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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 36562/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - nonché da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla v. [OSCURATO:PERSONA], n. 2; -altro ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARADONNA R.G.N.28618/17 C.C. 25/10/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Flaminia, n. 135; - controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio allegato al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92; -altro controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio allegato al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Ludovico di Monreale, n. 16; -ulteriore controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta su separato foglio allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Alberico II, n. 4; -altra controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Nerli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, v. [OSCURATO:PERSONA], n. 95; -ulteriore controricorrente - oltre che [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla v. [OSCURATO:PERSONA], n. 2; - controricorrente avverso il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via Dardanelli, n. 46; - altra controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore; - intimata - contro la sentenza della Corte di appello di Milano n. 4055/2017 (pubblicata in data 26 settembre 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con la suddetta sentenza, la Corte di appello di Milano, decidendo sui gravami formulati da [OSCURATO:PERSONA] (appellante principale), nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (appellanti incidentali) avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 910/2015, respingeva il primo ed accoglieva parzialmente il secondo (rideterminando l’aliquota i.v.a. sugli importi liquidati a titolo di risarcimento danni nella minor somma del 10%); constatato che, con la sentenza qui impugnata, la Corte territoriale ha deciso sugli appelli contro la suddetta pronuncia di primo grado di accoglimento delle domande di una serie di proprietari e soci assegnatari della Cooperativa edilizia [OSCURATO:PERSONA] a.r.l., con la quale i menzionati appellanti erano stati condannati al risarcimento dei danni conseguenti all’avvenuto accertamento, a loro carico, della sussistenza dei vizi dedotti in citazione derivanti dall’inesatto isolamento acustico degli immobili acquistati, sia con riferimento all’ambiente interno che con riguardo alle sorgenti esterne, siccome edificati senza il rispetto dei parametri fissati dalla normativa acustica, in relazione, in special modo, alla legge n. 447/1995 e al D.P.C.M. 5 dicembre 1997; consideratoche, tra gli altri, con il primo motivo del ricorso dei Mandaglio e con il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] viene posta la controversa e rilevante questione di diritto sul se la disciplina dei requisiti di isolamento acustico dettati dal citato D.P.C.M. (a cui si correlano anche la pregressa circolare n. 1769 del 30 aprile 1966 e la successiva nota a chiarimenti del Ministero dell’Ambiente n. prot. 0025041 del 29 luglio 2014) sia volta a garantire la protezione acustica di ciascuna unità immobiliare (come sostenuto dai ricorrenti) o sia diretta a tutelare la protezione acustica di ciascun vano all’interno di una stessa unità immobiliare (come ritenuto nell’impugnata sentenza), questione alla quale – come è agevole desumere –sono riconducibili anche importanti conseguenze pratiche nell’ambito delsettore dell’edilizia (senza che possa ritenersi avere una effettiva incidenza sulla indicata questione giuridica le recente sentenza di questa Sezione n. 2226/2022, siccome riferita ad altra fattispecie, avente ad oggetto l’appalto relativo alla ristrutturazione di un immobile adibito a destinazione alberghiera); ritenuto, pertanto, che – alla stregua della complessità e particolare rilevanza della questione (anche con riguardo al variegato e non sempre chiaro panorama normativo che alla stessa attiene), la cui risoluzione è idonea a svolgere anche unafunzione nomofilattica, in assenza della mancata formazione di un orientamento giurisprudenziale di questa Corte in materia - il collegio ravvisa la sussistenza dei presupposti per rimettere la trattazione dei ricorsi alla pubblica udienza; P.Q.M.

La Corte rimette la trattazione e la decisione dei ricorsi alla pubblica udienza.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 25 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - nonché da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla v. [OSCURATO:PERSONA], n. 2; -altro ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARADONNA R.G.N.28618/17 C.C. 25/10/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Flaminia, n. 135; - controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio allegato al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92; -altro controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio allegato al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Ludovico di Monreale, n. 16; -ulteriore controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta su separato foglio allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Alberico II, n. 4; -altra controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Nerli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, v. [OSCURATO:PERSONA], n. 95; -ulteriore controricorrente - oltre che [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla v. [OSCURATO:PERSONA], n. 2; - controricorrente avverso il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via Dardanelli, n. 46; - altra controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore; - intimata - contro la sentenza della Corte di appello di Milano n. 4055/2017 (pubblicata in data 26 settembre 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con la suddetta sentenza, la Corte di appello di Milano, decidendo sui gravami formulati da [OSCURATO:PERSONA] (appellante principale), nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (appellanti incidentali) avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 910/2015, respingeva il primo ed accoglieva parzialmente il secondo (rideterminando l’aliquota i.v.a. sugli importi liquidati a titolo di risarcimento danni nella minor somma del 10%); constatato che, con la sentenza qui impugnata, la Corte territoriale ha deciso sugli appelli contro la suddetta pronuncia di primo grado di accoglimento delle domande di una serie di proprietari e soci assegnatari della Cooperativa edilizia [OSCURATO:PERSONA] a.r.l., con la quale i menzionati appellanti erano stati condannati al risarcimento dei danni conseguenti all’avvenuto accertamento, a loro carico, della sussistenza dei vizi dedotti in citazione derivanti dall’inesatto isolamento acustico degli immobili acquistati, sia con riferimento all’ambiente interno che con riguardo alle sorgenti esterne, siccome edificati senza il rispetto dei parametri fissati dalla normativa acustica, in relazione, in special modo, alla legge n. 447/1995 e al D.P.C.M. 5 dicembre 1997; consideratoche, tra gli altri, con il primo motivo del ricorso dei Mandaglio e con il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] viene posta la controversa e rilevante questione di diritto sul se la disciplina dei requisiti di isolamento acustico dettati dal citato D.P.C.M. (a cui si correlano anche la pregressa circolare n. 1769 del 30 aprile 1966 e la successiva nota a chiarimenti del Ministero dell’Ambiente n. prot. 0025041 del 29 luglio 2014) sia volta a garantire la protezione acustica di ciascuna unità immobiliare (come sostenuto dai ricorrenti) o sia diretta a tutelare la protezione acustica di ciascun vano all’interno di una stessa unità immobiliare (come ritenuto nell’impugnata sentenza), questione alla quale – come è agevole desumere –sono riconducibili anche importanti conseguenze pratiche nell’ambito delsettore dell’edilizia (senza che possa ritenersi avere una effettiva incidenza sulla indicata questione giuridica le recente sentenza di questa Sezione n. 2226/2022, siccome riferita ad altra fattispecie, avente ad oggetto l’appalto relativo alla ristrutturazione di un immobile adibito a destinazione alberghiera); ritenuto, pertanto, che – alla stregua della complessità e particolare rilevanza della questione (anche con riguardo al variegato e non sempre chiaro panorama normativo che alla stessa attiene), la cui risoluzione è idonea a svolgere anche unafunzione nomofilattica, in assenza della mancata formazione di un orientamento giurisprudenziale di questa Corte in materia - il collegio ravvisa la sussistenza dei presupposti per rimettere la trattazione dei ricorsi alla pubblica udienza; P.Q.M. La Corte rimette la trattazione e la decisione dei ricorsi alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 25 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA]