CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18813/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 7061 /20 1 8 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] in persona d i proprio procuratorespeciale rappresentat a e difes a come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma pressol’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Nomentana n. 294 (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – Oggetto: rinuncia al ricorso Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 e [OSCURATO:PERSONA] – COMMERCIALISTI – REVISORI – [OSCURATO:PERSONA] - intimato – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el l’[OSCURATO:PERSONA] n. 2401 / 06 /1 7 depositata i n data 21 / 07 /20 1 7 , non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 05 /202 3 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoe considerato che: - con atto datato 3 febbraio 2020 e prodotto in causa, l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in oggetto, chiedendo disporsi la compensazione delle spese “attesa la disponibilità in tal senso manifestata dalla controparte,giusta dichiarazione che si allega”; - tale atto è stato debitamente notificato ma non risulta esser stato accettato d alla contro parte ; né la dichiarazione di assenso di cui si è sopradetto risulta esser stata prodotta; -comunque, in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo e comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenutodifetto di interesse alla decisione (Cass. SU, 18/02/2010, n.3876; Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259; Cass, sez. 3, 21/06/2016, n.12743; Cass. sez. 6 - 5, 7/06/2018, n. 14782 ) ; - per contro, il rispetto delle formalità previste dall'art. 390 c.p.c. è condizionesufficiente per dichiarare l ’ estinzione, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità la prescrizione dell'art. 306, comma 1, c.p.c. (secondocui "i l processo si estingue pe r rinuncia agli atti de l giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 interesse alla prosecuzione"), con la conseguenza che la rinunzia al ricorso per cassazione non deve essere necessariamente accettata dalle controparti ( Cass. Sez. 5 n. 28538 del 2019). La rinunzia al ricorsoper cassazione, infatti, non ha carattere c.d. “ accettizio ” ( tale da richiede re , cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivodi effetti processuali) ed inoltre, determinando il passag gio ingiudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione; rimane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cfr. Cass ., sez.3, 18/09/2008, n. 23840; Cass., sez. 6 - L , 26/02/2015 , n. 3971) ; -nella specie, ritiene il Collegio che le spese del giudizio di legittimità possanocompensarsi atteso il formarsi della determinazione dell’ufficio inrelazione ai sopravvenuti consolidati orientamenti di questa Corte ; p.q.m. dichiara inammissibile