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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14609/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 del TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Premesso che di CAMMARATA Ismaele, per il tramite del proprio difensore, ha proposto appello - poi riqualificato come ricorso per cassazione dalla Corte d'Appello di Palermo - avverso la sentenza con cui in data 18.1.2024 il Tribunale di Sciacca lo ha condannato alla pena di 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975; Evidenziato che la censura mossa alla sentenza impugnata riguarda la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante il riconoscimento della lieve entità del fatto di cui al comma terzo dell'art. 4 L. n. 110 del 1975; Rilevato, a tal riguardo, che il giudice ha escluso che fosse ravvisabile la particolare tenuità del fatto contestato, in considerazione della entità della condotta ascrivibile all'imputato, posta in essere in orario notturno e avente ad oggetto un coltello di dimensioni e tipologia nient'affatto trascurabili; Ritenuto che, in tal modo, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'esclusione del beneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma secondo, della legge n. 110 del 1975 (Sez. 1, n. 51261 del 7/3/2017, P.g. in proc.

Zharri, Rv. 271262 - 01), in quanto il fatto di "particolare tenuità" ha minore consistenza offensiva rispetto al fatto di "lieve entità", di guisa che può accadere che la rilevanza penale di un comportamento di porto di un oggetto atto ad offendere non sia così trascurabile da renderlo non meritevole di punizione come fatto di particolare tenuità, ma sia al tempo stesso limitata in modo tale da consentire la sua qualificazione come fatto di lieve entità; Considerato che, a fronte della motivazione sopra richiamata, la prospettazione difensiva si limita a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nella sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01), con la conseguente ifY • condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 del TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Premesso che di CAMMARATA Ismaele, per il tramite del proprio difensore, ha proposto appello - poi riqualificato come ricorso per cassazione dalla Corte d'Appello di Palermo - avverso la sentenza con cui in data 18.1.2024 il Tribunale di Sciacca lo ha condannato alla pena di 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975; Evidenziato che la censura mossa alla sentenza impugnata riguarda la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante il riconoscimento della lieve entità del fatto di cui al comma terzo dell'art. 4 L. n. 110 del 1975; Rilevato, a tal riguardo, che il giudice ha escluso che fosse ravvisabile la particolare tenuità del fatto contestato, in considerazione della entità della condotta ascrivibile all'imputato, posta in essere in orario notturno e avente ad oggetto un coltello di dimensioni e tipologia nient'affatto trascurabili; Ritenuto che, in tal modo, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'esclusione del beneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma secondo, della legge n. 110 del 1975 (Sez. 1, n. 51261 del 7/3/2017, P.g. in proc. Zharri, Rv. 271262 - 01), in quanto il fatto di "particolare tenuità" ha minore consistenza offensiva rispetto al fatto di "lieve entità", di guisa che può accadere che la rilevanza penale di un comportamento di porto di un oggetto atto ad offendere non sia così trascurabile da renderlo non meritevole di punizione come fatto di particolare tenuità, ma sia al tempo stesso limitata in modo tale da consentire la sua qualificazione come fatto di lieve entità; Considerato che, a fronte della motivazione sopra richiamata, la prospettazione difensiva si limita a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nella sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01), con la conseguente ifY • condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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