CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34407/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA IPTE cArru ;A Sul ricorso iscritto al numero 18831 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in [OSCURATO:PERSONA] n. 5; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 189/06/2021, depositata in data 21 gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 413/03/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto di accoglimento del ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva contestato maggiore reddito rideterminato sinteticamente ex art. 38 del d.P.R. n. 600/73, ai fini Irpef, add. com e add. reg., per l'anno 2008; -la CTR, per quanto di interesse, ha confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento in questione sottoscritto dal capo team ([OSCURATO:PERSONA]) per delega del direttore provinciale ad interim atteso che "l'Ufficio [aveva] prodotto unicamente una disposizione di servizio del 26.9.2011 (pur denominata delega di firma) che contene[va] unicamente la descrizione delle disposizioni generiche - ovvero senza alcuna indicazione di nominativo delegato e di durata della delega - relative alle modalità di esercizio della delega di firma"; -il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] - parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge; P.Q. M. La Corte sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023. Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione alla sezione kt t ib•-•,..( 4-77 ordinaria. C