CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 34293/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 6130/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la SENTENZA n. 25/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 20/10/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Matera, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Prefettura di Matera, ha rigettato l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso il verbale di accertamento elevato ai suoi danni dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ferrandina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che l'appellante, avendo già impugnato il verbale di accertamento della violazione del codice della strada innanzi al prefetto, come consentito dall'art. 203 del codice della strada, non poteva impugnare innanzi al giudice di pace lo stesso verbale ma solo, per vizi propri, l'ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto a seguito dell'indicata impugnazione. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 4/3/2022, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 13/1/2022. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] di Matera ed il Comune di Ferrandina sono rimasti intimati. 1.5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il ricorso è inammissibile perché non è stato articolato con la formulazione di specifici motivi di censura. 2.2. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena d'inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità (nella specie non soddisfatta né rimediabile in memoria): e_<<4—. (..,,cd-• C3'"(2-41i6 MAL. 11‘03/2t, i dell'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto ovvero le carenze della motivazione. 2.3. Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva da parte dell'intimato. 2.4. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Ric. 2022 n, 6130 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 20/10/2022 LIl Presidente irenzo prilia ifi'[OSCURATO:PERSONA]-