CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39655/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato CEFALU' il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 26/09/2019 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di minaccia grave nei confronti di un giornalista del locale quotidiano [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi, denunciando vizio della motivazione perché carente sia sotto il profilo della valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, non essendo stata adeguatamente valutata la circostanza dei deteriori rapporti con l'imputato, che avrebbe imposto un più rigoroso vaglio della attendibilità del propalante, sia per quanto attiene alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui al secondo comma dell'art. 610 cod. pen., fondata sull'espressione utilizzata dall'imputato, dal significato non univoco. 3. Il ricorso è inammissibile. Esso omette completamente il dovuto confronto con gli argomenti spesi dal Giudice di appello a fondamento della propria decisione, e tende a conseguire una diversa ricostruzione in fatto, inammissibile dinanzi al giudice di legittimità. Invero, il Giudice distrettuale ha fornito puntuale replica alle analoghe doglianze difensive, sia attraverso un rigoroso ed esauriente scrutinio della attendibilità della persona offesa, di cui sono stati apprezzati la linearità, la precisione, la spontaneità, il disinteresse, l'assenza di aporie e animus nocendi, sia richiamando le dichiarazioni dei testi a riscontro di quanto denunciato. 3.1. Inoltre, la Corte di merito ha ricordato le frasi dall'univoco contenuto minaccioso profferite dall'imputato all'indirizzo della persona offesa ( "a questo lo devo ammazzare" in una occasione; "[OSCURATO:PERSONA]", in un'altra), illustrando con argomenti logicamente supportati le ragioni che l'hanno portata a condividere la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla gravità della minaccia, ricordando anche la personalità dell'autore, soggetto pluripregiudicato e il particolare contesto intimidatorio nel quale esse si inseriscono. 3.2. Conseguentemente, risulta del tutto infondata la critica difensiva che denuncia una motivazione carente, mentre, al contrario, la sentenza poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali; le doglianze difensive si rivelano per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente prive di fondamento, oltre al fatto che la carenza della motivazione del provvedimento impugnato non è un vizio contemplato dalla disposizione di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., e tanto sarebbe già sufficiente a rendere il motivo inammissibile (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012 Rv. 253945). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore M `ria [OSCURATO:PERSONA] f2a11. d s.