CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 ottobre 2022
Cassazione n. 37107/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10205/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] SPA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 201/2018 depositata il15/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Lecce – sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto l’accertamento della nullità della clausola disciplinante la misura degli interessi con rinvio alle condizioni uso piazza e di quella di capitalizzazione trimestrale, nonché la condanna al pagamento delle somme dovute – ha condannato la banca convenuta al pagamento in favore dell’attore della somma di € 29.966,18, oltre accessori di legge. La Corte d’Appello di Lecce, consentenza n. 2001/2018, pubblicata il 15.2.2018, ha rigettato l’appello. Per quanto ancora di interesse, il giudice d’appello ha confutato la prospettazione della banca appellante secondo cui il correntista aveva effettuato un riconoscimento di debito con valore confessorio (con l’espressione contenuta nella lettera del 18.6.98 “il mio debito è certo, liquido ed esigibile..”), evidenziando che la dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] aveva un contenuto assolutamente generico senza alcuna indicazione del quantum dovuto, priva di natura confessoria in ordine alla legittimità degli interessi, spese e commissioni annotate sul conto. Inoltre, la Corte d’Appello ha ritenuto generica l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, in quanto riferita indistintamente a tutte le rimesse senza alcuna specificazione neppure nell’atto di appello, con conseguente natura esplorativa della richiesta di CTU. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], affidandola a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso, depositando, altresì, la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2735 e 1988 cod. civ.. Espone la banca ricorrente che alla dichiarazione del correntista (secondo cui “il mio debito è certo, liquido ed esigibile..”) deve attribuirsi la natura di riconoscimento del debito, né può avere alcuna rilevanza la affermazione della Corte d’Appello in ordine al mancato riconoscimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] della legittimità delle clausole contenute nel contratto di conto corrente, atteso che il correntista non aveva prodotto in giudizio il contratto di conto corrente e non aveva quindi fornito la prova della eventuale sussistenza di una clausola di determinazione dell’interesse debitore con il rinvio al c.d. “uso piazza”. Pertanto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto prendere atto che con la sopra menzionata dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] stata integrata una “astrazione processuale” della causa debendi e, conseguentemente, sollevare la banca dalla corrispondente prova. 2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Va preliminarmente osservato che, in una fattispecie analoga a quella di cui è causa, questa Corte (vedi Cass. n. 19792/2014) ha enunciato il principio di diritto secondo cui “in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti”. Dunque, anche in ipotesi in cui il correntista abbia sostanzialmente effettuato una ricognizione di debito, concordando un piano di rientro con la banca, tale dichiarazione non gli impedisce di contestare la validità delle clausole negoziale del rapporto preesistente e ciò in quanto la ricognizione di debito, come la promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale (vedi ex multis Cass. 4019 del 2006), rispetto al quale mutano soltanto le regole dell'onere della prova mediante l'astrazione processuale, senza, tuttavia, modificazioni interne all'assetto negoziale preesistente. La possibilità del correntista di contestare la validità delle clausole del contratto bancario sottoscritto è stata, d’altra parte, affermata dal giudice di legittimità anche in caso di tacita approvazione dell’estratto conto. In particolare, questa Corte ha affermato che “La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 cod. civ.”. Premesso, pertanto, che la ricognizione di debito non impedisce comunque al correntista di contestare la validità delle clausole del contratto bancario dallo stesso stipulato, nel caso di specie, deve essere, in ogni caso, osservato che la Corte, con argomentazioni immuni da vizi logici, ha escluso che la dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] abbia natura confessoria, trattandosi di “dichiarazione dal contenuto assolutamente generico senza alcuna indicazione del quantum dovuto”. Al cospetto di tale valutazione di fatto, che in quanto di pertinenza esclusiva del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. (neppure dedotto), l’istituto ricorrente si è limitato a svolgere mere censure di merito, in quanto finalizzate a contestare la ricostruzione effettuata dalla Corte d’Appello, con la cui motivazione non si è neppure seriamente confrontato. Infine, non ha nessun rilievo che il correntista non abbia prodotto in giudizio il contratto di conto corrente. La Corte d’Appello ha, infatti, accertato la nullità della clausola di determinazione degli interessi con rinvio ad “uso piazza” attraverso la prova logica che la Banca, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, a fronte della richiesta del correntista di declaratoria di nullità della clausola degli interessi “uso piazza”, non ne ha contestato l’esistenza, ma ne ha solo affermato la validità. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2935 cod. civ. sul rilievo che numerose sentenze di questa Corte confortano l’indirizzo interpretativo secondo cui, per sollevare efficacemente l’eccezione di prescrizione dell’azione di restituzione dell’indebito, non occorre indicare specificamente le rimesse solutorie. 4. Il motivo è fondato. Va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 15895/2019, hanno composto il contrasto esistente in giurisprudenza affermando che “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo, infondato il primo, cassa la sentenza impugnata e rin