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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2020

Cassazione n. 37263/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 25/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di ROMA, in data 19/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati rispettivamente ascritti , anche contestati in concorso, di rapina (più grave) ed altro Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato nonché al trattamento sanzionatorio, essendosi la Corte territoriale limitata a condividere le valutazioni del primo grado, senza neppure offrire giustificazione adeguata rispetto a pena assai severa. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità concorsuale dell'imputata, essendo rimasta sostanzialmente immotivata l'attribuzione del ruolo concorsuale nella rapina al bar gelateria, fondata su mere congetture. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputata, fondata su elementi vaghi ed incerti nonché su intercettazioni a lettura forzata; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle generiche sulle aggravanti, non attribuibili alla ricorrente ma eventualmente al correo Novelli, e alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 CP.

I ricorsi sono tutti inammissibili.

I motivi sulla penale responsabilità sono generici e non si confrontano adeguatamente con le ampie argomentazioni dei giudici del merito; invero, i ricorsi sul punto ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Quanto al Patassini, che non precisa neppure quale condotta contesta, sono adeguatamente valorizzate, in relazione all'affermazione di responsabilità, le plurime risultanze investigative evidenziate nei passaggi relativi ai capi 1,2,3 e 6 (cfr. motivazione d'appello); quanto al trattamento sanzionatorio,a fronte di motivo d'appello generico, si evidenzia adeguatamente l'equità della sanzione rispetto al concreto disvalore dei fatti.

Quanto alle restanti ricorrenti, l'affermazione di penale responsabilità a titolo di concorso è fondata sulla logica ricostruzione degli eventi, sugli stretti legami personali con il correo e sulle risultanze delle intercettazioni nonché dello studio dei movimenti effettuati in coincidenza con i fatti di causa; tutti aspetti non adeguatamente contrastati in questa sede.

Quanto alla riferibilità delle aggravanti e all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 CP, la Corte territoriale ha adeguatamente valorizzato la riscontrata presenza delle imputate sul luogo del fatto e il contributo non certo minimale, offerto alla verificazione del fatto, mediante l'effettuazione di sopralluoghi preliminari.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Diéhiara inammissibili i ricorsi e condanna i riéorrenti al pagamento -delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/07/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 25/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di ROMA, in data 19/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati rispettivamente ascritti , anche contestati in concorso, di rapina (più grave) ed altro Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato nonché al trattamento sanzionatorio, essendosi la Corte territoriale limitata a condividere le valutazioni del primo grado, senza neppure offrire giustificazione adeguata rispetto a pena assai severa. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità concorsuale dell'imputata, essendo rimasta sostanzialmente immotivata l'attribuzione del ruolo concorsuale nella rapina al bar gelateria, fondata su mere congetture. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputata, fondata su elementi vaghi ed incerti nonché su intercettazioni a lettura forzata; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle generiche sulle aggravanti, non attribuibili alla ricorrente ma eventualmente al correo Novelli, e alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 CP. I ricorsi sono tutti inammissibili. I motivi sulla penale responsabilità sono generici e non si confrontano adeguatamente con le ampie argomentazioni dei giudici del merito; invero, i ricorsi sul punto ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Quanto al Patassini, che non precisa neppure quale condotta contesta, sono adeguatamente valorizzate, in relazione all'affermazione di responsabilità, le plurime risultanze investigative evidenziate nei passaggi relativi ai capi 1,2,3 e 6 (cfr. motivazione d'appello); quanto al trattamento sanzionatorio,a fronte di motivo d'appello generico, si evidenzia adeguatamente l'equità della sanzione rispetto al concreto disvalore dei fatti. Quanto alle restanti ricorrenti, l'affermazione di penale responsabilità a titolo di concorso è fondata sulla logica ricostruzione degli eventi, sugli stretti legami personali con il correo e sulle risultanze delle intercettazioni nonché dello studio dei movimenti effettuati in coincidenza con i fatti di causa; tutti aspetti non adeguatamente contrastati in questa sede. Quanto alla riferibilità delle aggravanti e all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 CP, la Corte territoriale ha adeguatamente valorizzato la riscontrata presenza delle imputate sul luogo del fatto e il contributo non certo minimale, offerto alla verificazione del fatto, mediante l'effettuazione di sopralluoghi preliminari. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Diéhiara inammissibili i ricorsi e condanna i riéorrenti al pagamento -delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/
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