CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44608/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per il reato di circonvenzione di incapace. Con la stessa ordinanza, il Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare presentata in ordine alla stessa pena. 2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in tre motivi volti ad ottenere l'annullamento della suddetta ordinanza. 2.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e vizi di motivazione con riferimento al diniego dell'affidamento in prova ai servizi sociali. In particolare, nel ricorso si afferma che il Tribunale di sorveglianza abbia valutato in senso negativo l'evoluzione della personalità dell'istante, focalizzandosi prevalentemente sull'ostinata professione di innocenza da parte della stessa, e abbia omesso di considerare che l'istante ha accettato la sentenza e la sanzione inflittale, pur continuando a professare la propria innocenza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e vizi di motivazione con riferimento al diniego dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe attribuito rilevanza alla mancanza del risarcimento del danno derivante dal reato, cioè ad un elemento che non costituisce presupposto per la concessione delle misure alternative, dovendosi piuttosto valutare l'idoneità di esse a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale di sorveglianza non avrebbe tenuto conto di alcuni elementi favorevoli all'istante, come il fatto che la stessa è inserita nella società con una propria attività lavorativa e una situazione familiare positiva con stabili amicizie, senza alcun tipo di contatto con ambienti criminali.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato sotto tutti i profili esposti nei vari motivi. 1.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 - dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404). Allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barìlà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914). 1.2. In tema di affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi il giudizio prognostico richiesto dalla legge fondare sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, è viziata l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo (Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016, dep. 2017, Panelli, Rv. 269033). La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non è subordinata al risarcimento del danno in favore della vittima, poiché difetta una disposizione prescrittiva in tal senso; ma l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima dei danni arrecatele rientra tra gli elementi di segno negativo valutabili per il diniego della misura (Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, Iegíani, Rv. 219606). 1.3. La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. 1.4. Posto in astratto quanto sopra, deve notarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il Tribunale di sorveglianza ha rispettato i suddetti principi e non è incorso in alcun vizio di motivazione. L'ordinanza, infatti, è plausibilmente basata sia sul rilievo dell'entità della pena residua che supera il limite per la concessione della detenzione domiciliare, sia su persuasive osservazioni circa la mancanza di elementi indicatori dell'avvio di un processo di revisione critica e di iniziative risarcitorie in favore delle vittime. Il Tribunale di sorveglianza ha affermato in modo non illogico che non può essere formulato un giudizio prognostico positivo circa l'idoneità di quanto richiesto a rieducare la condannata e a prevenire nuovi reati. E, su tali premesse, risulta del tutto corretta la negazione delle condizioni per concedere misure alternative. In definitiva, lo sviluppo argomentativo posto a fondamento dell'ordinanza impugnata è immune da vizi logici manifesti. Il provvedimento, basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem