CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2023
Cassazione n. 46640/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 24176/23 Della Fazia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 9 settembre 2023; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso (e ribaditi con la citata memoria), relativi alla inammissibilità dei "motivi aggiunti" come dichiarata dalla Corte territoriale, sono manifestamente infondati avendo i Giudici di appello precisato che la questione relativa all'affermazione di responsabilità non era stata posta con l'appello originario che riguardava esclusivamente la qualificazione giuridica dei fatti e il trattamento sanzionatorio, come chiaramente evincibile dall'atto impugnatorio; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, pure riproposto con la memoria citata, è di conseguenza manifestamente infondato, avendo ad oggetto doglianze in tema di responsabilità che non erano state oggetto di corretta devoluzione in appello; Ritenuto, infine, che le doglianze contenute nel quarto motivo ricorso per cassazione e ribadite nella memoria citata, che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulate in termini generici, non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 1, ove si rappresenta la disponibilità di 618 dosi medie di sostanza stupefacente); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d