CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15491/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 7 maggio 2025 che, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento parziale della Quarta Sezione di questa Corte n. 35834/2021 del 15 giugno 2021, ha rideterminato la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma il 21 gennaio 2019, in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Roma il 23 novembre 2018. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello escluso la recidiva e applicato sulla pena base di anni 6 di reclusione ed euro 45.000 di multa prima la riduzione massima di un terzo per le attenuanti generiche e poi l'ulteriore riduzione per la scelta del rito, per cui deve senz'altro escludersi che la rideterminazione sia stata ispirata da criteri di rigore. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M, - "2„..........u. a io [OSCURATO:PERSONA]