CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35595/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 luglio 2022, la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], ed intesa alla declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei suoi confronti da quell'ufficio giudiziario il 4 novembre 2019, divenuta irrevocabile il 5 giugno- 2020. Ha, in proposito, stimato l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato dall'imputato mediante trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata ad indirizzo della locale Procura generale della Repubblica. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione omesso di considerare che egli ha presentato l'impugnazione, il 16 marzo 2020 e, pertanto, in pieno periodo di lockdown, in ossequio alle indicazioni fornite, con apposito ordine di servizio, dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, unica autorità che, al tempo, si era espressa in ordine alle procedure da seguire nella vigenza del tassativo divieto di lasciare la propria abitazione e di recarsi presso gli uffici giudiziari. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza della Corte di appello di Palermo del 4 novembre 2019, presentò, i 16 marzo 2020, ricorso per cassazione inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dalla locale Procura generale della Repubblica, con apposito ordine di servizio, quale quello deputato a ricevere «richieste, comunicazioni e impugnazioni». Così facendo„ contravvenne al disposto cle.il'art. 582 cod. proc. peri. — che, nel testo all'epoca vigente, prevedeva, per n parti private, la possibilità di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero, in alternativa, nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovavano, se diverso da quello in cui era stato emesso il provvedimento — sì da imporre la deciaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Ciò fece in quanto fuorviato dal generico riferimento alle «impugnazioni» contenuto nell'ordine di servizio della Procura generale che, tuttavia, come condivisibilmente osservato dal giudice dell'esecuzione, non avrebbe certo potuto introdurre una modalità di proposizione del ricorso diversa da quella prevista dalla - legge, che non consentiva, come non . consente tuttora, il deposito dell'atto presso gli uffici della Procura generale.3. In questo contesto, il ricorrente eccepisce che al tem9 del deposito del ricorso, eseguito il 16 marzo del 2020, vigevano disposizioni che limitavano rigorosamente, tra l'altro, l'accesso agli uffici giudiziari. L'obiezione è corretta in fatto, ma non tiene conto che il quadro normativo emergenziale contemplava, comunque, la possibilità di recarsi presso Tribunali e Corte di appello — ove sono sempre rimasti attivi appositi sportelli di ricezione e comunicazione — per compiere atti indifferibili e non altrimenti eseguibili, quali le impugnazioni dei provvedimenti giudiziari, soggette a termini perentori di decadenza. Destituito di fondamento è, dunque, l'argomento, speso dal ricorrente, secondo cui egli, intendendo evitare di far decorrere il termine per la proposizione dell'impugnazione„ non aveva alternativa all'invio del messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato da ufficio diverso da quello presso il quale l'atto avrebbe dovuto essere, a pena di inammissibilità, depositato. 4. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto li ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen.„ l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ravore della