decametilciclopentasilossano (D5) e del dodecametilcicloesasilossano (D6) nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (
GU 2006, L 396, pag. 1
, e rettifica
GU 2007, L 136, pag. 3
).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] e le altre parti ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato alla sentenza sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA).
3)
La Repubblica federale di Germania, la Commissione europea e l’[OSCURATO:PERSONA], Inc. (ACC) sopporteranno ciascuna le proprie spese.