CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 settembre 2022
Cassazione n. 29783/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27071/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via F . RENZA n. 3, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); rappresentat a e difes a dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliataex lege in Roma , piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentat a e difes a dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura a margine del controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari (Sez . dist . di Sassari) n.341/2017, depositata i l 15/09/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ottenne dal Tribunale di Sassari il decreto ingiuntivo n. 1578/2009 dell’importo di Euro 49.302,44, a titolo di corrispettivo per il servizio di ricevimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata svolta nel biennio 2008/2009. Avverso tale decreto propose opposizione l’ingiunta [OSCURATO:SOCIETA]., “deducendo che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva diligentemente prestato l’opera di selezione – trattamento delle frazioni del materiale conferito da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente impossibilità per la opponente di beneficiare dei rimborsi previsti” (pag. 2 del ricorso per cassazione), e domandando, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno conseguente al mancato ottenimento dei contributi dovuti da Conai “ai consorzi che avessero realizzato percentuali di riciclo e purezza superiori a quelle minime indicate nel programma generale” (pag. 3 del ricorso per cassazione). [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accoglieva la domanda e revocava il decreto ingiuntivo opposto, ma rigettava la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA], sicché quest’ultima impugnava la pronuncia dinanzi alla Sezione distaccata di Sassari della Corte d’Appello di Cagliari. [OSCURATO:PERSONA] sassarese premise che, in forza della convenzione stipulata tra le parti in data 26.8.2005, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto conferirea [OSCURATO:PERSONA] le frazioni secche della raccolta differenziata dei rifiuti, impegnandosi quest’ultima, tra l’altro, “a garantire che le frazioni selezionata [fossero] tali da permettere alla [OSCURATO:PERSONA] il rimborso da parte dei Consorzi di filiera, per la fascia qualitativa più alta prevista dall’accordo Anci/Conai”. Da parte sua, [OSCURATO:PERSONA] si impegnava “a porre in essere tutte le misure possibili per ricondurre la presenza di frazioni estranee alla percentuale massima del 3%”. La convenzione era stata successivamente rinnovata in data 22.1.2007, elevando la suddetta percentuale al 6%. Osservò la Corte d’Appello che “l’impegno assunto dall’appellata non dipendeva solo ed esclusivamente dalla propria attività, ma anche da una forma di collaborazione da parte creditrice che non [era] avvenuta” (pag. 8 della sentenza impugnata), dal momento che il rimborso nella percentuale massima da parte di Conai non era stato erogato a causa della presenza di una percentuale di impurità nei rifiuti conferiti ben superiore a quella concordat a dalle parti nelle convenzioni sopra menzionate. Correttamente, dunque, “il tribunale [aveva ritenuto] non provato il danno nel senso che, pur riconoscendo in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. un operato scarsamente diligente, [aveva riten uto] non sussistere una relazione immediata tra causa ed effetto, tra il comportamento di quest’ultima ed il danno lamentato” (pag. 10 della sentenza impugnata). Dunque, “[OSCURATO:PERSONA] non aveva provato che anche in caso di totale massima diligenza da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. nelle sue attività di trattamento, avrebbe conseguito lo specifico risultato del premio fascia alta, considerato che vi era anche un premio di seconda fascia che [OSCURATO:PERSONA] aveva più volte ottenuto” (ibidem). L’appello venne, quindi , rigettato, con sentenza impugnata in questa sede da [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso, nonché memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. 2. Il primo motivo censura la violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’interpretazione degli artt. 4 e 5 del contratto concluso tra le parti in data 26.8.2005. Sostiene la ricorrente che, mentre l’art. 5 “vincola[va] [OSCURATO:PERSONA] a garantire a [OSCURATO:PERSONA] il rimborso da parte del Conai per la fascia di qualità alta” (pag. 10 del ricorso per cassazione), su [OSCURATO:PERSONA] non gravava affatto l’obbligo di contenere le impurezze nelle frazioni conferite entro la soglia del 3% (e poi del 6%), il cui superamento (verificato all’esito di una procedura in contraddittorio, invero mai attivata da [OSCURATO:PERSONA]) si sarebbe riverberato unicamente in termini di incremento del corrispettivo contrattuale pattuito in favore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non era stata messa nelle condizioni “di monitorare la situazione e prendere eventuali contromisure e provvedimenti, anche al fine di agevolare la posizione della propria controparte contrattuale” (pag. 12 del ricorso), dal momento che quest’ultima aveva sistematicamente omesso di effettuare “ogni tipo di controllo sulle percentuali di frazioni estranee” (pagg. 11 e s. del ricorso). 3. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1655 e 1667 c.c., in combinato disposto con l’art. 4, 5 e 7 della Convenzione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”, per avere ritenuto irrilevante la qualificazione alla stregua di obbligazione di risultato dell’obbligo, assunto da [OSCURATO:PERSONA] nella citata convenzione, di far ottenere a [OSCURATO:PERSONA] il rimborso “per la fascia qualitativa più alta prevista dall’accordo [OSCURATO:PERSONA]” (così l’art. 5 del contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), facendone logicamente conseguire il diritto al risarcimento del danno derivante dal corrispondente inadempimento. 4. Il terzo motivo denunzia la violazio ne de gli artt. 1176, 1218 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per aver ravvisato un inesistente rapporto di interdipendenza tra le obbligazioni delle parti, facendo discendere dall’(asserito) inadempimentodi [OSCURATO:PERSONA] agli obblighi di buona fede la preclusione al risarcimento del danno conseguente al conclamato inadempimento di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il quarto motivo è imperniato sulla “violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del contratto e 1175, 1366 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”, per avere qualificato “l’esecuzione della prestazione incombente su [OSCURATO:SOCIETA] come eccessivamente gravosa da risultare inesigibile” (pag. 19 del ricorso), quando invece “sarebbe stato sufficiente per [OSCURATO:PERSONA] richiedere i dovuti controlli, ciò che poteva essere fatto in qualsiasi momento (..)” (ibidem). 6.Con il quinto motivo la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari viene impugnata, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalle risultanze dei documenti prodotti, i quali davano conto della mancata percezione di qualsivoglia rimborso (ovvero della percezione di rimborsi in misura inferiore a quella corrispondente alla prima fascia) da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei periodi considerati. 7.Il primo e il quarto motivo di ricorso (il cui esame può condursi congiuntamente, in considerazione della relativa connessione logica) sono fondati (con conseguente assorbimento del secondo motivo). L’art. 5 della convenzione stipulata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedeva che la prima “si impegna[sse] ad effettuare sul materiale conferito le operazioni di selezione, trattamento e trasporto consentite dalla normativa (..)”, nonché “a garantire che [le] frazioni selezionate [fossero] tali da permettere alla [OSCURATO:PERSONA] il rimborso da parte dei Consorzi di filiera, per la fascia qualitativa più alta prevista dall’accordo ANCI/CONAI”. L’art. 4, invece, stabiliva che “la [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] ne conviene, non potrà garantire l’assenza, nei materiali conferiti, di frazioni estranee, in quanto detti materiali provengono da raccolte domiciliari differenziate, e si impegna a porre in essere tutte le misure possibili per ricondurre la presenza di frazioni estranee alla percentuale massima del 3%. Qualora pervenga alla [OSCURATO:PERSONA] un carico di rifiuti per i quali si supponga il superamento della percentuale massima del 3% di frazioni estranee, la [OSCURATO:PERSONA] provvederà ad avvisare la [OSCURATO:PERSONA] che invierà, nel giorno solare di conferimento, un Tecnico per l’esame del carico ed una verifica sull’effettivo superamento della percentuale di frazione estranea. La richiesta di verifica del carico sarà inoltrata dalla [OSCURATO:PERSONA] a mezzo fax; la [OSCURATO:PERSONA] comunic herà , con lo stesso mezzo, il nominativo del Tecnico incaricato e l’ora della verifica. I corrispettivi per il trattamento di carichi con frazioni estranee superiori al 3% sono determinati dall’art. 7. [OSCURATO:PERSONA] non saranno riconosciuti oneri aggiuntivi per il trattamento di carichi per i quali non sia stata avviata la procedura su indicata”. La Corte d’Appello , dopo una premessa sull’inutilità della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, focalizza la propria attenzione sul rapporto di interdipendenza tra le prestazioni contemplate nella convenzione, giungendo ad affermare che il mancatoraggiungimento del risultato dedotto in contratto in favore di [OSCURATO:PERSONA] (vale a dire il rimborso più alto, in relazione al livello più “virtuoso” di “differenziazione” dei rifiuti) non potesse ascriversi esclusivamente all’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] (sul punto, la sentenza impugnata sembra condividere la posizione del primo giudice, che aveva riconosciuto “in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. un operato scarsamente diligente”: pag. 10 della sentenza impugnata) ma fosse riconducibile anche all’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’”impegno (..) di conferire i carichi con una percentuale di impurità entro la soglia del 3% e dal 22 gennaio 2007 al 6%” (inadempimento che “non poteva escludersi” avesse “inciso sulle possibilità in capo all’opposta di ben operare nell’esecuzione della prestazione”: pag. 9 della sentenza impugnata). L’assunto sembra mettere in discussione la stessa sussistenza di un inadempimento in capo a [OSCURATO:PERSONA] (quasi la sua obbligazione fosse divenuta inesigibile a causa del contegno scarsamente cooperativo della controparte contrattuale), anche se, nel prosieguo della motivazione, il ragionamento della Corte si sposta sulla prova del danno ( ciò che , al contrario, par r e bbe presupporre la ricor renza di un inadempimento), per giungere alla conclusione della mancata dimostrazione del nesso eziologico tra il detto inadempimento e il pregiudizio patrimoniale invocato (il ragionamento controfattuale viene svolto dalla Corte d’Appello affermando che “[OSCURATO:PERSONA] non aveva provato che anche in caso di totale massima diligenza da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. nelle sue attività di trattamento, avrebbe conseguito lo specifico risultato”). Orbene, sul punto dell’inosservanza degli obblighi di buona fede da parte di [OSCURATO:PERSONA] la motivazione della sentenza impugnata presenta evidenti ambiguità. Essa muove dal presupposto che la presenza, nei rifiuti conferiti, di una percentuale di “impurità” ampiamente superiore a quella indicata nella convenzione (3% e poi 6%), implicasse uninadempimento di [OSCURATO:PERSONA] agli obblighi di buona fede su di essa gravanti nell’esecuzione della prestazione. Vi è, però, in primis, che il riferimento (di cui a pag. 9 della sentenza impugnata) alla circostanza che “[OSCURATO:PERSONA] si era impegnata a garantire” il rispetto delle percentuali contrattuali sembra collocare il contegno de quo nel nucleo centrale degli obblighi di prestazione, e non già nella dimensione degli obblighi accessori di buona fede. Se così fosse, la prestazione di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuta considerare a monte inadempiuta, per il sol fatto della consegna a [OSCURATO:PERSONA] di stock di rifiuti con percentuali maggiori rispetto a quelle pattuite, ma allora non si comprenderebbe in cosa sarebbe dovuta consistere la prestazione di [OSCURATO:PERSONA], volta a “garantire che [le] frazioni selezionate [fossero] tali da permettere alla [OSCURATO:PERSONA] il rimborso da parte dei Consorzi di filiera, per la fascia qualitativa più alta prevista dall’accordo ANCI/CONAI”. In secondo luogo, ulteriore perplessità suscita l’affermazione secondo cui “non può escludersi che il travalicamento della percentuale del 6% ave[sse]inciso sulle possibilità in capo all’opposta di ben operare nell’esecuzione della prestazione” (pag. 9). E ciò non solo per la natura meramente dubitativa dell’affermazione, ma per il fatto che essa sembra evocare un’altra categoria di obblighi di buona fede, ovvero quelli gravanti (non già sul debitore, bensì) sul creditore della prestazione, consistenti nella cooperazione necessaria affinché l’esecuzione della prestazione da parte del debitore avvenga nella maniera più confacente agli interessi dedotti ne ll’obbligazione oggetto del contratto. In ogni caso, la concl usione cui la Corte d’Appello perviene è che il superamento delle percentuali (che viene imputato a [OSCURATO:PERSONA]) aveva reso di per sé impossibile (sotto il profilo soggettivo, ovvero inesigibile) l’adempimento di [OSCURATO:PERSONA]. E ciò, nonostante il contratto prevedesse un meccanismo di verifica in contraddittorio del concreto superamento della detta percentuale (il che, dal punto di vista logico,implica la possibilità che , a monte, [OSCURATO:PERSONA] conferisse a [OSCURATO:PERSONA] rifiuti con percentuale maggiore), e nonostante a carico di [OSCURATO:PERSONA] fosse contemplata la già citata obbligazione “di garanzia”, il cui adempimento sembrerebbe presupporre che essa dovesse pur sempre attivarsi in qualche modo, a fronte di un conferimento con percentuale superiore (ciò che, alla stregua della prospettazione delle parti, non risulta essere mai avvenuto). Dunque, l’osservanza degli obblighi di buona fede gravanti sulle parti è stata indagata dalla Corte d’Appello sovrapponendo piani concettualmente diversi, e comunque in modo quantomeno unilaterale, non essendo stato dato alcun peso, nella valutazione delle modalità di adempimento delle rispettive obbligazioni (e, specularmente del reciproco atteggiarsi dei contestati inadempimenti), alla mancata attivazione di [OSCURATO:PERSONA] nel segnalare (e cooperare ad eliminare, ove possibile) l’avvenuto superamento della detta percentuale in relazione ai singoli conferimenti (ciò che ha finito, di fatto, per svuotare di contenuto l’obbligazione contrattualmente assunta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]). Altro salto logico della motivazione è quello che individua la ricaduta dell’inosservanza degli obblighi di buona fede nei soli termini risarcitori, per denegare la sussistenza di un danno in favore della odierna ricorrente. Ciò in quanto, delle due l’una: o l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] non ci fu - perché “neutralizzato” da quello della ricorrente -, e allora a fortiori non potrebbe configurarsi alcun danno; ovvero ci fu, ma in tal caso (quantomeno) il danno “emergente” (corrispondente al controvalore economico dell’utilità che l’adempimento della prestazione avrebbe apportato alla sfera giuridica del creditore) sarebbe dovuto essere senz’altro riconosciuto, potendosi fare questione di (prova del) nesso di causalità (giuridica) solo per gli (eventualmente ulteriori) danni- conseguenza (non in questione nel caso di specie). 8. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, nella misura in cui identifica il fatto la cui valutazione sarebbe stata omessa, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., nell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] (e nella correlata assenza di qualsivoglia inadempimento imputabile a [OSCURATO:PERSONA]), così impingendo nel merito della valutazione giuridica tipicamente riservata al giudice di merito (si veda Cass., n. 10525/2022, secondo cui, “in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio”). 9.Il quinto motivo è anch’esso inammissibile, per le stesse ragioni enucleate con riferimento a quello precedentemente esaminato, venendo denunziata l’omessa valutazione non già di un fatto (nei termini delineati dal precedente sopra citato), ma delle risultanze probatorie relative al danno patrimoniale occorso alla società ricorrente 10. Conclusivamente, meritano accoglimento il primo e il quarto motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del secondo. Alla cassazione della sentenza impugnata si accompagna, pertanto, il rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, cui è demandato il riesame del contenuto delle obbligazioni contrattuali assunte dalle parti e del relativo adempimento. P.Q.M. Accoglie ilricorso, nei termini di cui in moti