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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 46222/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio letta la memoria della difesa dell'imputata che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 16 maggio 2023, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con pronuncia del 15 giugno 2022 aveva annullato la precedente decisione di appello di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di peculato della somma di C 3800,00 di cui aveva la disponibilità nella qualità di direttrice dei servizi amministrativi dell'istituto [OSCURATO:PERSONA], assolveva la predetta Marsico dal reato ascrittole per difetto dell'elemento soggettivo.

Riteneva il giudice di rinvio che la circostanza che la Marsico dovesse ricevere delle somme a titolo di premio produzione per un importo superiore a quello sottratto, l'immediato riconoscimento della scorrettezza dell'operazione seguita alla contestazione e la restituzione delle somme stesse, fossero indice dell'assenza di coscienza e volontà appropriativa e manifestassero l'intenzione di procedere ad una anticipazione di somme dovute.2.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Milano deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva escluso l'elemento soggettivo del reato perché le condotte non sarebbero state sorrette dalla volontà di appropriarsi delle somme prelevate con i mandati di pagamento oggetto di contestazione.

In particolare, si lamentava che la corte di appello, pur avendo ritenuto perfezionato il reato sotto il profilo oggettivo, aveva fatto riferimento a circostanze, la presunta anticipazione di somme dovute, mai riferite neppure dall'imputata, insanabilmente contraddette dalle causali indicate nei bonifici e dalla stessa ripetuta ammissione dei fatti da parte della stessa imputata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Ed invero, il giudice di appello, dava innanzi tutto atto della piena sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, così fornendo adeguata risposta ai dettami della sentenza di annullamento con rinvio che aveva proprio mandato al giudice del successivo grado di esplorare le competenze della Marsico al momento di consumazione dei fatti e la necessaria collaborazione di terzi nell'effettuazione di quei pagamenti.

In particolare il giudice di appello, con le osservazioni svolte a pagina 7 della motivazione, precisava che la sottoscrizione dei mandati da parte del Dirigente scolastico Posata non escludeva la riferibilità degli stessi alla ricorrente poiché, detto Dirigente, si limitava ad un controllo meramente formale; analogamente si escludeva ogni decisività nella ricostruzione dei fatti della nomina di un tutor nella persona di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di collaborazione saltuaria e dipendente dalla eventuale iniziativa della stessa Marsico.

Superati però i dubbi in ordine all'elemento oggettivo cui era demandato l'esame a seguito della pronuncia di annullamento, correttamente il ricorso del Procuratore Generale osserva il sostanziale travisamento di plurimi dati decisivi ai fini della esclusione del dolo di peculato; invero le plurime circostanze descritte nella sentenza impugnata non valgono ad escludere l'illegittimità volontaria dell'appropriazione e ciò alla luce: dell'inequivocabile indicazione nei mandati di pagamento di false causali, della stessa ammissione dei fatti da parte dell'imputata a seguito di rituale contestazione, della restituzione delle somme effettuata un mese dopo le contestazioni.

Orbene deve essere rammentato che sul tema dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 314 cod.pen. è stato affermato che in tema di peculato, la natura generica del dolo del delitto comporta che, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo è sufficiente che coscienza e volontà ricadano sulla condotta di appropriazione del denaro o della cosa pubblica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni del suo ufficio, a nulla rilevando i motivi che lo hanno indotto a quel comportamento, in quanto concernenti il momento antecedente del movente a delinquere (Sez. 2, n. 23769 del 14/04/2021, Rv. 281605 - 02).

L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare che l'impugnata sentenza ha travisato plurimi elementi di prova in precedenza indicati ed ha errato nel confondere la coscienza e volontà di appropriarsi della somma di denaro con i possibili t moventi dell'azione, riconducibili ad una supposta anticipazione di somme pure dovute alla Marsico e però non ancora liquidate a quella data.

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Roma, 8 novembre 2023 ,[OSCURATO:PERSONA]. azio Pardo fl LA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] P‘-t-rIzzIllis D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio letta la memoria della difesa dell'imputata che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 16 maggio 2023, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con pronuncia del 15 giugno 2022 aveva annullato la precedente decisione di appello di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di peculato della somma di C 3800,00 di cui aveva la disponibilità nella qualità di direttrice dei servizi amministrativi dell'istituto [OSCURATO:PERSONA], assolveva la predetta Marsico dal reato ascrittole per difetto dell'elemento soggettivo. Riteneva il giudice di rinvio che la circostanza che la Marsico dovesse ricevere delle somme a titolo di premio produzione per un importo superiore a quello sottratto, l'immediato riconoscimento della scorrettezza dell'operazione seguita alla contestazione e la restituzione delle somme stesse, fossero indice dell'assenza di coscienza e volontà appropriativa e manifestassero l'intenzione di procedere ad una anticipazione di somme dovute.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Milano deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva escluso l'elemento soggettivo del reato perché le condotte non sarebbero state sorrette dalla volontà di appropriarsi delle somme prelevate con i mandati di pagamento oggetto di contestazione. In particolare, si lamentava che la corte di appello, pur avendo ritenuto perfezionato il reato sotto il profilo oggettivo, aveva fatto riferimento a circostanze, la presunta anticipazione di somme dovute, mai riferite neppure dall'imputata, insanabilmente contraddette dalle causali indicate nei bonifici e dalla stessa ripetuta ammissione dei fatti da parte della stessa imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, il giudice di appello, dava innanzi tutto atto della piena sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, così fornendo adeguata risposta ai dettami della sentenza di annullamento con rinvio che aveva proprio mandato al giudice del successivo grado di esplorare le competenze della Marsico al momento di consumazione dei fatti e la necessaria collaborazione di terzi nell'effettuazione di quei pagamenti. In particolare il giudice di appello, con le osservazioni svolte a pagina 7 della motivazione, precisava che la sottoscrizione dei mandati da parte del Dirigente scolastico Posata non escludeva la riferibilità degli stessi alla ricorrente poiché, detto Dirigente, si limitava ad un controllo meramente formale; analogamente si escludeva ogni decisività nella ricostruzione dei fatti della nomina di un tutor nella persona di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di collaborazione saltuaria e dipendente dalla eventuale iniziativa della stessa Marsico. Superati però i dubbi in ordine all'elemento oggettivo cui era demandato l'esame a seguito della pronuncia di annullamento, correttamente il ricorso del Procuratore Generale osserva il sostanziale travisamento di plurimi dati decisivi ai fini della esclusione del dolo di peculato; invero le plurime circostanze descritte nella sentenza impugnata non valgono ad escludere l'illegittimità volontaria dell'appropriazione e ciò alla luce: dell'inequivocabile indicazione nei mandati di pagamento di false causali, della stessa ammissione dei fatti da parte dell'imputata a seguito di rituale contestazione, della restituzione delle somme effettuata un mese dopo le contestazioni. Orbene deve essere rammentato che sul tema dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 314 cod.pen. è stato affermato che in tema di peculato, la natura generica del dolo del delitto comporta che, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo è sufficiente che coscienza e volontà ricadano sulla condotta di appropriazione del denaro o della cosa pubblica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni del suo ufficio, a nulla rilevando i motivi che lo hanno indotto a quel comportamento, in quanto concernenti il momento antecedente del movente a delinquere (Sez. 2, n. 23769 del 14/04/2021, Rv. 281605 - 02). L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare che l'impugnata sentenza ha travisato plurimi elementi di prova in precedenza indicati ed ha errato nel confondere la coscienza e volontà di appropriarsi della somma di denaro con i possibili t moventi dell'azione, riconducibili ad una supposta anticipazione di somme pure dovute alla Marsico e però non ancora liquidate a quella data. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Roma, 8 novembre 2023 ,[OSCURATO:PERSONA]. azio Pardo fl LA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] P‘-t-rIzzIllis D
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