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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 10505/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /0 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 06/11/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Asti in data 07/05/2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di truffa.

L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge in merito alla dedotta tardività della querela (primo motivo); -motivazione erronea ed incongrua con riferimento alla conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo reitera pedissequamente doglianza già devoluta in appello e da quei giudici puntualmente esaminata e disattesa, con motivazione del tutto coerente e adeguata (si legge nella motivazione: "la querela è stata tempestivamente presentata entro il termine di 90 giorni decorrente dalla sicura contezza, in capo al querelante, del fatto reato ...

Infatti, [OSCURATO:PERSONA] venne a conoscenza del fatto oggettivo di reato il 28/07/2014, allorché l'imputato, dopo avergli detto che lo avrebbe contattato quando avrebbe avuto la disponibilità della somma pattuita, interruppe la telefonata ...") che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

Manifestamente infondato è il secondo motivo.

La Corte territoriale ha ampiamente motivato il proprio decisum evocando la condizione ostativa soggettiva indicata dall'art. 59

I. 689/1981.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]`MgSSINI D'AGOSTINI ///CA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /0 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 06/11/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Asti in data 07/05/2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di truffa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge in merito alla dedotta tardività della querela (primo motivo); -motivazione erronea ed incongrua con riferimento alla conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo reitera pedissequamente doglianza già devoluta in appello e da quei giudici puntualmente esaminata e disattesa, con motivazione del tutto coerente e adeguata (si legge nella motivazione: "la querela è stata tempestivamente presentata entro il termine di 90 giorni decorrente dalla sicura contezza, in capo al querelante, del fatto reato ... Infatti, [OSCURATO:PERSONA] venne a conoscenza del fatto oggettivo di reato il 28/07/2014, allorché l'imputato, dopo avergli detto che lo avrebbe contattato quando avrebbe avuto la disponibilità della somma pattuita, interruppe la telefonata ...") che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale ha ampiamente motivato il proprio decisum evocando la condizione ostativa soggettiva indicata dall'art. 59 I. 689/1981. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]`MgSSINI D'AGOSTINI ///CA
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