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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 22195/2026

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l Tribunale di sorveglianza di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania ha confermato quella con la qualeil Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva rigettato l'istanza di liberazioneanticipata avanzata dal condannato in relazione al semestre dal 18 marzo 2025 al 18settembre 2025 di pena espiata; richiamato il principio secondo cui «in tema di concessione della liberazione anticipata,forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, delcondannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effettorieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cuitende il beneficio premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato vaparametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R.30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi dirisocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione socialein itinere» (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n.12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355); ricordato altresì che il principio della valutazione frazionata per semestri delcomportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata nonesclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo aisemestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti (Sez. 1, n. 12776 del24/02/2021, P., Rv. 280859 - 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 - 01),sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera dirieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi,deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez.1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016,Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.263428 - 01); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo deirichiamati principi, confermando il rigetto della liberta anticipata in relazione al semestre inoccasione del quale non solo si era verificato l’illecito disciplinare del 2 giugno 2025 per lacondotta d’inosservanza di ordini, ma anche l’episodio penalmente rilevanti di fermo diindiziato di delitto per il reato di ricettazione il 18 marzo 2025, di gravità tale da determinarela revoca della detenzione domiciliare concessa, inferendo – sia pure con motivazioneimplicita – che tale gravità fosse espressiva di un atteggiamento non compatibile con iltrattamento rieducativo;ritenuto che la censura con la quale il ricorrente avversa l’avvenuta valorizzazionedell’episodio del fermo per ricettazione, trattandosi di «dato investigativo provvisorio» si ponein contrasto con il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui «Nel procedimentodi sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza lanecessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che ilgiudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un29863 del 24/03/2023, Occhipinti, Rv. 284997 – 01; Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, DeBello, Rv. 276498 – 01).rilevato altresì che, a fronte di una valutazione sull’incidenza di tali fatti ritenuti sicuroindice di pervicacia criminale del reo e di mancata partecipazione all'opera di rieducazione, ilricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure già adeguatamente vagliate esuperate dal Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di sorveglianza di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania ha confermato quella con la qualeil Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva rigettato l'istanza di liberazioneanticipata avanzata dal condannato in relazione al semestre dal 18 marzo 2025 al 18settembre 2025 di pena espiata; richiamato il principio secondo cui «in tema di concessione della liberazione anticipata,forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, delcondannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effettorieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cuitende il beneficio premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato vaparametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R.30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi dirisocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione socialein itinere» (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n.12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355); ricordato altresì che il principio della valutazione frazionata per semestri delcomportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata nonesclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo aisemestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti (Sez. 1, n. 12776 del24/02/2021, P., Rv. 280859 - 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 - 01),sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera dirieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi,deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez.1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016,Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.263428 - 01); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo deirichiamati principi, confermando il rigetto della liberta anticipata in relazione al semestre inoccasione del quale non solo si era verificato l’illecito disciplinare del 2 giugno 2025 per lacondotta d’inosservanza di ordini, ma anche l’episodio penalmente rilevanti di fermo diindiziato di delitto per il reato di ricettazione il 18 marzo 2025, di gravità tale da determinarela revoca della detenzione domiciliare concessa, inferendo – sia pure con motivazioneimplicita – che tale gravità fosse espressiva di un atteggiamento non compatibile con iltrattamento rieducativo;ritenuto che la censura con la quale il ricorrente avversa l’avvenuta valorizzazionedell’episodio del fermo per ricettazione, trattandosi di «dato investigativo provvisorio» si ponein contrasto con il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui «Nel procedimentodi sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza lanecessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che ilgiudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un29863 del 24/03/2023, Occhipinti, Rv. 284997 – 01; Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, DeBello, Rv. 276498 – 01).rilevato altresì che, a fronte di una valutazione sull’incidenza di tali fatti ritenuti sicuroindice di pervicacia criminale del reo e di mancata partecipazione all'opera di rieducazione, ilricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure già adeguatamente vagliate esuperate dal Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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