CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38412/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo erronea applicazione della legge penale, per essere stato configurato il reato di rapina impropria, anziché quello di tentata rapina impropria, pur essendo l'azione avvenuta sotto la sorveglianza della persona offesa e non essendosi verificato l'impossessamento del bene. 2. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello ha rimarcato che la qualificazione giuridica del fatto era corretta, non ravvisandosi alcuna soluzione di continuità fra l'attività predatoria, posta in essere materialmente da Privitera sotto gli occhi di Ventola, e l'azione violenta e minacciosa, messa in atto per garantirsi il possesso della cosa sottratta e l'impunità, a seguito del doveroso intervento del vigilante, il cui compito consisteva per l'appunto nello sventare attività criminose del tipo di quella posta in essere da Privitera e Ventola. Giova ricordare inoltre che questa Corte (Sez. 2, n. 15584 del 12/2/2021, Rv. 281117) ha già avuto modo di precisare che, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo a eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]