CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 26732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotto dai tre ricorrenti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato loro ascritte, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, ha congruamente motivato tanto sulla individuazione degli imputati quali partecipanti alla manifestazione, tanto sull'attendibilità delle ricostruzione dei fatti da parte degli agenti operanti; rilevato che anche le questioni comuni dedotte sulla durata dell'intralcio al trasporto ferroviario peccano di genericità perché non tengono conto della rilevanza attribuita dai giudici di merito al numero dei treni interessati dal ritardo; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che anche le ulteriori doglianze in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. e del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore di Pellegrino sono ugualmente inammissibili, perché non tengono conto delle valutazioni operate dalla Corte di merito su tali punti con argomenti logici; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore I