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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 settembre 2023

Cassazione n. 29799/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12794/2019 promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in p ersona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in Bologna, via Farini 3, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), elettivamente domiciliatain Roma, via Alberico II 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1771 /20 18 , pubblicata il 09/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 172/2016 del 22/03/2016 il Tribunale di Verbania rigettava l’opposizione aprecetto promossa dagli attuali ricorrenti, che avevano chiesto (tra l’altro) pronunciarsi la nullitào l’inefficacia ovvero la risoluzione per grave inadempimento del contratto di mutuo fondiario concesso a [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] di Intra il [OSCURATO:DATA_NASCITA], azionato in via esecutiva dall’ultimo cessionario del credito della banca mutuante , con conseguente nullità di tutta la procedura esecutiva.Il Tribunale condannava gli opponenti anche al risarcimento del danno exart. 96 c.p.c. oltre al pagamento delle spese processuali.

I debitori esecutati proponevano appello, deducendo che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che:- s i tratta va di un mutuo di scopo; - tale mutuo era stato stipulato a beneficio del c.d.

"gruppo Frattima", in realtà inesistente; - era sussiste nte un accordo transattivo, cui accedeva il mutuo fondiario, nonostante non vi fosse prova scritta ex art. 1967 c.c.; - il contratto di mutuo era valido , nonostante la nullità per la carenza di causa, dato che aveva ad oggetto non un finanziamento, bensì la soddisfazione di crediti preesistenti a carico di altri soggetti e in favore della stessa mutuante ; - non sussisteva il dedotto inadempimento della banca , nonostante ques ta avesse omesso di consegnare la somma mutuata e, anzi, l'avesse indebitamente utilizzata e distratta per saldare crediti preesistenti senza alcuna autorizzazione del mutuatario e senza alcun accollo da parte sua di debiti altrui; -le prove richieste dagli opponenti non erano rilevanti; - erano sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.

Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre restava contumace la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello riteneva inammissibili le censure riferite alla qualificazione del contratto come mutuo di scopo e alla sussistenza del “gruppo Frattima” ed anche quell e relativ e alla dedotta nullità del contratto di mutuoe al prospettato inadempimento della banca, come pure la critica mossa alla statuizione di condanna ex art. 96 c.p.c. , rigettando nel merito il motivo di gravame relativo alla forma della transazione, nel cui ambito aveva ritenuto si inserisse il contratto di mutuo, ritenendo sufficiente a provarne l’esistenza la missiva della banca dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], unitamente al passaggio dell’importo mutuato dal conto del mutuatario ([OSCURATO:PERSONA]) al conto di [OSCURATO:PERSONA], senza che fosse effettuata alcuna contestazione prima della notificazione del precetto.

La medesima C orte condannava gli appellanti al pagamento della sanzione prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c.ed anche alla rifusione delle spese processuali.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è difesa con controricorso , mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie exart. 380 bis.1 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.342 e 348 bis c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , per avere la Corte d’appello ritenutoinammissibile la censura relativa al prospettato inadempimento della banca, in ragione della mancata sottoposizione a vaglio critico della sentenza di primo grado, mentre così non era, perché, nel proporre appello, gli attuali ricorrenti avevano evidenziato che , contrariamente a quanto aveva ritenuto il Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato alcuna autorizzazione al prelievo dal proprio conto le somme mutuate, ivi versate dalla banca, e impiegate per estinguere i debiti del “gruppo Frattima”, deducendo che vi era stata da parte dell’istituto di credito una vera e propria distrazione di fondi, che la rendeva inadempiente al contratto di mutuo.

Una volta provata l’esistenza del contratto, e dedotto l’i nadempimento, era , pertanto, la mutuante a dover dimostrare di avere operato in adempimento delle istruzioni ricevute, ma ciò non l’aveva fatto.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.1350 e 1967 c.c., nonché degli artt. 1218 e 1453 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ed anche l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto provato per iscritto il contratto di transazione, mentre, invece, la missiva della banca dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]non forniva tale prova, proprio perché proveniva dalla banca,e non già da [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva neppure autorizzato i prelievi successivamente effettuati sul suo conto per estinguere i debiti del “gruppo Frattima”.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.1325, 1418, 1421 e 2033 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ed anche l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte d’appello rilevato d’ufficio la nullità dell’asserito e mai concluso patto di accollo ad opera di [OSCURATO:PERSONA],per mancanza di causa in concreto, desumibile dal fatto che tra leparti dell’accollo non vi erano rapporti di debito pari agli importi prelevati.

2. Si deve preliminarmente rilevare che la controricorrente ha dedotto di essere incorsa in un mero errore materiale ove, nell’epigrafe del controricorso, ha indicato la propria mandataria che, al momento della presentazione del controricorso , non era la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come erroneamente indicato, ma la [OSCURATO:SOCIETA].

Si tratta effettivamente di un mero errore materiale, evincibile dalla lettura del controricorso unitamente alla procura alle liti, sottoscritta dal procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., apposta in calce al controricorso stesso , ove è specificato che è quest’ultima società la mandatariadella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e d è anche indicato il contratto in forza del quale il mandato èstato esercitato. 3.Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte di appello aveva ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione, relativo al dedotto inadempimento della banca , per avere gli appellanti semplicemente ripropo s to i medesimi argomenti spesi davanti al giudice di primo grado e, soprattutto, per non avere sottoposto a vaglio critico le motivazioni assunte dal Tribunale. 3.1.Com’è noto, questa Corte ha precisato che il ricorrente che censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello ha l'onere di precisare, nel ricorsoper cassazione, al fine di integrare il requisito richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello(Cass., S ez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 ; Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022).

Nell’illustrare le ragioniin forza delle quali ritiene erroneo il giudizio del giudice di appello, poi, la parte che propone ricorso per cassazione è tenuta ad operare una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa,che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, anche se non è necessarioche utilizzi particolari forme sacramentali , né che rediga un progetto alternativo di decisione ( Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).

Con i motivi di ricorso per cassazione, infatti, la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata, che si risolve, in sostanza, nella formulazione di un "non motivo", come tale inammissibile exart. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018).

3.2. Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitat i a d allegare l’intervenuta pronuncia di inammissibilità del motivo, operata dal giudice del gravame, riportando il contenuto del motivo di appello, che riproduce la tesi difensivada loro sostenuta, senza neppure indicare le ragioni in forza delle quali il giudice di appello ha ritenuto non sottoposta a vaglio critico la decisione sul punto delTribunale e senza spiegare perché tali ragioni non erano dai ricorrenti condivise.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile sotto entrambi i profilidi censura.4.1.

In primo luogo , deve rilevarsi che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

«per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»e non più «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, inteso come fatto storico, accadimento naturalistico.

Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto, ma un vero e proprio evento, un preciso accadimento, una determinatacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 26274del 18/10/2018).

Non integrano, viceversa, fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21152 dell’08/10/ 2014), gli elementi istruttori in sé considerati, le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello.

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto che la sentenza impugnata era illogica e contraddittoria , ove aveva condivi so la decisione del Tribunale, nella parte in cui aveva ritenuto, senza alcuna prova al riguardo, che nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] si era accollato debiti altrui, nonostante la banca non avesse mai allegato, né tanto meno provato, un tale accollo il quale, infatti, non era stato mai stato da lui concluso e sottoscritto.

Non è allegato alcun fatto decisivo ( inteso nel senso sopra indicato), che non sia stato considerato dal giudice di merito, ma è censurata la decisione impugnata, in quanto non condivisa, con una critica in fatto in questa sede inammissibile. 4.2.Pure è inammissibile la censura con riferimento alla dedotta violazione di legge.

La Corte d’appello ha ritenuto che il requisito della forma ad probationem dell’accordo transattivo potesse essere fornita anche da un documento sottoscritto da una sola parte, ove fosse risultato il consenso anche solo tacito, purché univoco, dell’altra parte, aggiungendo, con specifico riferimento alla vicenda in esame, che «La lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è certamente sufficiente in tal senso; d'altronde, non si vede per quale motivo sarebbe stato disposto l'accredito della somma mutuata di € 600.000,00 sul c/c Intestato a FRATTIMA Antonino (né gli appellanti sipremurano di fornire ragguagli convincenti in proposito) se non in forza dell'accordo transattivo descritto nella predetta lettera; né s'intende perché mai ilmutuatario, accortosi dell'asserita "distrazione di fondi" da parte della stessaBanca mutuante, non l'abbia tempestivamente denunciata senza attendere la notificazione del precetto.» La censura in questa sede proposta si incentra sul fatto che, secondo quanto prospettato dai ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] non ha mai dato l’autorizzazione al prelievo dal suo conto delle somme mutuate per il pagamento dei debiti del “gruppo Frattima”, investendo un valutazione in fatto, e non in diritto, che, inoltre, non è stata mai operatadal giudice di merito, il quale ha solo ritenuto che la missiva in questione, valutata insieme alle altre circostanze, induce a ritenere integrata la forma ad probationemdella transazione. 5.Anche il terzo motivo di ricorso per cassazione è inammissibile.

La censura è estremamente generica, contenendo affermazioni assertive senza alcun riferimento concreto alle specifiche allegazioni e alle risultanze istruttorie in base alle quali il giudice avrebbe dovuto esercitare il preteso rilievo ufficioso. 6.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 8.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 6.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12794/2019 promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in p ersona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in Bologna, via Farini 3, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), elettivamente domiciliatain Roma, via Alberico II 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1771 /20 18 , pubblicata il 09/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 172/2016 del 22/03/2016 il Tribunale di Verbania rigettava l’opposizione aprecetto promossa dagli attuali ricorrenti, che avevano chiesto (tra l’altro) pronunciarsi la nullitào l’inefficacia ovvero la risoluzione per grave inadempimento del contratto di mutuo fondiario concesso a [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] di Intra il [OSCURATO:DATA_NASCITA], azionato in via esecutiva dall’ultimo cessionario del credito della banca mutuante , con conseguente nullità di tutta la procedura esecutiva.Il Tribunale condannava gli opponenti anche al risarcimento del danno exart. 96 c.p.c. oltre al pagamento delle spese processuali. I debitori esecutati proponevano appello, deducendo che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che:- s i tratta va di un mutuo di scopo; - tale mutuo era stato stipulato a beneficio del c.d. "gruppo Frattima", in realtà inesistente; - era sussiste nte un accordo transattivo, cui accedeva il mutuo fondiario, nonostante non vi fosse prova scritta ex art. 1967 c.c.; - il contratto di mutuo era valido , nonostante la nullità per la carenza di causa, dato che aveva ad oggetto non un finanziamento, bensì la soddisfazione di crediti preesistenti a carico di altri soggetti e in favore della stessa mutuante ; - non sussisteva il dedotto inadempimento della banca , nonostante ques ta avesse omesso di consegnare la somma mutuata e, anzi, l'avesse indebitamente utilizzata e distratta per saldare crediti preesistenti senza alcuna autorizzazione del mutuatario e senza alcun accollo da parte sua di debiti altrui; -le prove richieste dagli opponenti non erano rilevanti; - erano sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre restava contumace la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello riteneva inammissibili le censure riferite alla qualificazione del contratto come mutuo di scopo e alla sussistenza del “gruppo Frattima” ed anche quell e relativ e alla dedotta nullità del contratto di mutuoe al prospettato inadempimento della banca, come pure la critica mossa alla statuizione di condanna ex art. 96 c.p.c. , rigettando nel merito il motivo di gravame relativo alla forma della transazione, nel cui ambito aveva ritenuto si inserisse il contratto di mutuo, ritenendo sufficiente a provarne l’esistenza la missiva della banca dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], unitamente al passaggio dell’importo mutuato dal conto del mutuatario ([OSCURATO:PERSONA]) al conto di [OSCURATO:PERSONA], senza che fosse effettuata alcuna contestazione prima della notificazione del precetto. La medesima C orte condannava gli appellanti al pagamento della sanzione prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c.ed anche alla rifusione delle spese processuali. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è difesa con controricorso , mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie exart. 380 bis.1 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.342 e 348 bis c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , per avere la Corte d’appello ritenutoinammissibile la censura relativa al prospettato inadempimento della banca, in ragione della mancata sottoposizione a vaglio critico della sentenza di primo grado, mentre così non era, perché, nel proporre appello, gli attuali ricorrenti avevano evidenziato che , contrariamente a quanto aveva ritenuto il Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato alcuna autorizzazione al prelievo dal proprio conto le somme mutuate, ivi versate dalla banca, e impiegate per estinguere i debiti del “gruppo Frattima”, deducendo che vi era stata da parte dell’istituto di credito una vera e propria distrazione di fondi, che la rendeva inadempiente al contratto di mutuo. Una volta provata l’esistenza del contratto, e dedotto l’i nadempimento, era , pertanto, la mutuante a dover dimostrare di avere operato in adempimento delle istruzioni ricevute, ma ciò non l’aveva fatto. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.1350 e 1967 c.c., nonché degli artt. 1218 e 1453 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ed anche l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto provato per iscritto il contratto di transazione, mentre, invece, la missiva della banca dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]non forniva tale prova, proprio perché proveniva dalla banca,e non già da [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva neppure autorizzato i prelievi successivamente effettuati sul suo conto per estinguere i debiti del “gruppo Frattima”. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.1325, 1418, 1421 e 2033 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ed anche l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte d’appello rilevato d’ufficio la nullità dell’asserito e mai concluso patto di accollo ad opera di [OSCURATO:PERSONA],per mancanza di causa in concreto, desumibile dal fatto che tra leparti dell’accollo non vi erano rapporti di debito pari agli importi prelevati. 2. Si deve preliminarmente rilevare che la controricorrente ha dedotto di essere incorsa in un mero errore materiale ove, nell’epigrafe del controricorso, ha indicato la propria mandataria che, al momento della presentazione del controricorso , non era la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come erroneamente indicato, ma la [OSCURATO:SOCIETA]. Si tratta effettivamente di un mero errore materiale, evincibile dalla lettura del controricorso unitamente alla procura alle liti, sottoscritta dal procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., apposta in calce al controricorso stesso , ove è specificato che è quest’ultima società la mandatariadella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e d è anche indicato il contratto in forza del quale il mandato èstato esercitato. 3.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di appello aveva ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione, relativo al dedotto inadempimento della banca , per avere gli appellanti semplicemente ripropo s to i medesimi argomenti spesi davanti al giudice di primo grado e, soprattutto, per non avere sottoposto a vaglio critico le motivazioni assunte dal Tribunale. 3.1.Com’è noto, questa Corte ha precisato che il ricorrente che censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello ha l'onere di precisare, nel ricorsoper cassazione, al fine di integrare il requisito richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello(Cass., S ez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 ; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022). Nell’illustrare le ragioniin forza delle quali ritiene erroneo il giudizio del giudice di appello, poi, la parte che propone ricorso per cassazione è tenuta ad operare una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa,che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, anche se non è necessarioche utilizzi particolari forme sacramentali , né che rediga un progetto alternativo di decisione ( Cass., Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022). Con i motivi di ricorso per cassazione, infatti, la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata, che si risolve, in sostanza, nella formulazione di un "non motivo", come tale inammissibile exart. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018). 3.2. Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitat i a d allegare l’intervenuta pronuncia di inammissibilità del motivo, operata dal giudice del gravame, riportando il contenuto del motivo di appello, che riproduce la tesi difensivada loro sostenuta, senza neppure indicare le ragioni in forza delle quali il giudice di appello ha ritenuto non sottoposta a vaglio critico la decisione sul punto delTribunale e senza spiegare perché tali ragioni non erano dai ricorrenti condivise. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile sotto entrambi i profilidi censura.4.1. In primo luogo , deve rilevarsi che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»e non più «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, inteso come fatto storico, accadimento naturalistico. Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto, ma un vero e proprio evento, un preciso accadimento, una determinatacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 26274del 18/10/2018). Non integrano, viceversa, fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21152 dell’08/10/ 2014), gli elementi istruttori in sé considerati, le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto che la sentenza impugnata era illogica e contraddittoria , ove aveva condivi so la decisione del Tribunale, nella parte in cui aveva ritenuto, senza alcuna prova al riguardo, che nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] si era accollato debiti altrui, nonostante la banca non avesse mai allegato, né tanto meno provato, un tale accollo il quale, infatti, non era stato mai stato da lui concluso e sottoscritto. Non è allegato alcun fatto decisivo ( inteso nel senso sopra indicato), che non sia stato considerato dal giudice di merito, ma è censurata la decisione impugnata, in quanto non condivisa, con una critica in fatto in questa sede inammissibile. 4.2.Pure è inammissibile la censura con riferimento alla dedotta violazione di legge. La Corte d’appello ha ritenuto che il requisito della forma ad probationem dell’accordo transattivo potesse essere fornita anche da un documento sottoscritto da una sola parte, ove fosse risultato il consenso anche solo tacito, purché univoco, dell’altra parte, aggiungendo, con specifico riferimento alla vicenda in esame, che «La lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è certamente sufficiente in tal senso; d'altronde, non si vede per quale motivo sarebbe stato disposto l'accredito della somma mutuata di € 600.000,00 sul c/c Intestato a FRATTIMA Antonino (né gli appellanti sipremurano di fornire ragguagli convincenti in proposito) se non in forza dell'accordo transattivo descritto nella predetta lettera; né s'intende perché mai ilmutuatario, accortosi dell'asserita "distrazione di fondi" da parte della stessaBanca mutuante, non l'abbia tempestivamente denunciata senza attendere la notificazione del precetto.» La censura in questa sede proposta si incentra sul fatto che, secondo quanto prospettato dai ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] non ha mai dato l’autorizzazione al prelievo dal suo conto delle somme mutuate per il pagamento dei debiti del “gruppo Frattima”, investendo un valutazione in fatto, e non in diritto, che, inoltre, non è stata mai operatadal giudice di merito, il quale ha solo ritenuto che la missiva in questione, valutata insieme alle altre circostanze, induce a ritenere integrata la forma ad probationemdella transazione. 5.Anche il terzo motivo di ricorso per cassazione è inammissibile. La censura è estremamente generica, contenendo affermazioni assertive senza alcun riferimento concreto alle specifiche allegazioni e alle risultanze istruttorie in base alle quali il giudice avrebbe dovuto esercitare il preteso rilievo ufficioso. 6.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7. La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 8.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 6.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell
Sentenza Cassazione n. 29799/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris