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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 37501/2022

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ski Gee - ORDINANZA sul ricorso 21197/2019 proposto da: la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA alla Via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 161, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] CLEMENTI, Filippo [OSCURATO:PERSONA] (studio associato NCTM), che la rappresentano e difendono unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] MARAZZA e Prof.

Marco MARAZZA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] BRUSCHI, Carlo [OSCURATO:PERSONA] e Sergio VACIRCA; - controricorrente - nonché contro la ALITALIA - [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria; -Intimata - e sul ricorso successivo proposto da: la ALITALIA - [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA alla Via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] MARAZZA, Prof.

Marco MARAZZA e Domenico [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] BRUSCHI, Carlo [OSCURATO:PERSONA] e Sergio VACIRCA; -controrícorrente- nonché contro la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA alla Via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 161, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] CLEMENTI, Filippo [OSCURATO:PERSONA] (studio associato NCTM), che la rappresentano e difendono unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] MARAZZA e Prof.

Marco MARAZZA; -intimata- avverso la sentenza n. 2521/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 2448/2018; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Roma, previa riunione dei relativi procedimenti, rigettava i reclami autonomamente proposti uno da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l'altro da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 374/2018, che, sulle opposizioni rispettivamente proposte da Alitalia CAI e dal [OSCURATO:PERSONA] all'ordinanza pronunciata nella fase sommaria dal medesimo Tribunale, così provvedeva: "Ogni altra istanza disattesa, riformando l'ordinanza impugnata, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed il diritto del [OSCURATO:PERSONA] ad essere reintegrato nel posto di lavoro dalla [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dell'azienda.

Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 2.356,96 mensili) oltre accessori di legge ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.

Accerta la responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA]. per tutte le obbligazioni indicate nel paragrafo che precede. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese della presente fase di giudizio che liquida in complessivi euro 4.040 di cui C 3.513 per compensi ed C 527 per spese generali, oltre iva e c.p.a.".

La stessa Corte, in parziale accoglimento dell'ulteriore reclamo, pure riunito agli altri, proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di primo grado e in parziale riforma di quest'ultima, che confermava nel resto, dichiarava che la misura dell'ultima retribuzione globale di fatto ammontava ad C 3.356,96, in luogo della minor somma di C 2.356,96 di cui al dispositivo della pronuncia impugnata; dichiarava interamente compensate tra tutte le parti le spese di lite del secondo grado; e dava atto che sussistevano le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, relativamente ai reclami proposti dalle due società, dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

2. Per quanto qui interessa, dopo ampia ricostruzione dei fatti, relativi al recesso intimato da CAI, all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, e dopo puntuale disamina dei motivi di gravame rispettivamente formulati da CAI, SAI e dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte capitolina riteneva infondati quelli di CAI, a mezzo dei quali essa CAI lamentava l'insussistenza della ritenuta violazione dei criteri di scelta, l'erroneità della quantificazione dell'indennità risarcitoria operata dalla sentenza impugnata, l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere l'autorizzazione alla risoluzione di un rapporto di lavoro di altro lavoratore non interessato dal licenziamento; l'erroneità della sentenza circa la questione dei compendi aziendali e l'asserito contrasto tra le disposizioni dell'art. 47, comma 4-bis, L. n. 428/1990 e la normativa comunitaria; reputava infondati altresì: il primo motivo di reclamo, con il quale SAI si doleva dell'erronea interpretazione dell'art. 47, comma 4-bis, L. n. 428/1990 in relazione all'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il secondo motivo del reclamo della stessa, con il quale si doleva dell'omessa pronuncia in merito al proprio eccepito difetto di legittimazione passiva; disattendeva, infine, tutti i motivi di reclamo del [OSCURATO:PERSONA] (oltre ad una questione di legittimità costituzionale dallo stesso profilata), fatta eccezione per il secondo motivo di reclamo, relativo all'erronea quantificazione della misura della retribuzione globale di fatto.

3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] (in sigla CAI) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.4.

Contro la medesima decisione anche Alitalia-[OSCURATO:PERSONA] (in sigla SAI) s.p.a. ha proposto ricorso (successivo, ma rubricato sotto il medesimo numero dell'altro), a mezzo di due motivi.

5. Ha resistito l'intimato [OSCURATO:PERSONA] con distinti controricorsi ad ambedue le impugnazioni avversarie.

6. Tutte le parti hanno prodotto memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del suo ricorso, CAI denuncia "Omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.,c.".

Premette che essa aveva censurato la sentenza di primo grado "con riferimento all'asserita violazione dei criteri di scelta e, in particolare, evidenziando che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (preferita alla controparte) era in possesso di uno specifico attestato di coordinatore della sicurezza, essenziale per lo svolgimento della funzione di verifica dei rischi da interferenze, propria della posizione di lavoro di Tecnico specialista spazi; la società, pertanto, criticava la valutazione operata dal giudice di primo grado in merito al predetto attestato, sottolineando come lo stesso potesse essere certamente ricom preso nella nozione di certificazioni/abilitazioni/abilità professionali (criterio c) e contestava i titoli dedotti dal sig. [OSCURATO:PERSONA]".

Sostiene, quindi, che la Corte territoriale nelle pagg. 4-5 della sua sentenza, ove era affrontata tale questione, avrebbe omesso oi considerare" una serie di circostanze in fatto, che - se fossero state valutate dal Giudice - avrebbero condotto ad un diverso esito del giudizio", circostanze che passa poi ad esporre.

2. Con il secondo motivo dello stesso ricorso, denuncia "Violazione e falsa applicazione degli Accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014 nonché degli artt. 4 e 5 L. 223/1991 (con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) congiunto ad omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)".

Si duole del fatto che la Corte territoriale "ha completamente disatteso il contenuto dell'Accordo del 24 ottobre 2014 con il quale la CAI e le organizzazioni sindacali, hanno determinato negozialmente i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

Inoltre, i Giudici di seconda istanza hanno affermato che, pur in presenza di criteri di scelta concordati con le 00.SS. la CAI avrebbe dovuto tenere conto della fungibilità delle posizioni di lavoro.

Secondo la Corte territoriale, dunque, la posizione di lavoro del sig. [OSCURATO:PERSONA] andava comparata con quella di altre risorse invero non ben individuate".

3. Con il terzo motivo, CAI denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 5, legge 300/1970 con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.".

Dopo aver richiamato un passo della sentenza qui impugnata (presente tra la pag. 6 e la pag. 7 della stessa), asserisce che sarebbe "evidente che, nella quantificazione della suddetta indennità, il Giudice della precedente fase sommaria avrebbe dovuto considerare i criteri fissati in tal senso dall'art. 5 della Legge n. 223/1991, stabilendo la misura dell'indennità in relazione "all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo".

4. Con il primo motivo del proprio ricorso, SAI denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 4 bis, L. 428/1990 nonché degli accordi collettivi (con riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c.)".

Deduce che la sentenza impugnata erroneamente aveva fondato la propria statuizione con cui ha disposto la reintegra del lavoratore in SAI in A.S., sull'assunto che gli accordi collettivi - nel caso di specie l'accordo del 16 novembre 2014 - non avrebbero potuto derogare all'art. 2112 c.c. e critica diffusamente l'interpretazione offerta di giudici del merito della disposizione di cui all'art. 47, comma 4 bis., L. 428/1990.

5. Con il secondo motivo, essa denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 52 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 in combinato disposto con gli artt. 409 e 433 c.p.c. ed improcedibilità della domanda di condanna al risarcimento economico (con riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c.)".

Secondo SAI, <La Corte d'Appello ha erroneamente confermato la sentenza della fase di opposizione del Tribunale di Civitavecchia, nella parte in cui aveva accertato "la responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA]. per tutte le obbligazioni indicate"; con la CAI>.

6. Ritiene il Collegio che nessuna di tali censure possa trovare accoglimento.

Occorre, infatti, considerare che sulla massima parte delle questioni di diritto postesi, come si vedrà tra poco, questa Sezione si è già espressa in ormai numerose pronunce, rese nell'arco di tempo di poco più di due anni, e tutte riguardanti la medesima procedura di licenziamento collettivo oggetto dei ricorsi ora in esame.

7. Ciò premesso, ritiene questa Corte che la prima censura del ricorso per cassazione di CAI debba essere giudicata inammissibile, sotto diversi profili.

7.1. In tal senso occorre ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che l'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, dato da cui risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (così Cass. civ., sez. un., 30.7.2021, n. 21973).

7.2. Ebbene, come ben risulta dallo sviluppo di tale primo motivo, CAI, in realtà, neppure deduce l'omesso esame di fatti storici (principali o secondari) che possano essere reputati decisivi in causa, bensì essa stessa asserisce che la Corte di merito "avrebbe omesso di motivare e considerare le difese della società in merito ad un fatto più che controverso".

Ancor più precisamente, come ben emerge dalle pagg. 27-28 del ricorso in esame, essa contrappone proprie precedenti deduzioni difensive circa una serie di aspetti alle valutazioni senz'altro operate dai giudici di merito, ma asseritamente erronee.

Ad esempio assume che la Corte romana <afferma che: "A/lega la società reclamante che la [OSCURATO:PERSONA] è stata preferita perché architetto, ma tale qualifica è posseduta anche dal [OSCURATO:PERSONA]" quando, dalla semplice lettura del punto n. 16 di tutti gli atti difensivi di CAI ciò non emerge mai (si veda, a titolo esemplificativo, pag. 17 della memoria difensiva avverso il reclamo del sig. [OSCURATO:PERSONA]>.

7.3. Sotto altro profilo, occorre ricordare che, per questa Corte, ricorre l'ipotesi di c.d.

"doppia conforme", ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso Cass. civ., sez.

VI, 9.3.2022, n. 7724).E' stato, inoltre, specificato che, nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così Cass. civ., sez.

II, 14.12.2021, n. 39910; Id., sez.

III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez.

III, 9.11.2020, n. 24974).

7.4. Nel caso in esame, però, a fronte di decisioni di primo e di secondo grado tra loro senz'altro conformi quanto alla reiezione delle tesi sostenute da questa ricorrente, CAI neppure ha allegato (prima che dimostrato) che le rispettive rationes decidendi di esse fossero diverse.

Per conseguenza, anche da questo ulteriore punto di vista, il primo motivo dell'impugnazione di CAI risulta inammissibile.

8. Parimenti inammissibile è il secondo motivo del ricorso di CAI.

8.1. In particolare, anche nello sviluppo di tale doglianza (cfr. pagg. 29-32 del ricorso CAI), detta ricorrente non specifica il fatto (nel senso sopra precisato) in ipotesi decisivo del quale la Corte territoriale avrebbe omesso l'esame.

E comunque vale pure per tale secondo motivo quanto già detto per il primo in presenza di c.d. doppia conforme.

Sicché anche tale doglianza è inammissibile per la parte in cui fa riferimento al mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

8.2. Ma tale motivo è inammissibile anche nella parte in cui si invoca il n. 3) dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata (in tal senso, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., ord. 9.9.2022, n. 26683, in relazione ad analogo motivo di ricorso in altro procedimento relativo a recesso intimato nell'ambito della medesima procedura di licenziamento collettivo).

9. Privo di qualsiasi fondamento, poi, è il terzo motivo del ricorso di CAI.

9.1. La Corte distrettuale, nel respingere il secondo motivo di reclamo di CAI (con il quale pure essa si doleva della quantificazione dell'indennità risarcitoria operata dalla sentenza impugnata che non avrebbe tenuto conto dei criteri di quantificazione fissati dalla legge), ha spiegato perché nel caso che ci occupa, in presenza di licenziamento intimato in violazione dei criteri di scelta operanti, doveva trovare applicazione la tutela di cui all'art. 5, comma 3, terzo periodo, L. n. 223/1991, il quale rimanda 'n proposito all'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970; norma che, come novellata, contempla la tutela reintegratoria c.d. debole (o attenuata), vale a dire, quella che include il tetto massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per l'indennità risarcitoria (cfr. in extenso pagg. 6-7 della sentenza).

Ebbene, nella rubrica del motivo in esame si fa riferimento ad una pretesa violazione o falsa applicazione di una sola norma di legge, vale a dire, dell'art. 18, comma 5, L. n. 300/1970, mentre nell'esposizione della doglianza, come si è visto, pare volersi sostenere che sarebbe l'art. 5 L. n. 223/1991 in una parte, invero, non specificata, a prevedere quelli che sarebbero i criteri di quantificazione dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva, previsti in realtà dall'art. 18, comma 5, cit. per ipotesi ben diverse da quelle che ci occupano.

Va da sé che, essendosi confermato (anche in questa sede) che il recesso di cui è causa è stato intimato in violazione dei criteri di scelta, ineccepibile è il regime di tutela di cui la Corte di merito ha ribadito la corretta applicazione al caso di specie (cfr. in termini nella motivazione per la reiezione di analogo motivo Cass. n. 26683/2022 già cit.)

10. In relazione al primo motivo del ricorso di SAI, già con le sent. 1.6.2020, n. 10414 e n. 10415, in base ad estesa motivazione, era stato espresso il principio di diritto secondo il quale, in caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c), della L. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della L. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta nel predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito delle procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa.

Tale principio è stato, poi, costantemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 17193, n. 17194, n. 17195, n. 17198, n. 17199, n. 17201 del 2020; Cass. n. 33154 del 2021; Cass. n. 10517, n.10520, n. 10521, n. 10524 e n. 26683 del 2022); ed anche la decisione qui impugnata appare conforme ad esso.

11. Infine, è infondato anche il secondo motivo del ricorso dell'Alitalia.

Contrariamente a quanto asserito da quest'ultima, infatti, non risponde al vero <che il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza conclusiva della fase di opposizione, ha condannato - in via solidale - la SAI in A.S. al pagamento dell'indennità risarcitoria e alla ricostituzione della posizione previdenziale del sig. [OSCURATO:PERSONA], in quanto ha accertato che tra la CAI e la SAI, oggi in A.S. si sarebbe verificato un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.>.

La censura in esame, anzitutto, non tiene conto del fatto che non risulta che della questione con essa posta fosse stato investito il giudice del reclamo con apposito motivo.

In ogni caso, la Corte territoriale si era limitata a riferire, per quanto qui interessa, in sede di esposizione dello "svolgimento del processo", che il primo giudice: IN . . . per l'effetto, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] di un'indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad C 2.356,96 mensili) oltre accessori di legge ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi legali" e che: "Ha accertato, altresì, la responsabilità solidale di [OSCURATO:SOCIETA]. per l'obbligazione sopra indicata".

E tale resoconto dei giudici d'appello è perfettamente fedele all'effettivo tenore e contenuto del dispositivo della sentenza del Tribunale (trascritto nella parte narrativa di questa ordinanza), nel quale dispositivo, dopo il capo (al secondo periodo) espressivo della condanna pronunciata nei confronti di CAI, è scritto: "Accerta la responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA]. per tutte le obbligazioni indicate nel paragrafo che precede".Pertanto è cristallino il significato di quanto così deciso, e cioè di esprimere una pronuncia di mero accertamento nei confronti di SAI, il cui senso letterale e logico-sintattico è inequivocabile a maggior ragione alla luce del dato che detto accertamento si colloca immediatamente dopo il capo di sentenza contenente, altrettanto chiaramente, la condanna solamente di CAI; e tanto all'indiscutibile scopo di evidenziare la distinta considerazione di SAI appunto perché già in amministrazione straordinaria e, come tale, non in condizione di poter essere attinta da pronunce di condanna, ma rispetto alla quale era possibile solo la pronuncia meramente dichiarativa, effettivamente ed unicamente emessa.

Ciò che aveva già esposto la Corte territoriale, dunque, risponde effettivamente a portata e senso della decisione di primo grado in parte qua, che essa Corte ha condivisibilmente ed espressamente confermato anche sul punto (pur in difetto, come già notato, d'impugnazione di chicchessia a riguardo).

Come risulta dalla narrativa, infatti, anche quando la Corte d'appello, in parziale accoglimento del reclamo del [OSCURATO:PERSONA] circa la maggiore entità della retribuzione globale di fatto da considerare ai fini dell'indennità risarcitoria, ha appunto dichiarato solo quale fosse detto maggior importo, non ha pronunciato la benché minima condanna (anche) di CAI a riguardo, ma ha confermato "nel resto" la decisione di prime cure, ivi compresa l'inequivoca pronuncia di mero accertamento emessa (correttamente) già in primo grado rispetto a CAI.

12. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto di entrambi i ricorsi, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi.

Condanna ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 5.000,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e distrae in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ski Gee - ORDINANZA sul ricorso 21197/2019 proposto da: la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA alla Via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 161, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] CLEMENTI, Filippo [OSCURATO:PERSONA] (studio associato NCTM), che la rappresentano e difendono unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] MARAZZA e Prof. Marco MARAZZA; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] BRUSCHI, Carlo [OSCURATO:PERSONA] e Sergio VACIRCA; - controricorrente - nonché contro la ALITALIA - [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria; -Intimata - e sul ricorso successivo proposto da: la ALITALIA - [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA alla Via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] MARAZZA, Prof. Marco MARAZZA e Domenico [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] BRUSCHI, Carlo [OSCURATO:PERSONA] e Sergio VACIRCA; -controrícorrente- nonché contro la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA alla Via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 161, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] CLEMENTI, Filippo [OSCURATO:PERSONA] (studio associato NCTM), che la rappresentano e difendono unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] MARAZZA e Prof. Marco MARAZZA; -intimata- avverso la sentenza n. 2521/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 2448/2018; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Roma, previa riunione dei relativi procedimenti, rigettava i reclami autonomamente proposti uno da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l'altro da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 374/2018, che, sulle opposizioni rispettivamente proposte da Alitalia CAI e dal [OSCURATO:PERSONA] all'ordinanza pronunciata nella fase sommaria dal medesimo Tribunale, così provvedeva: "Ogni altra istanza disattesa, riformando l'ordinanza impugnata, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed il diritto del [OSCURATO:PERSONA] ad essere reintegrato nel posto di lavoro dalla [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dell'azienda. Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 2.356,96 mensili) oltre accessori di legge ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale. Accerta la responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA]. per tutte le obbligazioni indicate nel paragrafo che precede. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese della presente fase di giudizio che liquida in complessivi euro 4.040 di cui C 3.513 per compensi ed C 527 per spese generali, oltre iva e c.p.a.". La stessa Corte, in parziale accoglimento dell'ulteriore reclamo, pure riunito agli altri, proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di primo grado e in parziale riforma di quest'ultima, che confermava nel resto, dichiarava che la misura dell'ultima retribuzione globale di fatto ammontava ad C 3.356,96, in luogo della minor somma di C 2.356,96 di cui al dispositivo della pronuncia impugnata; dichiarava interamente compensate tra tutte le parti le spese di lite del secondo grado; e dava atto che sussistevano le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, relativamente ai reclami proposti dalle due società, dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. 2. Per quanto qui interessa, dopo ampia ricostruzione dei fatti, relativi al recesso intimato da CAI, all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, e dopo puntuale disamina dei motivi di gravame rispettivamente formulati da CAI, SAI e dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte capitolina riteneva infondati quelli di CAI, a mezzo dei quali essa CAI lamentava l'insussistenza della ritenuta violazione dei criteri di scelta, l'erroneità della quantificazione dell'indennità risarcitoria operata dalla sentenza impugnata, l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere l'autorizzazione alla risoluzione di un rapporto di lavoro di altro lavoratore non interessato dal licenziamento; l'erroneità della sentenza circa la questione dei compendi aziendali e l'asserito contrasto tra le disposizioni dell'art. 47, comma 4-bis, L. n. 428/1990 e la normativa comunitaria; reputava infondati altresì: il primo motivo di reclamo, con il quale SAI si doleva dell'erronea interpretazione dell'art. 47, comma 4-bis, L. n. 428/1990 in relazione all'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il secondo motivo del reclamo della stessa, con il quale si doleva dell'omessa pronuncia in merito al proprio eccepito difetto di legittimazione passiva; disattendeva, infine, tutti i motivi di reclamo del [OSCURATO:PERSONA] (oltre ad una questione di legittimità costituzionale dallo stesso profilata), fatta eccezione per il secondo motivo di reclamo, relativo all'erronea quantificazione della misura della retribuzione globale di fatto. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] (in sigla CAI) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.4. Contro la medesima decisione anche Alitalia-[OSCURATO:PERSONA] (in sigla SAI) s.p.a. ha proposto ricorso (successivo, ma rubricato sotto il medesimo numero dell'altro), a mezzo di due motivi. 5. Ha resistito l'intimato [OSCURATO:PERSONA] con distinti controricorsi ad ambedue le impugnazioni avversarie. 6. Tutte le parti hanno prodotto memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del suo ricorso, CAI denuncia "Omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.,c.". Premette che essa aveva censurato la sentenza di primo grado "con riferimento all'asserita violazione dei criteri di scelta e, in particolare, evidenziando che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (preferita alla controparte) era in possesso di uno specifico attestato di coordinatore della sicurezza, essenziale per lo svolgimento della funzione di verifica dei rischi da interferenze, propria della posizione di lavoro di Tecnico specialista spazi; la società, pertanto, criticava la valutazione operata dal giudice di primo grado in merito al predetto attestato, sottolineando come lo stesso potesse essere certamente ricom preso nella nozione di certificazioni/abilitazioni/abilità professionali (criterio c) e contestava i titoli dedotti dal sig. [OSCURATO:PERSONA]". Sostiene, quindi, che la Corte territoriale nelle pagg. 4-5 della sua sentenza, ove era affrontata tale questione, avrebbe omesso oi considerare" una serie di circostanze in fatto, che - se fossero state valutate dal Giudice - avrebbero condotto ad un diverso esito del giudizio", circostanze che passa poi ad esporre. 2. Con il secondo motivo dello stesso ricorso, denuncia "Violazione e falsa applicazione degli Accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014 nonché degli artt. 4 e 5 L. 223/1991 (con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) congiunto ad omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)". Si duole del fatto che la Corte territoriale "ha completamente disatteso il contenuto dell'Accordo del 24 ottobre 2014 con il quale la CAI e le organizzazioni sindacali, hanno determinato negozialmente i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Inoltre, i Giudici di seconda istanza hanno affermato che, pur in presenza di criteri di scelta concordati con le 00.SS. la CAI avrebbe dovuto tenere conto della fungibilità delle posizioni di lavoro. Secondo la Corte territoriale, dunque, la posizione di lavoro del sig. [OSCURATO:PERSONA] andava comparata con quella di altre risorse invero non ben individuate". 3. Con il terzo motivo, CAI denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 5, legge 300/1970 con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.". Dopo aver richiamato un passo della sentenza qui impugnata (presente tra la pag. 6 e la pag. 7 della stessa), asserisce che sarebbe "evidente che, nella quantificazione della suddetta indennità, il Giudice della precedente fase sommaria avrebbe dovuto considerare i criteri fissati in tal senso dall'art. 5 della Legge n. 223/1991, stabilendo la misura dell'indennità in relazione "all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo". 4. Con il primo motivo del proprio ricorso, SAI denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 4 bis, L. 428/1990 nonché degli accordi collettivi (con riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c.)". Deduce che la sentenza impugnata erroneamente aveva fondato la propria statuizione con cui ha disposto la reintegra del lavoratore in SAI in A.S., sull'assunto che gli accordi collettivi - nel caso di specie l'accordo del 16 novembre 2014 - non avrebbero potuto derogare all'art. 2112 c.c. e critica diffusamente l'interpretazione offerta di giudici del merito della disposizione di cui all'art. 47, comma 4 bis., L. 428/1990. 5. Con il secondo motivo, essa denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 52 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 in combinato disposto con gli artt. 409 e 433 c.p.c. ed improcedibilità della domanda di condanna al risarcimento economico (con riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c.)". Secondo SAI, <La Corte d'Appello ha erroneamente confermato la sentenza della fase di opposizione del Tribunale di Civitavecchia, nella parte in cui aveva accertato "la responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA]. per tutte le obbligazioni indicate"; con la CAI>. 6. Ritiene il Collegio che nessuna di tali censure possa trovare accoglimento. Occorre, infatti, considerare che sulla massima parte delle questioni di diritto postesi, come si vedrà tra poco, questa Sezione si è già espressa in ormai numerose pronunce, rese nell'arco di tempo di poco più di due anni, e tutte riguardanti la medesima procedura di licenziamento collettivo oggetto dei ricorsi ora in esame. 7. Ciò premesso, ritiene questa Corte che la prima censura del ricorso per cassazione di CAI debba essere giudicata inammissibile, sotto diversi profili. 7.1. In tal senso occorre ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che l'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, dato da cui risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (così Cass. civ., sez. un., 30.7.2021, n. 21973). 7.2. Ebbene, come ben risulta dallo sviluppo di tale primo motivo, CAI, in realtà, neppure deduce l'omesso esame di fatti storici (principali o secondari) che possano essere reputati decisivi in causa, bensì essa stessa asserisce che la Corte di merito "avrebbe omesso di motivare e considerare le difese della società in merito ad un fatto più che controverso". Ancor più precisamente, come ben emerge dalle pagg. 27-28 del ricorso in esame, essa contrappone proprie precedenti deduzioni difensive circa una serie di aspetti alle valutazioni senz'altro operate dai giudici di merito, ma asseritamente erronee. Ad esempio assume che la Corte romana <afferma che: "A/lega la società reclamante che la [OSCURATO:PERSONA] è stata preferita perché architetto, ma tale qualifica è posseduta anche dal [OSCURATO:PERSONA]" quando, dalla semplice lettura del punto n. 16 di tutti gli atti difensivi di CAI ciò non emerge mai (si veda, a titolo esemplificativo, pag. 17 della memoria difensiva avverso il reclamo del sig. [OSCURATO:PERSONA]>. 7.3. Sotto altro profilo, occorre ricordare che, per questa Corte, ricorre l'ipotesi di c.d. "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724).E' stato, inoltre, specificato che, nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; Id., sez. III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n. 24974). 7.4. Nel caso in esame, però, a fronte di decisioni di primo e di secondo grado tra loro senz'altro conformi quanto alla reiezione delle tesi sostenute da questa ricorrente, CAI neppure ha allegato (prima che dimostrato) che le rispettive rationes decidendi di esse fossero diverse. Per conseguenza, anche da questo ulteriore punto di vista, il primo motivo dell'impugnazione di CAI risulta inammissibile. 8. Parimenti inammissibile è il secondo motivo del ricorso di CAI. 8.1. In particolare, anche nello sviluppo di tale doglianza (cfr. pagg. 29-32 del ricorso CAI), detta ricorrente non specifica il fatto (nel senso sopra precisato) in ipotesi decisivo del quale la Corte territoriale avrebbe omesso l'esame. E comunque vale pure per tale secondo motivo quanto già detto per il primo in presenza di c.d. doppia conforme. Sicché anche tale doglianza è inammissibile per la parte in cui fa riferimento al mezzo di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. 8.2. Ma tale motivo è inammissibile anche nella parte in cui si invoca il n. 3) dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata (in tal senso, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., ord. 9.9.2022, n. 26683, in relazione ad analogo motivo di ricorso in altro procedimento relativo a recesso intimato nell'ambito della medesima procedura di licenziamento collettivo). 9. Privo di qualsiasi fondamento, poi, è il terzo motivo del ricorso di CAI. 9.1. La Corte distrettuale, nel respingere il secondo motivo di reclamo di CAI (con il quale pure essa si doleva della quantificazione dell'indennità risarcitoria operata dalla sentenza impugnata che non avrebbe tenuto conto dei criteri di quantificazione fissati dalla legge), ha spiegato perché nel caso che ci occupa, in presenza di licenziamento intimato in violazione dei criteri di scelta operanti, doveva trovare applicazione la tutela di cui all'art. 5, comma 3, terzo periodo, L. n. 223/1991, il quale rimanda 'n proposito all'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970; norma che, come novellata, contempla la tutela reintegratoria c.d. debole (o attenuata), vale a dire, quella che include il tetto massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per l'indennità risarcitoria (cfr. in extenso pagg. 6-7 della sentenza). Ebbene, nella rubrica del motivo in esame si fa riferimento ad una pretesa violazione o falsa applicazione di una sola norma di legge, vale a dire, dell'art. 18, comma 5, L. n. 300/1970, mentre nell'esposizione della doglianza, come si è visto, pare volersi sostenere che sarebbe l'art. 5 L. n. 223/1991 in una parte, invero, non specificata, a prevedere quelli che sarebbero i criteri di quantificazione dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva, previsti in realtà dall'art. 18, comma 5, cit. per ipotesi ben diverse da quelle che ci occupano. Va da sé che, essendosi confermato (anche in questa sede) che il recesso di cui è causa è stato intimato in violazione dei criteri di scelta, ineccepibile è il regime di tutela di cui la Corte di merito ha ribadito la corretta applicazione al caso di specie (cfr. in termini nella motivazione per la reiezione di analogo motivo Cass. n. 26683/2022 già cit.) 10. In relazione al primo motivo del ricorso di SAI, già con le sent. 1.6.2020, n. 10414 e n. 10415, in base ad estesa motivazione, era stato espresso il principio di diritto secondo il quale, in caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c), della L. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della L. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta nel predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito delle procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa. Tale principio è stato, poi, costantemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 17193, n. 17194, n. 17195, n. 17198, n. 17199, n. 17201 del 2020; Cass. n. 33154 del 2021; Cass. n. 10517, n.10520, n. 10521, n. 10524 e n. 26683 del 2022); ed anche la decisione qui impugnata appare conforme ad esso. 11. Infine, è infondato anche il secondo motivo del ricorso dell'Alitalia. Contrariamente a quanto asserito da quest'ultima, infatti, non risponde al vero <che il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza conclusiva della fase di opposizione, ha condannato - in via solidale - la SAI in A.S. al pagamento dell'indennità risarcitoria e alla ricostituzione della posizione previdenziale del sig. [OSCURATO:PERSONA], in quanto ha accertato che tra la CAI e la SAI, oggi in A.S. si sarebbe verificato un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.>. La censura in esame, anzitutto, non tiene conto del fatto che non risulta che della questione con essa posta fosse stato investito il giudice del reclamo con apposito motivo. In ogni caso, la Corte territoriale si era limitata a riferire, per quanto qui interessa, in sede di esposizione dello "svolgimento del processo", che il primo giudice: IN . . . per l'effetto, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] di un'indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad C 2.356,96 mensili) oltre accessori di legge ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi legali" e che: "Ha accertato, altresì, la responsabilità solidale di [OSCURATO:SOCIETA]. per l'obbligazione sopra indicata". E tale resoconto dei giudici d'appello è perfettamente fedele all'effettivo tenore e contenuto del dispositivo della sentenza del Tribunale (trascritto nella parte narrativa di questa ordinanza), nel quale dispositivo, dopo il capo (al secondo periodo) espressivo della condanna pronunciata nei confronti di CAI, è scritto: "Accerta la responsabilità solidale della [OSCURATO:SOCIETA]. per tutte le obbligazioni indicate nel paragrafo che precede".Pertanto è cristallino il significato di quanto così deciso, e cioè di esprimere una pronuncia di mero accertamento nei confronti di SAI, il cui senso letterale e logico-sintattico è inequivocabile a maggior ragione alla luce del dato che detto accertamento si colloca immediatamente dopo il capo di sentenza contenente, altrettanto chiaramente, la condanna solamente di CAI; e tanto all'indiscutibile scopo di evidenziare la distinta considerazione di SAI appunto perché già in amministrazione straordinaria e, come tale, non in condizione di poter essere attinta da pronunce di condanna, ma rispetto alla quale era possibile solo la pronuncia meramente dichiarativa, effettivamente ed unicamente emessa. Ciò che aveva già esposto la Corte territoriale, dunque, risponde effettivamente a portata e senso della decisione di primo grado in parte qua, che essa Corte ha condivisibilmente ed espressamente confermato anche sul punto (pur in difetto, come già notato, d'impugnazione di chicchessia a riguardo). Come risulta dalla narrativa, infatti, anche quando la Corte d'appello, in parziale accoglimento del reclamo del [OSCURATO:PERSONA] circa la maggiore entità della retribuzione globale di fatto da considerare ai fini dell'indennità risarcitoria, ha appunto dichiarato solo quale fosse detto maggior importo, non ha pronunciato la benché minima condanna (anche) di CAI a riguardo, ma ha confermato "nel resto" la decisione di prime cure, ivi compresa l'inequivoca pronuncia di mero accertamento emessa (correttamente) già in primo grado rispetto a CAI. 12. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto di entrambi i ricorsi, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. Rigetta i ricorsi. Condanna ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 5.000,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e distrae in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto del
Sentenza Cassazione n. 37501/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris