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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 11768/2024

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9283-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati presso gli indirizzi PEC degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono; -controricorrenti - Oggetto ART. 420 BIS c.p.c.

R.G.N.9283/2023 Cron.

Rep.

Ud.05/03/2024 PU avverso la sentenza n. 103/2023 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 27/02/2023 R.G.N. 1007/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. i l Tribunale di Torino, con la sentenza ex art. 420 bis c.p.c. pubblicata il 27 febbraio 2023, sulla questione pregiudiziale insorta nella controversia tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], hacosì disposto: “dichiara la nullità degli artt. 31 par. 6 CCNL 2012 e 30 par. 6 CCNL 2016 per violazione per violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, nella parte in cui detti articoli limitano la retribuzione nei giorni di ferie alle voci di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto

1.2. dell’art. 68 (Retribuzione) del medesimo CCNL, escludendo, in generale, quei compensi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale erogati per qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all’esecuzione delle mansioni e correlati allo status personale e professionale del lavoratore; dichiara la nullità dell’art. 77 par. 2 dei CCNL 2012 e 2016 nella parte in cui esclude il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente ad un periodo di quattro settimane”; 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con otto motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati; entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. i n via pregiudiziale occorre rilevare che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 420 bis c.p.c., copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione alle altre parti; la regola resta applicabile anche laddove il deposito tardivo abbia determinato comunque la sospensione del giudizio di merito, atteso che il termine in questione deve qualificarsi, ai sensi dell'art. 152, secondo comma, c.p.c., di natura perentoria, essendo stabilito a pena di inammissibilità dell'impugnazione, sicché esso, secondo il divieto di cui all'art. 153 cod. proc. civ., non ammette proroghe o sanatorie (cfr. Cass. n. 19754 del 2008).

2. p ertanto occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, onde verificare l’avvenuto deposito nel termine presso il giudice a quo, mandando alla cancelleria per l’adempimento come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di acquisire presso la cancelleria del Tribunale di Torino il fascicolo di primo grado relativo alla sentenza n.103 del 27 febbraio 2023, con indicazione dell’eventuale deposito ex art. 420 bis, u.c., c.p.c., di copia del ricorso per cassazione notificato, con relativa data.

Così deciso in Roma ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9283-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati presso gli indirizzi PEC degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono; -controricorrenti - Oggetto ART. 420 BIS c.p.c. R.G.N.9283/2023 Cron. Rep. Ud.05/03/2024 PU avverso la sentenza n. 103/2023 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 27/02/2023 R.G.N. 1007/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. i l Tribunale di Torino, con la sentenza ex art. 420 bis c.p.c. pubblicata il 27 febbraio 2023, sulla questione pregiudiziale insorta nella controversia tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], hacosì disposto: “dichiara la nullità degli artt. 31 par. 6 CCNL 2012 e 30 par. 6 CCNL 2016 per violazione per violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, nella parte in cui detti articoli limitano la retribuzione nei giorni di ferie alle voci di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2. dell’art. 68 (Retribuzione) del medesimo CCNL, escludendo, in generale, quei compensi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale erogati per qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all’esecuzione delle mansioni e correlati allo status personale e professionale del lavoratore; dichiara la nullità dell’art. 77 par. 2 dei CCNL 2012 e 2016 nella parte in cui esclude il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente ad un periodo di quattro settimane”; 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con otto motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati; entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. i n via pregiudiziale occorre rilevare che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 420 bis c.p.c., copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione alle altre parti; la regola resta applicabile anche laddove il deposito tardivo abbia determinato comunque la sospensione del giudizio di merito, atteso che il termine in questione deve qualificarsi, ai sensi dell'art. 152, secondo comma, c.p.c., di natura perentoria, essendo stabilito a pena di inammissibilità dell'impugnazione, sicché esso, secondo il divieto di cui all'art. 153 cod. proc. civ., non ammette proroghe o sanatorie (cfr. Cass. n. 19754 del 2008). 2. p ertanto occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, onde verificare l’avvenuto deposito nel termine presso il giudice a quo, mandando alla cancelleria per l’adempimento come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di acquisire presso la cancelleria del Tribunale di Torino il fascicolo di primo grado relativo alla sentenza n.103 del 27 febbraio 2023, con indicazione dell’eventuale deposito ex art. 420 bis, u.c., c.p.c., di copia del ricorso per cassazione notificato, con relativa data. Così deciso in Roma ne
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