CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 34856/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04PDWIP) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letti i motivi aggiunti depositati il 10 giugno 2025; considerato che non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede l'unico motivo di ricorso, poiché il ricorrente, con doglianze già motivatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale (si vedano le pagg. 2 - 4 della impugnata sentenza), solo formalmente ha denunciato vizi della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza del contributo concorsuale da lui apportato alla realizzazione del reato di rapina, contestando, invero, la decisione dei giudici di merito, perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle emergenze probatorie, finendo così per prospettare censure avulse al sindacato dinanzi a questa Corte; che, a tal proposito, deve sottolinearsi come il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve effettivamente rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione delle risultanze processuali sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, risultando inammissibile, pertanto, il ricorso che, come nel caso di specie, si fondi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, proponendo una diversa lettura, con criteri differenti da quelli utilizzati dai giudici di merito e un diverso giudizio di rilevanza e/o attendibilità delle fonti di prova o sollecitando una diversa ricostruzione storica dei fatti e idoneità a sorreggere il giudizio di responsabilità, e non, incentrandosi, invece, sulla effettiva denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), riguardanti la motivazione del provvedimento impugnato (per tutte, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che con i motivi aggiunti si ribadiscono le argomentazioni dedotte in ricorso e si lamenta, inoltre, vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante del contributo di minima entità di cui all'art. 114 cod. pen., doglianza quest'ultima dedotta per la prima volta con i motivi aggiunti e pertanto inammissibile, risultando del tutto autonoma rispetto a quelle dedotte con il ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così