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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38941/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 novembre 2020 la Corte di appello di Catania ha rigettato l'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], intesa alla rideterminazione del quantum di pena da detrarre, a titolo di fungibilità, da quella indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nei suoi confronti dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania il 10 giugno 2019, ribadito, a dispetto della richiesta di rettifica avanzata da Varoncelli, con ordinanza del 30 luglio 2019.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di inserire, nel computo della pena da detrarre a titolo di fungibilità, tutta quella patita in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Catania dell'Il febbraio 2005, divenuta irrevocabile il 6 ottobre 2005.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. Il 14 maggio 2019 la Corte di appello di Catania ha riconosciuto la continuazione tra i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] con tre diverse sentenze e rideterminato la pena complessiva in quattordici anni ed otto mesi di reclusione.

A tal fine, individuata la pena base in quella di tredici anni e quattro mesi di reclusione, irrogatagli per il delitto di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, ha, tra l'altro, fissato in un anno di reclusione l'aumento per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 29 aprile 2004 ed accertato con sentenza della Corte di appello di Catania dell'Il febbraio 2005, divenuta irrevocabile il 6 ottobre 2005.

Considerato che, per tale reato, Varoncelli era stato condannato, in sede di cognizione, alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e 17.300 euro di multa, che aveva espiato dal 7 dicembre 2006 al 13 febbraio 2009, la rideterminazione, in executivis, della pena in un anno di reclusione ha indotto gli organi dell'esecuzione a calibrare l'applicazione dell'istituto della fungibilità in ossequio alla disciplina dettata dall'art. 657 cod. proc. pen..

Al riguardo, la Corte di appello — condividendo l'impostazione del Procuratore generale — ha riconosciuto la fungibilità tra la pena di un anno, due mesi e sei giorni, scontata in eccesso da Varoncelli in esecuzione della sentenza dell'Il febbraio 2005, e quella, di otto mesi di reclusione, irrogatagli con sentenza del 5 marzo 2013, per reati commessi tra 1 11 aprile ed il 3 settembre 2005, ovvero prima dell'esecuzione della pena da detrarre.

Diversamente, ha escluso che analoga operazione potesse essere compiuta — per il residuo di pena in eccesso, pari a quattro mesi e sei giorni di reclusione — in relazione alla pena irrogatagli, con sentenze del 7 maggio 2013 e del 24 maggio 2017, per reati commessi dal 27 marzo all'8 novembre 2012, ovvero dopo l'esecuzione della pena della cui fungibilità si discute.

Tanto, in espressa attuazione del principio stabilito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui «In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire» che, a contrario, osta all'applicazione della fungibilità in relazione a pene espiate, come accaduto nel caso in esame, prima della commissione del reato che ha comportato la pena da eseguire.

3. Il ricorrente contesta tale conclusione sul rilievo che il riconoscimento della continuazione tra i reati accertati, rispettivamente, con le sentenze dell'Il febbraio 2005 (quello commesso il 29 aprile 2004) e del 24 maggio 2017 (quelli consumati nel 2012) ha fatto sì che la pena irrogata con la prima sentenza, quantunque, di fatto, interamente scontata, dovesse essere considerata ancora in esecuzione, con la conseguente necessità di procedere all'unificazione del cumulo.

Trattasi di impostazione non condivisibile, perché confliggente con la ratio che presiede alle regole dettate in materia di fungibilità — volta ad evitare che la maturazione di un «credito di pena» possa, anche indirettamente, incidere sulla successiva risoluzione criminosa — e che non risente del riconoscimento della continuazione tra più reati che, a questi fini, mantengono intatta la loro individualità.

In questo senso si è da tempo espressa la giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che «Il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., per cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono» (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272101; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618; Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1998, dep. 1999, Cartillone, Rv. 212215).

Ancora di recente, del resto, è stato, in proposito, ribadito che «Ai fini del computo della fungibilità della pena di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, l'esecuzione di pena o custodia cautelare avvenuta per uno di essi è valutata con esclusivo riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce e non al trattamento determinato per effetto della continuazione» (Sez. 1, n. 18308 del 23/02/2018, Iannicelli, Rv. 273133).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca s s a de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 novembre 2020 la Corte di appello di Catania ha rigettato l'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], intesa alla rideterminazione del quantum di pena da detrarre, a titolo di fungibilità, da quella indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nei suoi confronti dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania il 10 giugno 2019, ribadito, a dispetto della richiesta di rettifica avanzata da Varoncelli, con ordinanza del 30 luglio 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di inserire, nel computo della pena da detrarre a titolo di fungibilità, tutta quella patita in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Catania dell'Il febbraio 2005, divenuta irrevocabile il 6 ottobre 2005. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. Il 14 maggio 2019 la Corte di appello di Catania ha riconosciuto la continuazione tra i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] con tre diverse sentenze e rideterminato la pena complessiva in quattordici anni ed otto mesi di reclusione. A tal fine, individuata la pena base in quella di tredici anni e quattro mesi di reclusione, irrogatagli per il delitto di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, ha, tra l'altro, fissato in un anno di reclusione l'aumento per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 29 aprile 2004 ed accertato con sentenza della Corte di appello di Catania dell'Il febbraio 2005, divenuta irrevocabile il 6 ottobre 2005. Considerato che, per tale reato, Varoncelli era stato condannato, in sede di cognizione, alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e 17.300 euro di multa, che aveva espiato dal 7 dicembre 2006 al 13 febbraio 2009, la rideterminazione, in executivis, della pena in un anno di reclusione ha indotto gli organi dell'esecuzione a calibrare l'applicazione dell'istituto della fungibilità in ossequio alla disciplina dettata dall'art. 657 cod. proc. pen.. Al riguardo, la Corte di appello — condividendo l'impostazione del Procuratore generale — ha riconosciuto la fungibilità tra la pena di un anno, due mesi e sei giorni, scontata in eccesso da Varoncelli in esecuzione della sentenza dell'Il febbraio 2005, e quella, di otto mesi di reclusione, irrogatagli con sentenza del 5 marzo 2013, per reati commessi tra 1 11 aprile ed il 3 settembre 2005, ovvero prima dell'esecuzione della pena da detrarre. Diversamente, ha escluso che analoga operazione potesse essere compiuta — per il residuo di pena in eccesso, pari a quattro mesi e sei giorni di reclusione — in relazione alla pena irrogatagli, con sentenze del 7 maggio 2013 e del 24 maggio 2017, per reati commessi dal 27 marzo all'8 novembre 2012, ovvero dopo l'esecuzione della pena della cui fungibilità si discute. Tanto, in espressa attuazione del principio stabilito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui «In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire» che, a contrario, osta all'applicazione della fungibilità in relazione a pene espiate, come accaduto nel caso in esame, prima della commissione del reato che ha comportato la pena da eseguire. 3. Il ricorrente contesta tale conclusione sul rilievo che il riconoscimento della continuazione tra i reati accertati, rispettivamente, con le sentenze dell'Il febbraio 2005 (quello commesso il 29 aprile 2004) e del 24 maggio 2017 (quelli consumati nel 2012) ha fatto sì che la pena irrogata con la prima sentenza, quantunque, di fatto, interamente scontata, dovesse essere considerata ancora in esecuzione, con la conseguente necessità di procedere all'unificazione del cumulo. Trattasi di impostazione non condivisibile, perché confliggente con la ratio che presiede alle regole dettate in materia di fungibilità — volta ad evitare che la maturazione di un «credito di pena» possa, anche indirettamente, incidere sulla successiva risoluzione criminosa — e che non risente del riconoscimento della continuazione tra più reati che, a questi fini, mantengono intatta la loro individualità. In questo senso si è da tempo espressa la giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che «Il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., per cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono» (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272101; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618; Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1998, dep. 1999, Cartillone, Rv. 212215). Ancora di recente, del resto, è stato, in proposito, ribadito che «Ai fini del computo della fungibilità della pena di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, l'esecuzione di pena o custodia cautelare avvenuta per uno di essi è valutata con esclusivo riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce e non al trattamento determinato per effetto della continuazione» (Sez. 1, n. 18308 del 23/02/2018, Iannicelli, Rv. 273133). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca s s a de
Sentenza Cassazione n. 38941/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris