CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 22244/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MicheleCiambellini, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Lecce, adito aisensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza di applicazione dellamisura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per iseguenti reati: detenzione e porto di armi da sparo, con l'aggravante mafiosa(capo di incolpazione 12); partecipazione a una associazione di narcotraffico conl'aggravante mafiosa (capo 14); vari episodi di commercio di sostanze stupefacenti(capi 38, 40, 42).2. Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato, tramite il difensore, articolando duemotivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza digravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all'art. 74 T.U stup.La difesa sottolinea che l'indagato è stato chiamato a rispondere dei medesimifatti — a volte attribuitigli come mero partecipe, altre come organizzatore, altreancora come fornitore — in diversi procedimenti penali che si sono sovrapposti eche avrebbero richiesto, invece, una trattazione unitaria.Esclude, poi, che esista una stabile e abituale frequentazione con soggettidiversi da Perrone e nega che sia stato dimostrato un valido e significativocontributo all'organizzazione da parte dell'indagato.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dei principi di adeguatezza eproporzionalità della misura.Si è verificata, secondo la prospettazione difensiva, una disparità ditrattamento a danno dell'indagato, sottoposto alla misura della custodia cautelarein carcere come altri indagati, i quali però sono stati raggiunti da gravi indizi dicolpevolezza anche per il reato di associazione mafiosa.3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta della difesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è in parte manifestamente infondato e in parte generico.2.1. Il tema della riunione dei procedimenti è estraneo al novero dei vizideducibili, posto che, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione,i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti sonosottratti, in quanto meramente ordinatori, a ogni forma di impugnazione (cfr. trale altre Sez. 3, n. 37378 del 09/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265088 – 01).2.2. La censura sulla sussistenza dell'organismo associativo e sul contributopartecipativo del ricorrente è priva di specificità, poiché si sostanzia in genericiassunti privi di confronto con le ragioni della decisione che hanno congruamenteargomentato, senza cadute di logicità, sia sull'operatività dell'associazione dinarcotraffico, sia sull'inserimento nella stessa dell'indagato.3. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.Il provvedimento impugnato ricorda, correttamente, come operi nella specieuna duplice presunzione c.d. “relativa”, ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della custodiacautelare in carcere.La medesima ordinanza esclude la ricorrenza, nella specie, di elementisuscettibili di vincere le presunzioni in rassegna (cfr. pagg. 10 e 11), così darispondere alla regola valutativa disegnata dalla giurisprudenza di legittimità,secondo cui la presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. determina la necessità che il giudice, senza dover darconto della ricorrenza dei pericula libertatis, si limiti a apprezzare le ragioni dellasua esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamenteevincibili dagli atti (Sez. 5, n. 806 del 27/09/2023, dep.2024, S., Rv. 285879 –01).Va aggiunto che neppure il motivo di ricorso fornisce specifici elementiconcreti, in tesi pretermessi, idonei a vincere le presunzioni in rassegna, così daincorrere nell’ulteriore vizio di aspecificità.Il raffronto con la posizione cautelare di altri indagati è privo di qualunquevalenza.4. Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att.cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp.Così deciso il 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]