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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 27815/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 75 d.

Igs. n. 159 del 6 settembre 2011, alla pena di mesi otto di reclusione, con la diminuente per il rito abbreviato.

2. Ritenuto che il primo motivo dedotto devolve censura manifestamente infondata, tenuto conto che non si ravvisa, nel peculiare caso al vaglio, alcun obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., pur essendo mutata, dopo la convalida dell'arrestato, la persona fisica del giudice che ha svolto il giudizio direttissimo nel quale l'imputato ha scelto di procedere con il rito abbreviato cd. secco. 2.1.Rilevata, infatti, la piena utilizzabilità degli atti posti a base della convalida (in questo caso verbale di accertamento della polizia giudiziaria e confessione dell'arrestato: cfr. pag. 1), in considerazione dell'assenza di attività di istruttoria dibattimentale svolta in diversa composizione, per la natura del rito speciale prescelto (abbreviato non condizionato ad espletamento di atti istruttori).

2.2. Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto non specifico rispetto alla motivazione offerta dalla Corte territoriale che valorizza la prescrizione cd. accessoria, inerente la misura di sicurezza in atto nei confronti dell'imputato, consistente nel divieto di "detenere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radio trasmittente, radar e visioni notturni", mentre la critica si incentra sulla carenza di pericolosità per l'occasionalità del comportamento (utilizzo di telefono cellulare accertato in una circostanza) e sull'assenza di accertamenti sull'identità dell'interlocutore.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011, alla pena di mesi otto di reclusione, con la diminuente per il rito abbreviato. 2. Ritenuto che il primo motivo dedotto devolve censura manifestamente infondata, tenuto conto che non si ravvisa, nel peculiare caso al vaglio, alcun obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., pur essendo mutata, dopo la convalida dell'arrestato, la persona fisica del giudice che ha svolto il giudizio direttissimo nel quale l'imputato ha scelto di procedere con il rito abbreviato cd. secco. 2.1.Rilevata, infatti, la piena utilizzabilità degli atti posti a base della convalida (in questo caso verbale di accertamento della polizia giudiziaria e confessione dell'arrestato: cfr. pag. 1), in considerazione dell'assenza di attività di istruttoria dibattimentale svolta in diversa composizione, per la natura del rito speciale prescelto (abbreviato non condizionato ad espletamento di atti istruttori). 2.2. Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto non specifico rispetto alla motivazione offerta dalla Corte territoriale che valorizza la prescrizione cd. accessoria, inerente la misura di sicurezza in atto nei confronti dell'imputato, consistente nel divieto di "detenere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radio trasmittente, radar e visioni notturni", mentre la critica si incentra sulla carenza di pericolosità per l'occasionalità del comportamento (utilizzo di telefono cellulare accertato in una circostanza) e sull'assenza di accertamenti sull'identità dell'interlocutore. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 27815/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris