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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 46064/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte qadeguatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito; che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimentcbacendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sull'inconferenza della ricostruzione difensiva a fronte della condotta dell'imputato, sorpreso dagli operanti in compagnia degli autori del furto, poco dopo la commissione del reato per cui si procede; sulle caratteristiche del bene ricettato, che avrebbero dovuto suscitare quanto meno il dubbio sulla liceità della sua provenienza, nonché sull'irrilevanza dell'utilizzo dei propri documenti per vendere i monili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte qadeguatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito; che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimentcbacendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sull'inconferenza della ricostruzione difensiva a fronte della condotta dell'imputato, sorpreso dagli operanti in compagnia degli autori del furto, poco dopo la commissione del reato per cui si procede; sulle caratteristiche del bene ricettato, che avrebbero dovuto suscitare quanto meno il dubbio sulla liceità della sua provenienza, nonché sull'irrilevanza dell'utilizzo dei propri documenti per vendere i monili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 46064/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris