Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 15431/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della minima offensività del fatto e della ritenuta recidiva, sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 2 sulla mancanza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità invocata e sulla sussistenza della recidiva infraquinquennale, per essere l'evasione commessa a distanza di pochi mesi dalla irrevocabilità della condanna per rapina, indicativa di maggiore inclinazione a delinquere dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1 aprile 2022 Il consiglierp estensore [OSCURATO:PERSONA] i cuoio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

LERIA oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della minima offensività del fatto e della ritenuta recidiva, sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 2 sulla mancanza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità invocata e sulla sussistenza della recidiva infraquinquennale, per essere l'evasione commessa a distanza di pochi mesi dalla irrevocabilità della condanna per rapina, indicativa di maggiore inclinazione a delinquere dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consiglierp estensore [OSCURATO:PERSONA] i cuoio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. LERIA oggi,
Sentenza Cassazione n. 15431/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris