Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:147
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’8 marzo 2007
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]334/05 P
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
contro
[OSCURATO:SOCIETA]
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Marchio complesso, verbale e figurativo, “Limoncello della [OSCURATO:PERSONA]” – Opposizione del titolare del marchio verbale spagnolo “LIMONCHELO” – Rifiuto della registrazione»
I –
Introduzione
1. In questa causa l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo l’«[OSCURATO:PERSONA]» o l’«Ufficio»)
impugna la sentenza del Tribunale di primo grado 15 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
2
). Il punto centrale della controversia riguarda la questione della valutazione del rischio di confusione tra un marchio verbale
e un marchio complesso, verbale e figurativo.
2. Il Tribunale ha stabilito che non esiste rischio di confusione tra i due marchi interessati, poiché un’immagine costituisce
la componente dominante del marchio complesso e pertanto non vi è un sufficiente grado di somiglianza con il marchio verbale.
L’[OSCURATO:PERSONA], al contrario, sostiene l’esistenza del rischio di confusione a seguito di un’analisi globale, che prende anche in
considerazione gli aspetti fonetici e concettuali.
II –
Contesto normativo
3. L’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (
3
) (in prosieguo: il «regolamento n. 40/94») disciplina l’impedimento relativo alla registrazione rappresentato dal rischio
di confusione:
«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:
a) (…)
b) se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti
o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio
nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
4. Il settimo ‘considerando’ spiega il concetto di rischio di confusione nel caso di somiglianza di prodotti o servizi: il rischio
di confusione, «la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul
mercato, dall’associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza
tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela».
III –
Fatti di causa e sentenza del Tribunale
5. Il Tribunale descrive i fatti della causa nei punti 1‑13 della sentenza impugnata, nel seguente modo (
4
):
«1 Il 20 ottobre 1999, la ricorrente [la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la “[OSCURATO:PERSONA]”)] presentava una domanda di
marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ([OSCURATO:PERSONA]) ai sensi del regolamento
del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato (in prosieguo:
il “regolamento n. 40/94”).
2 Il marchio per cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo di seguito riprodotto:
3 I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 29, 32 e 33 ai sensi dell’accordo
di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione
dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’“accordo di Nizza”), che corrispondono ciascuna alla descrizione seguente:
– classe 29: “Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta o ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine,
marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili”;
– classe 32: “Birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi ed
altri preparati per fare bevande”;
– classe 33: “Bevande alcoliche (tranne le birre)”.
4 (...)
5 (...)
6 A seguito [dell’intervento] dell’[OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha limitato la sua domanda, per quanto riguarda i prodotti della classe
33, al liquore al limone proveniente dalla costiera amalfitana [e ha ritirato la sua domanda per la classe 32].
7. La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 30 del 17 aprile 2000.
8. Il 1° giugno 2000 la Limiñana y Botella, SL (in prosieguo: l’“opponente”) ha presentato opposizione, ai sensi dell’art. 42,
n. 1, del regolamento n. 40/94, alla registrazione del marchio richiesto.
9. Il motivo dedotto a sostegno di tale opposizione era il rischio di confusione di cui all’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento
n. 40/94 tra, da un lato, il marchio richiesto nella parte in cui si riferisce ai prodotti della classe 33 dell’accordo di
Nizza e, dall’altro, il seguente marchio denominativo dell’opponente, ugualmente riferentesi ai prodotti della classe 33 dell’accordo
di Nizza, registrato nel 1996 presso la [OSCURATO:PERSONA] de Patentes y Marcas del Ministerio de ciencia y tecnología (ufficio
spagnolo dei brevetti e dei marchi):
“LIMONCHELO”.
10. Con decisione 9 settembre 2002, la divisione di opposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’opposizione e, di conseguenza, ha respinto
la richiesta di registrazione del marchio [per la classe 33].
11. La divisione di opposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] ha motivato la sua decisione rilevando, in sostanza, che vi era un rischio di confusione
sul mercato spagnolo, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94, tra il marchio richiesto e il marchio
anteriore date l’identità dei prodotti in questione e le somiglianze tra i marchi. Per quanto riguarda tale ultimo elemento,
la divisione di opposizione è pervenuta a tale conclusione in seguito ad un’analisi delle somiglianze visive, fonetiche e
concettuali dei marchi in questione, da cui, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], risulta che vi sono somiglianze visive e fonetiche tra l’elemento
dominante del marchio richiesto costituito dal termine “limoncello” e il marchio anteriore.
12. Il 7 novembre 2002 la ricorrente ha proposto un ricorso all’[OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94, contro
la decisione della divisione di opposizione.
13. Con decisione 24 ottobre 2003 (in prosieguo: la “decisione impugnata”), la seconda commissione di ricorso ha respinto la domanda
della ricorrente. In sostanza, la commissione di ricorso, dopo aver rilevato che la gamma di prodotti del marchio anteriore
copre quelli del marchio richiesto, ha considerato che l’elemento dominante del marchio richiesto era il termine “limoncello”
e che il marchio richiesto e il marchio anteriore erano visivamente e foneticamente molto simili tra loro, per cui vi era
un rischio di confusione tra questi due marchi».
6. Il Tribunale ha annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] 24 ottobre 2003 e l’ha riformata nel
senso che il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] è fondato e, di conseguenza, l’opposizione deve essere respinta.
7. Il Tribunale ha considerato identici i due prodotti di cui trattasi.
8. Sulla questione della somiglianza dei marchi il Tribunale ha specificato che si tratta di un caso particolare in cui un marchio
complesso, verbale e figurativo, è confrontato con un marchio verbale. Un marchio complesso potrebbe essere considerato simile
ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, solo se tale componente costituisce
l’elemento dominante nell’impressione complessiva prodotta dal marchio complesso.
9. Nel marchio richiesto la rappresentazione del piatto tondo ornato di limoni dev’essere considerata chiaramente come componente
dominante, la quale non ha alcun punto in comune con il marchio anteriore. Non vi è pertanto alcun rischio che il pubblico
spagnolo di riferimento confonda i due marchi. La somiglianza dei termini «limonchelo» e «limoncello», che figurano nei marchi,
è ininfluente dal punto di vista visivo, fonetico o concettuale.
10. Poiché non vi è alcun rischio di confusione tra i marchi, è superfluo procedere all’esame del carattere distintivo del marchio
anteriore.
IV –
L’impugnazione
11. L’[OSCURATO:PERSONA] ha inizialmente dedotto due motivi a sostegno del suo ricorso.
12. Da un lato, eccepisce che il Tribunale di primo grado ha interpretato e applicato erroneamente l’art. 8, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94, in quanto ha negato l’esistenza di un rischio di confusione basandosi unicamente sull’analisi visiva
del marchio richiesto.
13. Dall’altro, con il secondo motivo, contesta la palese contraddittorietà e l’«illogicità» della sentenza. Tale censura faceva
riferimento ad un passaggio della versione italiana della sentenza che conteneva, a seguito di un errore di traduzione, una
formulazione contraddittoria. Dopo che il Tribunale di primo grado, con ordinanza 26 gennaio 2006, conformemente all’art. 84
del suo regolamento di procedura, ha rettificato l’«evidente inesattezza» della sentenza in detto punto, l’Ufficio ha rinunciato
all’impugnazione relativamente al secondo motivo, su richiesta del Tribunale.
14. L’[OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia:
1) annullare la decisione impugnata;
2) condannare la società [OSCURATO:SOCIETA]. alle spese.
15. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che spetta soltanto al Tribunale di primo grado valutare i fatti, e che la valutazione operata
è corretta. [OSCURATO:PERSONA] chiede dunque che la Corte voglia:
1) respingere il ricorso;
2) condannare il ricorrente alle spese.
V –
Valutazione
16. L’Ufficio muove alla sentenza impugnata una serie di obiezioni. Mi sembra tuttavia decisiva la critica avente ad oggetto il
confronto tra i due marchi effettuato dal Tribunale.
17. Dal settimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94 risulta che l’esistenza di un rischio di confusione «dipende da numerosi
fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall’associazione che può essere fatta tra il
marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti
o servizi designati». L’esistenza di un rischio di confusione deve pertanto essere oggetto di valutazione globale, prendendo
in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (
5
).
18. Il Tribunale ha riconosciuto la necessità di un confronto globale dei due marchi al punto 49 della sentenza impugnata, l’ha
tuttavia effettuato al punto 50:
«un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio
complesso, solo se tale componente costituisce l’elemento dominante nell’impressione complessiva prodotta dal marchio complesso».
19. Il Tribunale ha formulato questa premessa nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
6
) e l’ha in seguito applicata in diverse altre decisioni (
7
). Essa solleva tuttavia la questione di sapere come si debba procedere nel caso in cui un marchio non abbia una componente
dominante o abbia diverse componenti che influiscono in modo considerevole.
20. Il Tribunale ha quindi relativizzato detta premessa già nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Essa non è da intendersi nel senso che si
debba prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece
operare il confronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso. Tuttavia, ciò non esclude
che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate
circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (
8
).
21. Anche la Corte si è basata su queste affermazioni, volte a relativizzare la premessa, nel respingere il ricorso d’impugnazione
della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
9
). La premessa secondo la quale la somiglianza dei marchi è da prendere in considerazione unicamente qualora coincida con l’elemento
dominante descrive quindi solo un determinato gruppo di casi (
10
). Questo gruppo si concretizza al punto 50 della sentenza impugnata attraverso la definizione di una componente dominante
del marchio. Tale componente deve poter «da sola, dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conserva
in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da
questo prodotta». Solo quando
tutte
le altre componenti del marchio sono trascurabili si può considerare la sola componente dominante come determinante ai fini
dell’esame della somiglianza.
22. Se si circoscrive in tal modo la premessa iniziale ai casi in cui i marchi complessi sono caratterizzati unicamente dalla
componente dominante eliminando tutte le altre componenti, essa non contraddice la sentenza successiva pronunciata nella causa
Medion (
11
). In quest’ultima la Corte ha desunto da una componente non dominante l’esistenza di un rischio di confusione.
23. Questa sentenza si basava sulla combinazione di un marchio anteriore ([OSCURATO:PERSONA]) con il nome della società produttrice ([OSCURATO:PERSONA]), in cui quest’ultimo era considerato componente dominante del marchio complesso. In un tale caso, e in particolare qualora
il nome del produttore sia generalmente conosciuto, esiste il rischio che il pubblico attribuisca altresì al titolare del
marchio anteriore l’origine dei prodotti contrassegnati dal segno composto (
12
). Nella sentenza Medion il rischio di confusione era stato ritenuto possibile, di conseguenza, in quanto risultava dal fatto
che era stata presa in considerazione una componente ulteriore rispetto alla componente dominante, identica al marchio anteriore.
Questa seconda componente non era quindi affatto trascurabile nell’impressione complessiva del marchio. Di conseguenza, in
tale caso la premessa di cui al punto 50 della sentenza impugnata non sarebbe applicabile.
24. Per il caso di specie è dunque decisivo sapere se il Tribunale abbia effettivamente identificato, sulla base della propria
definizione, un elemento dominante del marchio richiesto, in confronto al quale tutte le altre componenti risultano trascurabili.
Il Tribunale non effettua tuttavia un tale accertamento.
25. Al punto 57 della sentenza impugnata il Tribunale descrive piuttosto il piatto come elemento che risalta in relazione alle
altre componenti e, al punto 58, stabilisce che esso occupa i due terzi inferiori del marchio richiesto, mentre il termine
«limoncello» copre solo una gran parte del terzo superiore. Nel confronto successivo delle diverse componenti del marchio
richiesto, al punto 60 e segg. della sentenza impugnata, il Tribunale si limita a negare la posizione dominante di ogni altra
componente. Tutte queste fasi dell’accertamento non conducono tuttavia al risultato secondo cui il piatto predomina nel marchio
richiesto a tale punto che tutte le altre componenti risultano trascurabili.
26. Pertanto, secondo l’accertamento del Tribunale, il marchio richiesto non contiene alcuna componente che giustificherebbe,
secondo il metodo stabilito dal Tribunale, che il confronto dei due marchi per quanto riguarda il rischio di confusione si
limiti a tale componente. Si sarebbe dovuto piuttosto sottoporre i due marchi ad un accertamento completo del rischio di confusione.
Poiché ciò non si è verificato, la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto e occorre annullarla.
VI –
Sulle conseguenze dell’annullamento della sentenza impugnata
27. Ai sensi dell’art. 61, primo comma, seconda frase dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima, in caso di annullamento
della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. In
caso contrario, rinvia la causa dinanzi al Tribunale.
28. Per decidere la presente controversia la Corte dovrebbe effettuare, senza basarsi sulla sentenza impugnata, una propria valutazione
dei fatti e cioè il confronto dei due marchi. La valutazione dei fatti è però competenza del Tribunale. Inoltre le parti non
hanno sottoposto alla Corte questioni di fatto. La Corte potrebbe tutt’al più prendere in considerazione i loro argomenti
esposti nel procedimento scritto di primo grado, senza poter fare riferimento alle eventuali risposte date durante la trattazione
orale dinanzi al Tribunale. Pertanto ritengo che lo stato degli atti non consenta di statuire sulla controversia. Di conseguenza,
la Corte dovrebbe rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
VII –
Sulle spese
29. Nel caso di rinvio della controversia al Tribunale, ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, non vi è decisione
sulle spese, riservata alla sentenza definitiva.
30. Una diversa decisione sulle spese in linea di principio sembra possibile unicamente in riferimento al secondo motivo. L’Ufficio
ha rinunciato a questo motivo, poiché esso si fondava su un errore di traduzione nella sentenza del Tribunale di primo grado,
rettificato dopo la presentazione del ricorso con ordinanza 26 gennaio 2006, ai sensi dell’art. 84 del regolamento di procedura
del Tribunale di primo grado. Ci si potrebbe dunque chiedere se le spese di questo motivo possano essere addebitate ad una
delle parti. Nel caso di specie questo motivo è comunque talmente poco rilevante che non vi è ragione di prenderlo in considerazione
separatamente nella decisione sulle spese.
VIII –
Conclusione
31. Propongo pertanto alla Corte di statuire come segue:
1) La decisione del Tribunale 15 giugno 2005, causa T-7/04, [OSCURATO:SOCIETA]/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) (Racc. pag. II-2305) è annullata.
2) La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
3) Le spese sono riservate.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– [OSCURATO:PERSONA]7/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑2305).
3
– GU L 11, pag. 1.
4
– Le cancellazioni e le integrazioni nei punti 1, 4‑6 e 10 sono mie.
5
– Sentenza 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL (Racc. pag. I-6191, punto 22).
6
– Sentenza 23 ottobre 2002, causa T-6/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (Racc. pag. II-4335, punto 33).
7
– Sentenze 8 marzo 2005, causa T-32/03, Leder & Schuh/[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (Racc. pag. II‑1, punto
39); 4 maggio 2005, causa T‑359/02, Chum/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] TV ([OSCURATO:PERSONA]) (Racc. pag. II-1515, punto 44); 11 maggio 2005, causa T‑390/03,
CM [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – Caja de Ahorros de Murcia (CM) (Racc. pag. II-1699), punto 46 e causa T-31/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] (Racc. pag. II-1667, punto 49); 25 maggio 2005, causa T-352/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (Racc.
pag. II‑1745, punto 34); 7 luglio 2005, causa T-385/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]] (Racc. pag. II-2665, punto
39); 13 luglio 2005, causa T-40/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (Racc. pag. II‑2831, punto 52);
24 novembre 2005, causa T-135/04, GfK/[OSCURATO:PERSONA] – BUS ([OSCURATO:PERSONA]) (Racc. pag. II-4865, punto 59), e causa T‑3/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] (KINJI by SPA) (Racc. pag. II-4837, punto 46); 21 febbraio 2006, causa T‑214/04, [OSCURATO:PERSONA] of
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]/Lauren ([OSCURATO:PERSONA]) (Racc. pag. II‑239, punto 39); 23 febbraio 2006,
causa T-194/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (BAINBRIDGE) (Racc. pag. II-445, punto 94); 15 marzo
2006, causa T‑35/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]–Ferrero (FERRÓ) (Racc. pag. II‑785, punto 48) e 13 giugno 2006,
causa T-153/03, Inex/[OSCURATO:PERSONA]–Wiseman (Kuhhaut) (Racc. pag. II‑1677, punto 27).
8
– Sentenza del Tribunale [OSCURATO:PERSONA] (cit. in nota 6, punto 34). V., anche sentenza 16 marzo 2005, causa T-112/03, L'Oréal/[OSCURATO:PERSONA]
– Revlon ([OSCURATO:PERSONA]) (Racc. pag. II‑949, punto 79).
9
– Ordinanza 28 aprile 2004, causa C-3/03P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (Racc. pag. I-3657, punto 32).
10
– Concorda anche l'avvocato generale Jacobs al paragrafo 33 delle sue conclusioni 9 giugno 2005, nella causa C-120/04, Medion
(Racc. pag. I‑8551).
11
– Sentenza 6 ottobre 2005, causa C-120/04, Medion (Racc. pag. I‑8551, punti 32 e segg.).
12
– Sentenza Medion (cit. in nota 11, punti 31 e 34).