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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 17236/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge penale per erronea riqualificazione del reato di insolvenza fraudolenta originariamente ascritto all'odierna ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 640, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, perché la difesa - omettendo di confrontarsi con la motivazione fornita sul punto— ha reiterato su profili già adeguatamente valutati con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che - come si evince in particolare dalla pag.5 della sentenza impugnata — ha fatto buon governo dei consolidati principi affermati da questa Corte, in base ai quali, sebbene la truffa contrattuale si palesi principalmente nella fase prenegoziale, allorchè la condotta decettiva si innesta nella fase delle trattative minando la formazione del consenso, la giurisprudenza ha affrontato anche l'ipotesi in cui gli artifizi e raggiri del decipiens intervengono nella fase esecutiva dell'accordo, ammettendo la configurabilità del delitto ex art.640 cod. pen., nel caso di mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto.

Non essendo, infatti, ragionevolmente revocabile in dubbio l'assunto secondo cui la dinamica negoziale non resta confinata alla stipulazione del contratto, ma si protrae sino all'esaurimento della fase esecutiva, l'arco temporale in cui possono proiettarsi le condotte truffaldine si presta senz'altro a comprendere gli sviluppi dell'accordo negoziale fino all'esaurimento dei suoi effetti, ovvero l'intero periodo di efficacia del medesimo (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280563; nello stesso senso, Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 2628, secondo cui in tema di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640, cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso, a cui si è aggiunta memoria difensiva in data 28/03/2024, deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge penale per erronea riqualificazione del reato di insolvenza fraudolenta originariamente ascritto all'odierna ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 640, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, perché la difesa - omettendo di confrontarsi con la motivazione fornita sul punto— ha reiterato su profili già adeguatamente valutati con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che - come si evince in particolare dalla pag.5 della sentenza impugnata — ha fatto buon governo dei consolidati principi affermati da questa Corte, in base ai quali, sebbene la truffa contrattuale si palesi principalmente nella fase prenegoziale, allorchè la condotta decettiva si innesta nella fase delle trattative minando la formazione del consenso, la giurisprudenza ha affrontato anche l'ipotesi in cui gli artifizi e raggiri del decipiens intervengono nella fase esecutiva dell'accordo, ammettendo la configurabilità del delitto ex art.640 cod. pen., nel caso di mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto. Non essendo, infatti, ragionevolmente revocabile in dubbio l'assunto secondo cui la dinamica negoziale non resta confinata alla stipulazione del contratto, ma si protrae sino all'esaurimento della fase esecutiva, l'arco temporale in cui possono proiettarsi le condotte truffaldine si presta senz'altro a comprendere gli sviluppi dell'accordo negoziale fino all'esaurimento dei suoi effetti, ovvero l'intero periodo di efficacia del medesimo (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280563; nello stesso senso, Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 2628, secondo cui in tema di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640, cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso, a cui si è aggiunta memoria difensiva in data 28/03/2024, deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 17236/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris