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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 15579/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso 10017/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Calderara di Reno (BO), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (OR) il 5 gennaio 1955 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BO), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, in via disgiunta tra di loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna (C.F.: ’[OSCURATO:PERSONA] 38S27 A944A) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41M10 G702M) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 204; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : P E N T A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2 Numero registro generale 10017/2017 Numero sezionale 722/2022 Numero di raccolta generale 15579/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 liquidatore [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano, alla Via C. Gluck n. 50 (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), assistita dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LSCGPP64C015F205H) del Foro di Milano e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Roma, nel cui studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 292, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente – -avverso la sentenza n. 53/2017 emessa dalla Corte d’appello di Milano in data 09/01/2017 e notificata il 15/02/2017; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato in data 29.3.2011, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1223/2010 emesso il 17.1.2011, con il quale, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., le era stato ingiunto il pagamento di € 150.000,00, oltre interessi di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. 231/02, sulla base di una scrittura privata del 15.4 2008, con la quale la PES aveva venduto alla EOS macchinari ed impianti siti in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] 50, al prezzo di euro 200.000,00, importo che doveva essere maggiorato dell’IVA per euro 10.000,00 e di quanto spettante ai dipendenti per TFR maturato, pari ad euro 90.000,00.

A fondamento dell'opposizione, poneva il fatto che la vendita dei macchinari era avvenuta "a corpo” per l'importo contrattualmente convenuto di € 200.000,00, comprensivo dell’IVA.

In particolare, in considerazione del fatto che i dipendenti della PES sarebbero stati assunti dalla EOS, l'acquirente “tratteneva” il TFR per l'importo di euro 90.000,00, che sarebbe stato direttamente da essa pagato ai lavoratori.

Tuttavia, il giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo, la EOS aveva appreso che i lavoratori vantavano crediti verso il datore di lavoro ulteriori rispetto al TFR, per euro 157.276,72, a titolo di ratei, di 13.ma, di permessi, di ferie non godute e di altre spettanze lavorative, che la venditrice aveva taciuto.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : P E N T A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2 Numero registro generale 10017/2017 Numero sezionale 722/2022 Numero di raccolta generale 15579/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Con raccomandata del 16.4.2008, la EOS aveva comunicato alla venditrice che si sarebbe accollata tali spettanze dei dipendenti "deducendo tale somma dal vostro avere" per un importo calcolato in euro 157.276,72.

Con comparsa di risposta depositata il 22.9.2011, si costituiva in giudizio la PES, contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie.

In particolare, sosteneva che il 15.4.2008 aveva venduto alla EOS non un ramo d'azienda, ma solo beni mobili aziendali (quali attrezzature, impianti, macchinari e arredi di sua proprietà), sicchè, premesso che la lettera del 16.4.2008 non era mai stata da essa ricevuta, doveva essere escluso il subingresso dell'acquirente nei debiti della venditrice, mentre la trattenuta per il TFR, fissata nel contratto in euro 90.000,00, era parte del prezzo di compravendita.

Infine, deduceva che, a seguito di pignoramento presso terzi, il 1.7.2010 la EOS aveva pagato alla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale creditrice di PES, euro 9.300,00 e, dunque, il debito nei suoi confronti della convenuta si era ridotto ad euro 140.700,00.

Il Tribunale di Milano evidenziava che: - alla luce della lettera del contratto del 15.4.2008, il prezzo di acquisto dei beni era stato concordato dalle parti in euro 200.000,00, importo definito espressamente “complessivo", sicchè non vi era dubbio che nel concetto di prezzo complessivo rientrasse anche l’IVA, atteso che, diversamente opinando, si sarebbe dovuti pervenire alla conclusione che le parti avessero voluto introdurre una clausola contrattuale diretta ad aggirare le previsioni del d.P.R. n. 633/72 e per questo illecita e contraria a norme imperative; - quanto ai costi dei dipendenti di PES che la EOS si era comunque accollata, essi andavano portati in compensazione rispetto al residuo dovuto, atteso che il contratto non riguardava solo la cessione dei beni mobili, ma regolava una successione più ampia; - in quest’ottica, le parti avevano inteso, all’art. 2 lett. a, che EOS si accollasse quale parte del prezzo di compravendita il complessivo debito che PES aveva in quel momento nei confronti dei propri dipendenti, e che EOS, quale acquirente, avrebbe dovuto assumere.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : P E N T A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2 Numero registro generale 10017/2017 Numero sezionale 722/2022 Numero di raccolta generale 15579/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Alla luce di quanto precede, il tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e, per l’effetto, dato atto che era pacifico il fatto che l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] EOS avesse pagato alla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale creditrice di PES, la somma di euro 9.300,00 e che l'importo di euro 200.000,00 pattuito con la scrittura del 13.4.2008 era comprensivo di Iva, in virtù delle somme pagate ed accollate che la EOS aveva eccepito in compensazione (euro 82.672,59 per il TFR, euro 70.574,56 per ferie e permessi, euro 4.029,57), la PES doveva essere condannata al pagamento, in favore della EOS, di euro 89,95 quale saldo del prezzo, oltre interessi dalla notifica del decreto ingiuntivo sino al soddisfo.

La PeS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 15694/2013.

Si costituiva la EOS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., resistendo alle avverse prospettazioni e chiedendo il rigetto dell'appello.

Con la memoria di replica, parte appellata eccepiva che la PES, non avendo presentato per tre anni consecutivi i bilanci presso il Registro delle Imprese, era stata cancellata d'ufficio ex art. 2490, ultimo comma, c.c. dal registro delle imprese, con la conseguenza che l’atto di appello proposto dalla Pes con atto notificato il 24 marzo 2014 - e così successivamente al maturarsi del triennio - era inammissibile per inesistenza del soggetto.

Con sentenza del 9.1.2017, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 100.700,00, oltre interessi di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, sulla base delle seguenti considerazioni: - la preliminare eccezione dell’appellata era stata sollevata tardivamente solo in memoria di replica, sì da non consentire alcun contradditorio, e non era stata neppure documentata; - la determinazione di un “importo complessivo" pattuito di euro 200.000,00 e la previsione della "erogazione" della somma mediante quote individuate per scadenze e importi pari ancora al solo totale complessivo di euro 200.000,00 inducevano a ritenere che il corrispettivo pattuito comprendesse l’IVA;F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : P E N T A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2 Numero registro generale 10017/2017 Numero sezionale 722/2022 Numero di raccolta generale 15579/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 - del resto, in tema di IVA, l’art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non vietava che l’imposta, su accordo delle parti, fosse compresa nel prezzo globalmente pattuito, purchè un tale accordo non incidesse sulla titolarità passiva del debito di imposta e sulle modalità del suo adempimento e si risolvesse, come nel caso di specie, unicamente nell'individuazione del ricavo dell'operazione nel corrispettivo stabilito al netto dell’imposta; - sempre dal contratto si evince chiaramente che il solo debito che il cessionario si era accollato quale modalità di pagamento del prezzo era costituito da euro 90.000,00, pari al TFR maturato dai dipendenti PES al 15.4.2008; - in definitiva, a prescindere dalla qualificazione del contratto come cessione d’azienda o compravendita di beni, restava fermo che il prezzo pattuito andava onorato alle previste scadenze mediante versamenti, ad eccezione del mero trattenimento a deconto (id est, compensazione) di euro 90.000,00 per TFR; - gli ulteriori unilaterali accolli di debiti pregressi della PES non potevano allora essere tout court portati in detrazione del prezzo stabilito; - in ogni caso, in tema di cessione d’azienda, la previsione, di cui al secondo comma dell'art. 2560 c.c., della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell’azienda ceduta era posta a tutela dei creditori di questa, e non dell’alienante, sicché, essa non determinava alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimaneva pur sempre colui cui era imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti poteva rivalersi in via di regresso l'acquirente che avesse pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell’azienda; - ciò determinava, in ottemperanza al generale principio che la rivalsa da parte del cessionario conseguiva anche per debiti di lavoro solo all’avvenuto pagamento del debito del cedente, che non era a tal fine sufficiente il mero accollo di tali ulteriori riscontrati debiti della Pes (per importi, peraltro, unilateralmente determinati dalla Eos); - difettava, quindi, sia la legittimità di una unilaterale diminuzione del F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : P E N T A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2 Numero registro generale 10017/2017 Numero sezionale 722/2022 Numero di raccolta generale 15579/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 prezzo convenuto sia il presupposto per l'azione di rivalsa, mancando la prova dell’avvenuto pagamento dei debiti in questione; - in definitiva, il prezzo di euro 200.000,00 era dovuto a PES nel residuo importo di euro 100.700,00, oltre interessi di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2002 decorrenti dalla data di introduzione del giudizio.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la EOS, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di sei motivi.

La PES [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza la resistente ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2490, ultimo comma, c.c. e 101, comma 2, e 299 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), C.P.C., per aver la corte d’appello ritenuto sollevata tardivamente l’eccezione con la quale aveva dedotto l’inammissibilità dell’atto di appello, per doversi considerare la [OSCURATO:SOCIETA]. cancellata d’ufficio, non avendo presentato per tre anni consecutivi i bilanci presso il registro delle imprese.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, la censura non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, secondo cui l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dalla Pes era stata sollevata tardivamente dalla EOS solo con la memoria di replica e non era stata neppure documentata (cfr. pag. 7 della sentenza qui impugnata).

1.2. Per mera completezza espositiva, va evidenziato che, in base all’ultimo comma dell’art. 2490 c.c., qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio in fase di liquidazione, la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c.

Tuttavia, l’effetto della cancellazione, vale a dire l’estinzione della società, presuppone in siffatta evenienza pur sempre un provvedimento del giudice del registro.

Invero, l’art. 2191 c.c. stabilisce che, se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice 6 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : P E N T A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2 Numero registro generale 10017/2017 Numero sezionale 722/2022 Numero di raccolta generale 15579/2022 del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

Data pubblicazione 16/05/2022 Essendosi al cospetto di una cancellazione d’ufficio, non trova applicazione il principio, enunciato in tema di cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, secondo cui tale cancellazione, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che la stessa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, sicché, se l'estinzione interviene in un giudizio del quale la società è parte, ove l'evento interruttivo non sia stato dichiarato o si sia verificato quando il farlo constatare non sarebbe stato più possibile, l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità (Sez.

L, Ordinanza n. 24853 del 09/10/2018).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la corte territoriale fatte proprie eccezioni (di divieto di compensazione tra quanto dovuto a titolo di prezzo e quanto accollato per ferie non godute, tredicesima e permessi e di divieto di rivalsa da parte del cessionario, in assenza di prova in ordine all’avvenuto pagamento dei controcrediti), sollevate tardivamente dalla controparte solo con la comparsa conclusionale depositata in sede di gravame.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato che le statuizioni del tribunale in ordine alla compensabilità col prezzo anche di altri costi dei dipendenti Pes accollati dalla Eos non erano state oggetto di censure specifiche da parte dell’appellante.

3.1. I motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili e, comunque, infondati.

Premesso che, in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, l’atto di appello della controparte; alla stregua di quanto esposto a pagina F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Inoltre, l’allora appellante dedusse che, in ogni caso, la Eos, per poter compensare importi ulteriori rispetto al TFR o esercitare il regresso tra condebitori solidali, avrebbe dovuto previamente provare di aver eseguito i relativi pagamenti.

La corte di merito, peraltro, ha con valenza assorbente affermato (cfr. pag. 9 della sentenza) che, sulla base del tenore letterale del contratto, l’unico debito che la cessionaria si era accollato quale modalità di pagamento del prezzo era rappresentato dall’importo di euro 90.000,00 dovuto dalla cedente ai propri lavoratori a titolo di TFR, a prescindere, dunque, dall’avvenuta dimostrazione o meno di essersi accollata ulteriori debiti pregressi della Pes e di averli soddisfatti (non potendo gli stessi comunque essere portati in detrazione dal prezzo stabilito).

Da ciò deriva che la corte milanese non ha posto alla base della decisione eccezioni tardivamente sollevate dall’appellante.

Il rilievo che precede assorbe la considerazione per cui, in ogni caso, l'”eccezione” con la quale si contesti la sussistenza dei presupposti per eccepire in compensazione un controcredito non può dirsi tardiva, benché proposta soltanto in sede di comparsa conclusionale d'appello, poiché la relativa deduzione costituisce una mera difesa che non propone fatti o titoli diversi da quelli addotti dalla controparte, ed aventi un'autonoma capacità modificativa, impeditiva o estintiva del rapporto dal quale trae origine la pretesa avversa, ma si limita a segnalare al giudice elementi già acquisiti al processo (prospettandone la rilevanza sub specie iuris), sui quali sarebbe persino consentito l'esame d'ufficio, attenendo essi alla stessa fonte del diritto azionato.

3.2. Va altresì aggiunto che la censura della Pes riportata a pagina 14 del ricorso (“il contratto “ha specificato quale fosse il prezzo fisso e immutabile F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2 Numero registro generale 10017/2017 Numero sezionale 722/2022 Numero di raccolta generale 15579/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 nel negozio senza alcuna possibilità di variabili”) denota in termini inequivoci la critica mossa alla sentenza di primo grado, che aveva ritenuto, invece, ammissibile, ad onta di quanto concordato nel contratto, la compensazione del prezzo anche con ulteriori (rispetto all’importo di euro 90.000,00 per TFR) debiti della Pes accollati dalla Eos.

Del resto, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non era indifferente per la cedente ricevere l’intero prezzo di euro 200.000,00, al netto del solo importo di euro 90.000,00 per TFR, o conseguire lo stesso prezzo al netto anche di altri debiti accollati motu proprio dalla cessionaria.

Invero, per quanto, ai sensi del secondo comma dell’art. 2560 c.c., all’esito del trasferimento di un’azienda commerciale, risponde dei debiti relativi all’azienda ceduta anche, in via solidale (ex art. 2112, comma 2, c.c.), l’acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori, il successivo eventuale regresso di quest’ultimo presuppone non il semplice accollo, ma il vero e proprio pagamento degli stessi, impregiudicata la possibilità che medio tempore siano soddisfatti dal debitore effettivo (vale a dire, dal cedente).

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2560, 2112, 1241, 1246 e 1953 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte d’appello considerato che ricorrevano i presupposti per operare la compensazione cd. impropria tra i rispettivi crediti e, comunque, per avvalersi della tutela di cui all’art. 1953 c.c.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Premesso che il richiamo operato all’art. 1953 c.c. introduce un tema di indagine del tutto avulso da quello sinora sottoposto all’attenzione dei giudici di merito, l’istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria (invocata dalla ricorrente) allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (Sez.

L, 9 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2 Numero registro generale 10017/2017 Numero sezionale 722/2022 Numero di raccolta generale 15579/2022 Sentenza n. 7337 del 17/04/2004).

Anche la compensazione atecnica Data pubblicazione 16/05/2022 presuppone, però, un credito già maturato e, dunque, in caso di debito altrui, il già intervenuto adempimento dello stesso in luogo del debitore, circostanza nel caso di specie non realizzatasi.

In ogni caso, la doglianza non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, la quale si sostanzia nell’affermare l’impossibilità di portare in detrazione del prezzo concordato ulteriori unilaterali accolli di debiti pregressi della Pes.

5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1326 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che sull’accollo e sul suo importo si era formato il giudicato, non avendo la Pes impugnato i punti 15 e 16 della sentenza di primo grado.

5.1. Il motivo è palesemente infondato, se solo si considera che l’appello della Pes è incentrato proprio sul limite ex contractu alla compensabilità del prezzo di vendita dei macchinari alla somma esclusiva di euro 90.000,00 dovuta a titolo di TFR, con la conseguenza che nessun giudicato si è formato sul punto.

6. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 18 e 21 dPR n. 633/1972 e 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c, per non aver la corte di merito considerato che, avendo la cedente emesso la fattura in modo non regolare, il cessionario nei successivi 4 mesi avrebbe dovuto versare l’Iva direttamente all’Erario autofatturandosi, e non già alla cedente.

6.1. Il motivo è infondato.

In base al primo comma dell’art. 7 (intitolato “Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo”) del d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009, “Le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. […] Per le operazioni di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Ai sensi dell’art. 6, comma 8, della l. n. 471/1997, l’acquirente, nel caso in cui non riceva la fattura, deve adempiere autonomamente a tale incombenza (sempre, ovviamente, che si tratti di operazione effettuata in Italia); infatti, trascorsi 4 mesi dalla data dell’operazione (decorrenti, nel caso di specie, dalla consegna dei macchinari) senza averla ricevuta, è tenuto ad emettere un’autofattura.

Se anteriormente al momento impositivo venga emessa fattura o sia pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, il momento di effettuazione, limitatamente all’importo fatturato o pagato, corrisponde alla data della fattura o a quella del pagamento.

Tuttavia, nel caso di specie, l’acquirente si è limitata a sostenere di aver ricevuto tardivamente la fattura dalla cedente e di essere tenuta a versare l’Iva direttamente all’Erario, laddove avrebbe dovuto, nei 30 giorni successivi allo scadere del quarto mese dalla data di acquisto: a) versare, tramite modello F24, l’imposta relativa alla fattura non ricevuta, trattandosi di operazione imponibile; b) emettere, in duplice esemplare, un’autofattura; c) presentare all’Ufficio delle Entrate competente l’autofattura di cui sopra, congiuntamente all’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’IVA.

In tema di IVA, alla luce degli artt. 21, 41 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente che riceva in ritardo una fattura e non provveda alla regolarizzazione dell'operazione nei quattro mesi dal termine in cui la fattura stessa avrebbe dovuto essere emessa incorre soltanto nelle sanzioni specificamente contemplate per tale violazione, ma non perde il diritto alla F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2 Numero registro generale 10017/2017 Numero sezionale 722/2022 Numero di raccolta generale 15579/2022 detrazione dell'IVA, purché provveda ad annotare la fattura entro il termine Data pubblicazione 16/05/2022 previsto a partire dal suo arrivo, ed a portarla in detrazione con la prima dichiarazione utile, ovvero con la dichiarazione riepilogativa annuale (Sez. 5, Sentenza n. 10646 del 03/08/2001; Sez. 5, Sentenza n. 11208 del 16/05/2007).

Da ciò consegue che, decorsi i 4 mesi per la regolarizzazione e ricevuta, sia pure tardivamente, la fattura dal cedente, il cessionario è tenuto a versare l’Iva a quest’ultimo, comportando l’eventuale emissione dell’autofattura un doppio versamento dell’imposta all’Erario.

Restano, poi, impregiudicati, sul piano fiscale, i rapporti tra il cedente e l’Erario per l’eventuale fatturazione tardiva dell’operazione, questione che esonda dalla presente controversia.

7. In definitiva, il ricorso non merita di essere accolto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.300,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge (se dovuti); - dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, se dovuto.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi il 6.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 10017/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Calderara di Reno (BO), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (OR) il 5 gennaio 1955 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BO), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, in via disgiunta tra di loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna (C.F.: ’[OSCURATO:PERSONA] 38S27 A944A) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41M10 G702M) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 204; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : P E N T A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2 Numero registro generale 10017/2017 Numero sezionale 722/2022 Numero di raccolta generale 15579/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 liquidatore [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano, alla Via C. Gluck n. 50 (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), assistita dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: LSCGPP64C015F205H) del Foro di Milano e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Roma, nel cui studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 292, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente – -avverso la sentenza n. 53/2017 emessa dalla Corte d’appello di Milano in data 09/01/2017 e notificata il 15/02/2017; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato in data 29.3.2011, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1223/2010 emesso il 17.1.2011, con il quale, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., le era stato ingiunto il pagamento di € 150.000,00, oltre interessi di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. 231/02, sulla base di una scrittura privata del 15.4 2008, con la quale la PES aveva venduto alla EOS macchinari ed impianti siti in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] 50, al prezzo di euro 200.000,00, importo che doveva essere maggiorato dell’IVA per euro 10.000,00 e di quanto spettante ai dipendenti per TFR maturato, pari ad euro 90.000,00. A fondamento dell'opposizione, poneva il fatto che la vendita dei macchinari era avvenuta "a corpo” per l'importo contrattualmente convenuto di € 200.000,00, comprensivo dell’IVA. In particolare, in considerazione del fatto che i dipendenti della PES sarebbero stati assunti dalla EOS, l'acquirente “tratteneva” il TFR per l'importo di euro 90.000,00, che sarebbe stato direttamente da essa pagato ai lavoratori. Tuttavia, il giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo, la EOS aveva appreso che i lavoratori vantavano crediti verso il datore di lavoro ulteriori rispetto al TFR, per euro 157.276,72, a titolo di ratei, di 13.ma, di permessi, di ferie non godute e di altre spettanze lavorative, che la venditrice aveva taciuto.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : P E N T A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2 Numero registro generale 10017/2017 Numero sezionale 722/2022 Numero di raccolta generale 15579/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Con raccomandata del 16.4.2008, la EOS aveva comunicato alla venditrice che si sarebbe accollata tali spettanze dei dipendenti "deducendo tale somma dal vostro avere" per un importo calcolato in euro 157.276,72. Con comparsa di risposta depositata il 22.9.2011, si costituiva in giudizio la PES, contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie. In particolare, sosteneva che il 15.4.2008 aveva venduto alla EOS non un ramo d'azienda, ma solo beni mobili aziendali (quali attrezzature, impianti, macchinari e arredi di sua proprietà), sicchè, premesso che la lettera del 16.4.2008 non era mai stata da essa ricevuta, doveva essere escluso il subingresso dell'acquirente nei debiti della venditrice, mentre la trattenuta per il TFR, fissata nel contratto in euro 90.000,00, era parte del prezzo di compravendita. Infine, deduceva che, a seguito di pignoramento presso terzi, il 1.7.2010 la EOS aveva pagato alla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale creditrice di PES, euro 9.300,00 e, dunque, il debito nei suoi confronti della convenuta si era ridotto ad euro 140.700,00. Il Tribunale di Milano evidenziava che: - alla luce della lettera del contratto del 15.4.2008, il prezzo di acquisto dei beni era stato concordato dalle parti in euro 200.000,00, importo definito espressamente “complessivo", sicchè non vi era dubbio che nel concetto di prezzo complessivo rientrasse anche l’IVA, atteso che, diversamente opinando, si sarebbe dovuti pervenire alla conclusione che le parti avessero voluto introdurre una clausola contrattuale diretta ad aggirare le previsioni del d.P.R. n. 633/72 e per questo illecita e contraria a norme imperative; - quanto ai costi dei dipendenti di PES che la EOS si era comunque accollata, essi andavano portati in compensazione rispetto al residuo dovuto, atteso che il contratto non riguardava solo la cessione dei beni mobili, ma regolava una successione più ampia; - in quest’ottica, le parti avevano inteso, all’art. 2 lett. a, che EOS si accollasse quale parte del prezzo di compravendita il complessivo debito che PES aveva in quel momento nei confronti dei propri dipendenti, e che EOS, quale acquirente, avrebbe dovuto assumere.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : P E N T A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2 Numero registro generale 10017/2017 Numero sezionale 722/2022 Numero di raccolta generale 15579/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Alla luce di quanto precede, il tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e, per l’effetto, dato atto che era pacifico il fatto che l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] EOS avesse pagato alla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale creditrice di PES, la somma di euro 9.300,00 e che l'importo di euro 200.000,00 pattuito con la scrittura del 13.4.2008 era comprensivo di Iva, in virtù delle somme pagate ed accollate che la EOS aveva eccepito in compensazione (euro 82.672,59 per il TFR, euro 70.574,56 per ferie e permessi, euro 4.029,57), la PES doveva essere condannata al pagamento, in favore della EOS, di euro 89,95 quale saldo del prezzo, oltre interessi dalla notifica del decreto ingiuntivo sino al soddisfo. La PeS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 15694/2013. Si costituiva la EOS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., resistendo alle avverse prospettazioni e chiedendo il rigetto dell'appello. Con la memoria di replica, parte appellata eccepiva che la PES, non avendo presentato per tre anni consecutivi i bilanci presso il Registro delle Imprese, era stata cancellata d'ufficio ex art. 2490, ultimo comma, c.c. dal registro delle imprese, con la conseguenza che l’atto di appello proposto dalla Pes con atto notificato il 24 marzo 2014 - e così successivamente al maturarsi del triennio - era inammissibile per inesistenza del soggetto. Con sentenza del 9.1.2017, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 100.700,00, oltre interessi di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, sulla base delle seguenti considerazioni: - la preliminare eccezione dell’appellata era stata sollevata tardivamente solo in memoria di replica, sì da non consentire alcun contradditorio, e non era stata neppure documentata; - la determinazione di un “importo complessivo" pattuito di euro 200.000,00 e la previsione della "erogazione" della somma mediante quote individuate per scadenze e importi pari ancora al solo totale complessivo di euro 200.000,00 inducevano a ritenere che il corrispettivo pattuito comprendesse l’IVA;F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : P E N T A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2 Numero registro generale 10017/2017 Numero sezionale 722/2022 Numero di raccolta generale 15579/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 - del resto, in tema di IVA, l’art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non vietava che l’imposta, su accordo delle parti, fosse compresa nel prezzo globalmente pattuito, purchè un tale accordo non incidesse sulla titolarità passiva del debito di imposta e sulle modalità del suo adempimento e si risolvesse, come nel caso di specie, unicamente nell'individuazione del ricavo dell'operazione nel corrispettivo stabilito al netto dell’imposta; - sempre dal contratto si evince chiaramente che il solo debito che il cessionario si era accollato quale modalità di pagamento del prezzo era costituito da euro 90.000,00, pari al TFR maturato dai dipendenti PES al 15.4.2008; - in definitiva, a prescindere dalla qualificazione del contratto come cessione d’azienda o compravendita di beni, restava fermo che il prezzo pattuito andava onorato alle previste scadenze mediante versamenti, ad eccezione del mero trattenimento a deconto (id est, compensazione) di euro 90.000,00 per TFR; - gli ulteriori unilaterali accolli di debiti pregressi della PES non potevano allora essere tout court portati in detrazione del prezzo stabilito; - in ogni caso, in tema di cessione d’azienda, la previsione, di cui al secondo comma dell'art. 2560 c.c., della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell’azienda ceduta era posta a tutela dei creditori di questa, e non dell’alienante, sicché, essa non determinava alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimaneva pur sempre colui cui era imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti poteva rivalersi in via di regresso l'acquirente che avesse pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell’azienda; - ciò determinava, in ottemperanza al generale principio che la rivalsa da parte del cessionario conseguiva anche per debiti di lavoro solo all’avvenuto pagamento del debito del cedente, che non era a tal fine sufficiente il mero accollo di tali ulteriori riscontrati debiti della Pes (per importi, peraltro, unilateralmente determinati dalla Eos); - difettava, quindi, sia la legittimità di una unilaterale diminuzione del F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : P E N T A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2 Numero registro generale 10017/2017 Numero sezionale 722/2022 Numero di raccolta generale 15579/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 prezzo convenuto sia il presupposto per l'azione di rivalsa, mancando la prova dell’avvenuto pagamento dei debiti in questione; - in definitiva, il prezzo di euro 200.000,00 era dovuto a PES nel residuo importo di euro 100.700,00, oltre interessi di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2002 decorrenti dalla data di introduzione del giudizio. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la EOS, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di sei motivi. La PES [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza la resistente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2490, ultimo comma, c.c. e 101, comma 2, e 299 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), C.P.C., per aver la corte d’appello ritenuto sollevata tardivamente l’eccezione con la quale aveva dedotto l’inammissibilità dell’atto di appello, per doversi considerare la [OSCURATO:SOCIETA]. cancellata d’ufficio, non avendo presentato per tre anni consecutivi i bilanci presso il registro delle imprese. 1.1. Il motivo è inammissibile. Invero, la censura non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, secondo cui l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dalla Pes era stata sollevata tardivamente dalla EOS solo con la memoria di replica e non era stata neppure documentata (cfr. pag. 7 della sentenza qui impugnata). 1.2. Per mera completezza espositiva, va evidenziato che, in base all’ultimo comma dell’art. 2490 c.c., qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio in fase di liquidazione, la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c. Tuttavia, l’effetto della cancellazione, vale a dire l’estinzione della società, presuppone in siffatta evenienza pur sempre un provvedimento del giudice del registro. Invero, l’art. 2191 c.c. stabilisce che, se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice 6 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : P E N T A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2 Numero registro generale 10017/2017 Numero sezionale 722/2022 Numero di raccolta generale 15579/2022 del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione. Data pubblicazione 16/05/2022 Essendosi al cospetto di una cancellazione d’ufficio, non trova applicazione il principio, enunciato in tema di cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, secondo cui tale cancellazione, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che la stessa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, sicché, se l'estinzione interviene in un giudizio del quale la società è parte, ove l'evento interruttivo non sia stato dichiarato o si sia verificato quando il farlo constatare non sarebbe stato più possibile, l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità (Sez. L, Ordinanza n. 24853 del 09/10/2018). 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la corte territoriale fatte proprie eccezioni (di divieto di compensazione tra quanto dovuto a titolo di prezzo e quanto accollato per ferie non godute, tredicesima e permessi e di divieto di rivalsa da parte del cessionario, in assenza di prova in ordine all’avvenuto pagamento dei controcrediti), sollevate tardivamente dalla controparte solo con la comparsa conclusionale depositata in sede di gravame. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato che le statuizioni del tribunale in ordine alla compensabilità col prezzo anche di altri costi dei dipendenti Pes accollati dalla Eos non erano state oggetto di censure specifiche da parte dell’appellante. 3.1. I motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili e, comunque, infondati. Premesso che, in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, l’atto di appello della controparte; alla stregua di quanto esposto a pagina F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : P E N T A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2 Numero registro generale 10017/2017 Numero sezionale 722/2022 Numero di raccolta generale 15579/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 6 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:SOCIETA]., con il gravame, censurò la decisione del tribunale, tra l’altro, nella parte in cui aveva ritenuto che fossero compensabili con il prezzo anche costi dei dipendenti ulteriori rispetto all’importo di euro 90.000,00 a titolo di TFR, l’unico ad essere espressamente previsto nel contratto come detraibile nel prezzo. Inoltre, l’allora appellante dedusse che, in ogni caso, la Eos, per poter compensare importi ulteriori rispetto al TFR o esercitare il regresso tra condebitori solidali, avrebbe dovuto previamente provare di aver eseguito i relativi pagamenti. La corte di merito, peraltro, ha con valenza assorbente affermato (cfr. pag. 9 della sentenza) che, sulla base del tenore letterale del contratto, l’unico debito che la cessionaria si era accollato quale modalità di pagamento del prezzo era rappresentato dall’importo di euro 90.000,00 dovuto dalla cedente ai propri lavoratori a titolo di TFR, a prescindere, dunque, dall’avvenuta dimostrazione o meno di essersi accollata ulteriori debiti pregressi della Pes e di averli soddisfatti (non potendo gli stessi comunque essere portati in detrazione dal prezzo stabilito). Da ciò deriva che la corte milanese non ha posto alla base della decisione eccezioni tardivamente sollevate dall’appellante. Il rilievo che precede assorbe la considerazione per cui, in ogni caso, l'”eccezione” con la quale si contesti la sussistenza dei presupposti per eccepire in compensazione un controcredito non può dirsi tardiva, benché proposta soltanto in sede di comparsa conclusionale d'appello, poiché la relativa deduzione costituisce una mera difesa che non propone fatti o titoli diversi da quelli addotti dalla controparte, ed aventi un'autonoma capacità modificativa, impeditiva o estintiva del rapporto dal quale trae origine la pretesa avversa, ma si limita a segnalare al giudice elementi già acquisiti al processo (prospettandone la rilevanza sub specie iuris), sui quali sarebbe persino consentito l'esame d'ufficio, attenendo essi alla stessa fonte del diritto azionato. 3.2. Va altresì aggiunto che la censura della Pes riportata a pagina 14 del ricorso (“il contratto “ha specificato quale fosse il prezzo fisso e immutabile F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : P E N T A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2 Numero registro generale 10017/2017 Numero sezionale 722/2022 Numero di raccolta generale 15579/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 nel negozio senza alcuna possibilità di variabili”) denota in termini inequivoci la critica mossa alla sentenza di primo grado, che aveva ritenuto, invece, ammissibile, ad onta di quanto concordato nel contratto, la compensazione del prezzo anche con ulteriori (rispetto all’importo di euro 90.000,00 per TFR) debiti della Pes accollati dalla Eos. Del resto, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non era indifferente per la cedente ricevere l’intero prezzo di euro 200.000,00, al netto del solo importo di euro 90.000,00 per TFR, o conseguire lo stesso prezzo al netto anche di altri debiti accollati motu proprio dalla cessionaria. Invero, per quanto, ai sensi del secondo comma dell’art. 2560 c.c., all’esito del trasferimento di un’azienda commerciale, risponde dei debiti relativi all’azienda ceduta anche, in via solidale (ex art. 2112, comma 2, c.c.), l’acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori, il successivo eventuale regresso di quest’ultimo presuppone non il semplice accollo, ma il vero e proprio pagamento degli stessi, impregiudicata la possibilità che medio tempore siano soddisfatti dal debitore effettivo (vale a dire, dal cedente). 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2560, 2112, 1241, 1246 e 1953 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte d’appello considerato che ricorrevano i presupposti per operare la compensazione cd. impropria tra i rispettivi crediti e, comunque, per avvalersi della tutela di cui all’art. 1953 c.c. 4.1. Il motivo è inammissibile. Premesso che il richiamo operato all’art. 1953 c.c. introduce un tema di indagine del tutto avulso da quello sinora sottoposto all’attenzione dei giudici di merito, l’istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria (invocata dalla ricorrente) allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (Sez. L, 9 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : P E N T A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2 Numero registro generale 10017/2017 Numero sezionale 722/2022 Numero di raccolta generale 15579/2022 Sentenza n. 7337 del 17/04/2004). Anche la compensazione atecnica Data pubblicazione 16/05/2022 presuppone, però, un credito già maturato e, dunque, in caso di debito altrui, il già intervenuto adempimento dello stesso in luogo del debitore, circostanza nel caso di specie non realizzatasi. In ogni caso, la doglianza non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, la quale si sostanzia nell’affermare l’impossibilità di portare in detrazione del prezzo concordato ulteriori unilaterali accolli di debiti pregressi della Pes. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1326 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che sull’accollo e sul suo importo si era formato il giudicato, non avendo la Pes impugnato i punti 15 e 16 della sentenza di primo grado. 5.1. Il motivo è palesemente infondato, se solo si considera che l’appello della Pes è incentrato proprio sul limite ex contractu alla compensabilità del prezzo di vendita dei macchinari alla somma esclusiva di euro 90.000,00 dovuta a titolo di TFR, con la conseguenza che nessun giudicato si è formato sul punto. 6. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 18 e 21 dPR n. 633/1972 e 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c, per non aver la corte di merito considerato che, avendo la cedente emesso la fattura in modo non regolare, il cessionario nei successivi 4 mesi avrebbe dovuto versare l’Iva direttamente all’Erario autofatturandosi, e non già alla cedente. 6.1. Il motivo è infondato. In base al primo comma dell’art. 7 (intitolato “Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo”) del d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009, “Le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : P E N T A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2 Numero registro generale 10017/2017 Numero sezionale 722/2022 Numero di raccolta generale 15579/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. […] Per le operazioni di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. Ai sensi dell’art. 6, comma 8, della l. n. 471/1997, l’acquirente, nel caso in cui non riceva la fattura, deve adempiere autonomamente a tale incombenza (sempre, ovviamente, che si tratti di operazione effettuata in Italia); infatti, trascorsi 4 mesi dalla data dell’operazione (decorrenti, nel caso di specie, dalla consegna dei macchinari) senza averla ricevuta, è tenuto ad emettere un’autofattura. Se anteriormente al momento impositivo venga emessa fattura o sia pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, il momento di effettuazione, limitatamente all’importo fatturato o pagato, corrisponde alla data della fattura o a quella del pagamento. Tuttavia, nel caso di specie, l’acquirente si è limitata a sostenere di aver ricevuto tardivamente la fattura dalla cedente e di essere tenuta a versare l’Iva direttamente all’Erario, laddove avrebbe dovuto, nei 30 giorni successivi allo scadere del quarto mese dalla data di acquisto: a) versare, tramite modello F24, l’imposta relativa alla fattura non ricevuta, trattandosi di operazione imponibile; b) emettere, in duplice esemplare, un’autofattura; c) presentare all’Ufficio delle Entrate competente l’autofattura di cui sopra, congiuntamente all’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’IVA. In tema di IVA, alla luce degli artt. 21, 41 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente che riceva in ritardo una fattura e non provveda alla regolarizzazione dell'operazione nei quattro mesi dal termine in cui la fattura stessa avrebbe dovuto essere emessa incorre soltanto nelle sanzioni specificamente contemplate per tale violazione, ma non perde il diritto alla F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : P E N T A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2 Numero registro generale 10017/2017 Numero sezionale 722/2022 Numero di raccolta generale 15579/2022 detrazione dell'IVA, purché provveda ad annotare la fattura entro il termine Data pubblicazione 16/05/2022 previsto a partire dal suo arrivo, ed a portarla in detrazione con la prima dichiarazione utile, ovvero con la dichiarazione riepilogativa annuale (Sez. 5, Sentenza n. 10646 del 03/08/2001; Sez. 5, Sentenza n. 11208 del 16/05/2007). Da ciò consegue che, decorsi i 4 mesi per la regolarizzazione e ricevuta, sia pure tardivamente, la fattura dal cedente, il cessionario è tenuto a versare l’Iva a quest’ultimo, comportando l’eventuale emissione dell’autofattura un doppio versamento dell’imposta all’Erario. Restano, poi, impregiudicati, sul piano fiscale, i rapporti tra il cedente e l’Erario per l’eventuale fatturazione tardiva dell’operazione, questione che esonda dalla presente controversia. 7. In definitiva, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.300,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge (se dovuti); - dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi il 6.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : P E N T A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2 Numero registro generale 10017/2017 Numero sezionale 722/2022 Numero di raccolta generale 15579/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : P E N T A A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 b 9 7 8 d a 9 3 6 2 4 b 4 0 1 0 9 2 7 8 8 a c 2 3 6 1 f 5 2
Sentenza Cassazione n. 15579/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris